XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3287
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietata la pubblica esposizione di giornali
quotidiani, di periodici, di riviste e dei materiali
pubblicitari che riproducano fotografie e visioni che possono
turbare la morale pubblica.
2. Il materiale di cui al comma 1 può essere esposto in un
settore riservato del locale di vendita, fermo restando
l'obbligo di imporre il divieto di accesso per i minorenni.
3. In caso di mancanza di una apposita area di vendita da
adibire ai sensi del comma 2, il materiale di cui al comma 1
può essere venduto, su richiesta espressa dell'acquirente,
fermo restando il divieto di esposizione al pubblico.
Art. 2.
1. E' vietato il libero accesso ai siti INTERNET che
riproducono contenuti a sfondo sessuale e che divulgano
visioni o notizie finalizzate a promuovere o a suscitare
fantasie di tipo sessuale.
2. Ai siti di cui al comma 1 si può accedere solo dopo
avere autocertificato la propria maggiore età e avere fatto
espressa richiesta di accesso.
3. I siti di cui al comma 1 non possono essere
pubblicizzati.
Art. 3.
1. Gli organi della stampa quotidiana e periodica, nonchè
delle reti televisive e radiofoniche, pubbliche e private,
sono tenuti, nella diffusione delle notizie, ad evitare il
racconto e la descrizione di dettagli e di particolari che
possono stimolare fantasie sessuali o che siano comunque
contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.
Art. 4.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e
all'articolo 3 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2 è
punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da 10.000 a 50.000 euro.