XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3286




        Onorevoli Colleghi! - La situazione di anomalia costituzionale nel settore radiotelevisivo si protrae, nel nostro Paese, oramai dalla seconda metà degli anni '70. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 1981, ribadiva l'importantissimo ruolo sociale della radiotelevisione e la sua capacità di influenzare l'opinione pubblica e le tendenze presenti nella società. Per questa ragione ha sollecitato l'intervento di una normativa antitrust. La Corte costituzionale ha ribadito in successive sentenze questo invito.
        Nel 1997 la legge n. 249 sulla convergenza nel sistema delle comunicazioni, che prevedeva l'istituzione di una Autorità unica per il settore - mi pare utile ricordare che fra poche settimane anche nel Regno Unito le competenze attualmente suddivise in cinque Autorità saranno affidate all'istituenda OFTEL - aveva tentato di rendere conforme il settore radiotelevisivo ai princìpi costituzionali prevedendo un regime di due reti televisive nazionali per ciascun operatore privato - con un periodo transitorio che avrebbe dovuto terminare in tempi rapidi - e con la determinazione di limiti sulle risorse.
        Coloro i quali hanno ostacolato in tutti i modi l'applicazione di una legge antitrust per il settore radiotelevisivo sostengono che l'avvio del digitale terrestre - e quindi la presenza di più canali televisivi - renderà obsoleta ogni normativa tesa a limitare la presenza di soggetti dominanti sul mercato della televisione in tecnica analogica. Vi è un problema di completa transizione al digitale, che richiederà ancora molto tempo. I Parlamenti dei maggiori Paesi europei, anche quelli governati da coalizioni di centrodestra - Paesi caratterizzati da una forte offerta di programmi via cavo e via satellite - pur approvando leggi che hanno introdotto il digitale terrestre, hanno ritenuto di mantenere severe norme antitrust per la televisione in tecnica analogica. Il digitale terrestre è stato avviato in due grandi Paesi, Regno Unito e Spagna, con leggi emanate rispettivamente nel 1996 e nel 1998. E' giusto ricordare che nel Regno Unito gli operatori privati non possono superare il 15 per cento dell'audience, e che il Communication Bill presentato dal Governo nel maggio 2002 prevede la possibilità di estendere il controllo a due emittenti nazionali (Channel 3 e Channel 5) e fissa il limite del 40 per cento sul possesso di azioni delle società che gestiscono programmi di informazione. In Spagna nessun soggetto può controllare oltre il 49 per cento di una sola emittente. Ed è stata proprio la Spagna ad avere addirittura esteso il limite antitrust anche alle emittenti in tecnica digitale.
        Anche gli altri Paesi europei si stanno muovendo nella stessa direzione. La legge francese del 2000 ha confermato il limite del controllo del 49 per cento di una sola emittente in analogico, mentre in Germania permane la soglia del 30 per cento dell'audience che ciascun soggetto può raggiungere.
        Infine non possiamo non ricordare che in Italia nella legge il passaggio integrale al digitale è previsto dopo il 2006. Non è assolutamente pensabile di protrarre ancora una realtà che, oltre a limitare in modo sostanziale i diritti costituzionali di tutti i cittadini, da troppi anni ci espone al severo e ilare giudizio della comunità internazionale.
        Tutte le leggi europee partono dal presupposto che il diritto costituzionale alla libertà di informazione è salvaguardato impedendo la formazione di posizioni dominanti nel sistema dei media e quindi in quello radiotelevisivo. Dobbiamo anche ricordare che i maggiori gruppi multimediali del mondo sono divenuti tali grazie a sinergie tra i diversi mezzi di comunicazione. E' dal 1994 che le forze politiche del centrosinistra presentano progetti di legge diretti a favorire il rafforzamento delle imprese nazionali nei diversi media- e quindi la convergenza - sia pure con la convinzione che i limiti antitrust debbano essere applicati in ciascun settore della produzione, della distribuzione e della diffusione dei prodotti audiovisivi. La citata legge n. 249 del 1997 è ispirata a questa convinzione. E' purtroppo vero il fatto che le nostre imprese non sono riuscite a penetrare in modo continuativo nei mercati esteri.
        Il pluralismo può essere garantito solo grazie alla presenza di più voci e quindi stabilendo regole - come accade in tutti i Paesi democratici - che permettano una più giusta distribuzione delle risorse pubblicitarie.
        E infine dobbiamo tenere conto del fatto che il mercato televisivo non è un mercato dalle risorse illimitate. In realtà si tratta di un settore in cui i beni pregiati - soprattutto film e sport - costituiscono una risorsa scarsa; anche l'affermazione delle cosiddette star televisive richiede anni di lavoro.
        La proposta di legge parte da una premessa: quella di non abrogare totalmente la disciplina in vigore e di renderla coerente con la riforma costituzionale che assegna competenze concorrenti alle regioni nell'ordinamento delle comunicazioni e con i princìpi espressi dalla Corte costituzionale in tema di pluralismo. Sono inoltre previste una serie di misure per il passaggio della televisione terrestre al digitale e per una maggiore autonomia del servizio pubblico.
        I punti di maggiore rilievo sono i seguenti:

            1) ruolo fondamentale del mezzo radiotelevisivo nella formazione delle opinioni e quindi del consenso;

            2) ricognizione dei princìpi che sono alla base del sistema radiotelevisivo;

            3) centralità del servizio pubblico, a cui viene garantita autonomia, e rafforzamento della sua posizione di impresa multimediale;

            4) affermazione dei diritti prevalenti dei minori e della persona;

            5) estensione del ruolo di vigilanza del Parlamento (Commissione parlamentare) anche all'emittenza privata;

            6) attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e quindi riconoscimento del ruolo delle regioni sul sistema della comunicazione;

            7) impulso all'innovazione tecnologica anche attraverso misure di sostegno per le imprese;
            8) limiti antitrust per l'emittenza televisiva nazionale: due reti terrestri in tecnica analogica; 10 per cento delle frequenze digitali; separazione della proprietà dei soggetti concessionari del servizio televisivo e concessionari di pubblicità; divieto di trasmissione delle emittenti a pagamento in tecnica analogica sulle frequenze terrestri (e quindi utilizzo delle frequenze liberate per l'avvio del digitale); divieto per chi controlla più del 20 per cento del settore televisivo di controllare quotidiani; eliminazione dei limiti previsti per gli editori di giornali che vogliono acquisire il controllo di emittenti televisive;

            9) regolamentazione del diritto di rettifica;

            10) previsione della vendita di una rete della RAI-Radiotelevisione italiana e cessione delle frequenze eccedenti i limiti antitrust allo Stato per l'assegnazione ai concessionari che ne sono privi;

            11) normativa di attuazione della legge con regolamento di delegificazione.

        La proposta di legge pone una grande attenzione al sistema radiotelevisivo pubblico. Non possiamo negare che le professionalità presenti all'interno della RAI-Radiotelevisione italiana siano mortificate da una gestione attenta soprattutto agli indici di ascolto - peraltro in una logica di scontro che negli ultimi mesi ha visto l'azienda spesso soccombere di fronte alla concorrenza - e tesa a negare ogni strategia industriale diretta a valorizzare la qualità del prodotto. Non solo, le grandi produzioni oramai sono appaltate ad aziende esterne.
        Occorre una svolta decisa. La RAI deve tornare ad essere un punto di riferimento culturale per il Paese e per fare questo deve riuscire a veicolare produzioni di qualità in grado di ottenere il consenso dei cittadini. L'azienda potrà, così come succede nella maggioranza dei Paesi europei, concentrare le proprie energie su due canali televisivi generalisti in tecnica analogica - attenti alla valorizzazione della ricchezza dei diversi territori - e poi diversificare le proprie produzioni in canali tematici, sia satellitari che in tecnica digitale terrestre. Una attenzione particolare dovrà inoltre essere rivolta alle nuove tecnologie, e ad INTERNET in particolare.
        Un ruolo importantissimo è riservato alla radiofonia del settore pubblico. Negli scorsi anni i canali radiofonici della RAI-Radiotelevisione italiana avevano raggiunto livelli di qualità soddisfacenti, con punte di eccellenza in tutti e tre le emittenti. Purtroppo negli ultimi mesi la situazione è cambiata. Occorre ritornare a garantire le condizioni affinché venga recuperata la credibilità dei canali del servizio pubblico.
        I processi di rinnovamento e ricostruzione di un modello radiotelevisivo pubblico teso alla continua ricerca della qualità e dell'obiettività dell'informazione possono essere perseguiti solo se si creano meccanismi - anche di carattere istituzionale - diretti a garantire l'autonomia di gestione della società che gestisce il servizio pubblico. La sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 1974 aveva da una parte richiamato la necessità di sottrarre la RAI-Radiotelevisione italiana all'influenza dell'esecutivo e dall'altra affermato il ruolo del Parlamento come garante dell'imparzialità della gestione. E' necessario ritornare ai princìpi che ispirarono quel modello ed è per questo che la presente proposta di legge propone un ampliamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi all'emittenza privata e una nomina dei consiglieri della RAI-Radiotelevisione italiana affidata alla stessa Commissione parlamentare e alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        La proposta di legge è diretta alla affermazione dei princìpi costituzionali e al tempo stesso intende porre le condizioni per il rispetto del diritto all'informazione e per la creazione di un vero mercato competitivo nel settore radiotelevisivo.
        Ci sembra, in conclusione, che l'assetto normativo contenuto nella proposta di legge sia del tutto in linea con le indicazioni formulate nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 23 luglio scorso.




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