XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3287




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietata la pubblica esposizione di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e dei materiali pubblicitari che riproducano fotografie e visioni che possono turbare la morale pubblica.
        2. Il materiale di cui al comma 1 può essere esposto in un settore riservato del locale di vendita, fermo restando l'obbligo di imporre il divieto di accesso per i minorenni.
        3. In caso di mancanza di una apposita area di vendita da adibire ai sensi del comma 2, il materiale di cui al comma 1 può essere venduto, su richiesta espressa dell'acquirente, fermo restando il divieto di esposizione al pubblico.


Art. 2.

        1. E' vietato il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e che divulgano visioni o notizie finalizzate a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale.
        2. Ai siti di cui al comma 1 si può accedere solo dopo avere autocertificato la propria maggiore età e avere fatto espressa richiesta di accesso.
        3. I siti di cui al comma 1 non possono essere pubblicizzati.


Art. 3.

        1. Gli organi della stampa quotidiana e periodica, nonchè delle reti televisive e radiofoniche, pubbliche e private, sono tenuti, nella diffusione delle notizie, ad evitare il racconto e la descrizione di dettagli e di particolari che possono stimolare fantasie sessuali o che siano comunque contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.


Art. 4.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
        2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.



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