XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3286
Onorevoli Colleghi! - La situazione di anomalia
costituzionale nel settore radiotelevisivo si protrae, nel
nostro Paese, oramai dalla seconda metà degli anni '70. La
Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 1981,
ribadiva l'importantissimo ruolo sociale della
radiotelevisione e la sua capacità di influenzare l'opinione
pubblica e le tendenze presenti nella società. Per questa
ragione ha sollecitato l'intervento di una normativa
antitrust. La Corte costituzionale ha ribadito in
successive sentenze questo invito.
Nel 1997 la legge n. 249 sulla convergenza nel sistema
delle comunicazioni, che prevedeva l'istituzione di una
Autorità unica per il settore - mi pare utile ricordare che
fra poche settimane anche nel Regno Unito le competenze
attualmente suddivise in cinque Autorità saranno affidate
all'istituenda OFTEL - aveva tentato di rendere conforme il
settore radiotelevisivo ai princìpi costituzionali prevedendo
un regime di due reti televisive nazionali per ciascun
operatore privato - con un periodo transitorio che avrebbe
dovuto terminare in tempi rapidi - e con la determinazione di
limiti sulle risorse.
Coloro i quali hanno ostacolato in tutti i modi
l'applicazione di una legge antitrust per il settore
radiotelevisivo sostengono che l'avvio del digitale terrestre
- e quindi la presenza di più canali televisivi - renderà
obsoleta ogni normativa tesa a limitare la presenza di
soggetti dominanti sul mercato della televisione in tecnica
analogica. Vi è un problema di completa transizione al
digitale, che richiederà ancora molto tempo. I Parlamenti dei
maggiori Paesi europei, anche quelli governati da coalizioni
di centrodestra - Paesi caratterizzati da una forte offerta di
programmi via cavo e via satellite - pur approvando leggi che
hanno introdotto il digitale terrestre, hanno ritenuto di
mantenere severe norme antitrust per la televisione in
tecnica analogica. Il digitale terrestre è stato avviato in
due grandi Paesi, Regno Unito e Spagna, con leggi emanate
rispettivamente nel 1996 e nel 1998. E' giusto ricordare che
nel Regno Unito gli operatori privati non possono superare il
15 per cento dell'audience, e che il Communication
Bill presentato dal Governo nel maggio 2002 prevede la
possibilità di estendere il controllo a due emittenti
nazionali (Channel 3 e Channel 5) e fissa il
limite del 40 per cento sul possesso di azioni delle società
che gestiscono programmi di informazione. In Spagna nessun
soggetto può controllare oltre il 49 per cento di una sola
emittente. Ed è stata proprio la Spagna ad avere addirittura
esteso il limite antitrust anche alle emittenti in
tecnica digitale.
Anche gli altri Paesi europei si stanno muovendo nella
stessa direzione. La legge francese del 2000 ha confermato il
limite del controllo del 49 per cento di una sola emittente in
analogico, mentre in Germania permane la soglia del 30 per
cento dell'audience che ciascun soggetto può
raggiungere.
Infine non possiamo non ricordare che in Italia nella
legge il passaggio integrale al digitale è previsto dopo il
2006. Non è assolutamente pensabile di protrarre ancora una
realtà che, oltre a limitare in modo sostanziale i diritti
costituzionali di tutti i cittadini, da troppi anni ci espone
al severo e ilare giudizio della comunità internazionale.
Tutte le leggi europee partono dal presupposto che il
diritto costituzionale alla libertà di informazione è
salvaguardato impedendo la formazione di posizioni dominanti
nel sistema dei media e quindi in quello
radiotelevisivo. Dobbiamo anche ricordare che i maggiori
gruppi multimediali del mondo sono divenuti tali grazie a
sinergie tra i diversi mezzi di comunicazione. E' dal 1994 che
le forze politiche del centrosinistra presentano progetti di
legge diretti a favorire il rafforzamento delle imprese
nazionali nei diversi media- e quindi la convergenza -
sia pure con la convinzione che i limiti antitrust
debbano essere applicati in ciascun settore della produzione,
della distribuzione e della diffusione dei prodotti
audiovisivi. La citata legge n. 249 del 1997 è ispirata a
questa convinzione. E' purtroppo vero il fatto che le nostre
imprese non sono riuscite a penetrare in modo continuativo nei
mercati esteri.
Il pluralismo può essere garantito solo grazie alla
presenza di più voci e quindi stabilendo regole - come accade
in tutti i Paesi democratici - che permettano una più giusta
distribuzione delle risorse pubblicitarie.
E infine dobbiamo tenere conto del fatto che il mercato
televisivo non è un mercato dalle risorse illimitate. In
realtà si tratta di un settore in cui i beni pregiati -
soprattutto film e sport - costituiscono una risorsa scarsa;
anche l'affermazione delle cosiddette star televisive
richiede anni di lavoro.
La proposta di legge parte da una premessa: quella di non
abrogare totalmente la disciplina in vigore e di renderla
coerente con la riforma costituzionale che assegna competenze
concorrenti alle regioni nell'ordinamento delle comunicazioni
e con i princìpi espressi dalla Corte costituzionale in tema
di pluralismo. Sono inoltre previste una serie di misure per
il passaggio della televisione terrestre al digitale e per una
maggiore autonomia del servizio pubblico.
I punti di maggiore rilievo sono i seguenti:
1) ruolo fondamentale del mezzo radiotelevisivo nella
formazione delle opinioni e quindi del consenso;
2) ricognizione dei princìpi che sono alla base del
sistema radiotelevisivo;
3) centralità del servizio pubblico, a cui viene
garantita autonomia, e rafforzamento della sua posizione di
impresa multimediale;
4) affermazione dei diritti prevalenti dei minori e
della persona;
5) estensione del ruolo di vigilanza del Parlamento
(Commissione parlamentare) anche all'emittenza privata;
6) attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e
quindi riconoscimento del ruolo delle regioni sul sistema
della comunicazione;
7) impulso all'innovazione tecnologica anche attraverso
misure di sostegno per le imprese;
8) limiti antitrust per l'emittenza televisiva
nazionale: due reti terrestri in tecnica analogica; 10 per
cento delle frequenze digitali; separazione della proprietà
dei soggetti concessionari del servizio televisivo e
concessionari di pubblicità; divieto di trasmissione delle
emittenti a pagamento in tecnica analogica sulle frequenze
terrestri (e quindi utilizzo delle frequenze liberate per
l'avvio del digitale); divieto per chi controlla più del 20
per cento del settore televisivo di controllare quotidiani;
eliminazione dei limiti previsti per gli editori di giornali
che vogliono acquisire il controllo di emittenti
televisive;
9) regolamentazione del diritto di rettifica;
10) previsione della vendita di una rete della
RAI-Radiotelevisione italiana e cessione delle frequenze
eccedenti i limiti antitrust allo Stato per
l'assegnazione ai concessionari che ne sono privi;
11) normativa di attuazione della legge con regolamento
di delegificazione.
La proposta di legge pone una grande attenzione al sistema
radiotelevisivo pubblico. Non possiamo negare che le
professionalità presenti all'interno della
RAI-Radiotelevisione italiana siano mortificate da una
gestione attenta soprattutto agli indici di ascolto - peraltro
in una logica di scontro che negli ultimi mesi ha visto
l'azienda spesso soccombere di fronte alla concorrenza - e
tesa a negare ogni strategia industriale diretta a valorizzare
la qualità del prodotto. Non solo, le grandi produzioni oramai
sono appaltate ad aziende esterne.
Occorre una svolta decisa. La RAI deve tornare ad essere
un punto di riferimento culturale per il Paese e per fare
questo deve riuscire a veicolare produzioni di qualità in
grado di ottenere il consenso dei cittadini. L'azienda potrà,
così come succede nella maggioranza dei Paesi europei,
concentrare le proprie energie su due canali televisivi
generalisti in tecnica analogica - attenti alla valorizzazione
della ricchezza dei diversi territori - e poi diversificare le
proprie produzioni in canali tematici, sia satellitari che in
tecnica digitale terrestre. Una attenzione particolare dovrà
inoltre essere rivolta alle nuove tecnologie, e ad INTERNET in
particolare.
Un ruolo importantissimo è riservato alla radiofonia del
settore pubblico. Negli scorsi anni i canali radiofonici della
RAI-Radiotelevisione italiana avevano raggiunto livelli di
qualità soddisfacenti, con punte di eccellenza in tutti e tre
le emittenti. Purtroppo negli ultimi mesi la situazione è
cambiata. Occorre ritornare a garantire le condizioni affinché
venga recuperata la credibilità dei canali del servizio
pubblico.
I processi di rinnovamento e ricostruzione di un modello
radiotelevisivo pubblico teso alla continua ricerca della
qualità e dell'obiettività dell'informazione possono essere
perseguiti solo se si creano meccanismi - anche di carattere
istituzionale - diretti a garantire l'autonomia di gestione
della società che gestisce il servizio pubblico. La sentenza
della Corte costituzionale n. 225 del 1974 aveva da una parte
richiamato la necessità di sottrarre la RAI-Radiotelevisione
italiana all'influenza dell'esecutivo e dall'altra affermato
il ruolo del Parlamento come garante dell'imparzialità della
gestione. E' necessario ritornare ai princìpi che ispirarono
quel modello ed è per questo che la presente proposta di legge
propone un ampliamento dei poteri della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi all'emittenza privata e una nomina dei
consiglieri della RAI-Radiotelevisione italiana affidata alla
stessa Commissione parlamentare e alla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
La proposta di legge è diretta alla affermazione dei
princìpi costituzionali e al tempo stesso intende porre le
condizioni per il rispetto del diritto all'informazione e per
la creazione di un vero mercato competitivo nel settore
radiotelevisivo.
Ci sembra, in conclusione, che l'assetto normativo
contenuto nella proposta di legge sia del tutto in linea con
le indicazioni formulate nel messaggio alle Camere del
Presidente della Repubblica del 23 luglio scorso.