XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3286




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri, per i suoi effetti nei processi di partecipazione democratica, è fondata sull'imparzialità dell'informazione, sulla presenza di un servizio pubblico, sull'apertura alle diverse culture, anche locali, e deve essere svolta, in ambito nazionale e locale, da una pluralità di soggetti operatori. I diritti fondamentali della persona e dei minori costituiscono interessi prevalenti nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva.
        2. Nell'offerta complessiva di programmazione radiotelevisiva su frequenze terrestri è garantita la presenza di programmi a contenuto sociale, religioso, culturale ed ambientale. La legislazione regionale definisce le modalità di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale nell'ambito della programmazione radiotelevisiva territoriale.
        3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", esercitano rispettivamente attività di indirizzo e di controllo sul rispetto dei princìpi di cui al presente articolo. La Commissione e l'Autorità, per le rispettive competenze, trasmettono al Parlamento un rapporto annuale sullo stato di attuazione degli stessi princìpi nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri. Un terzo dei membri della Commissione può chiedere all'Autorità l'avvio di un'istruttoria per la verifica di eventuali posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo su frequenze terrestri.
        4. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è regolata dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dalle norme dell'Unione europea.


Art. 2.

(Competenze regionali).

        1. Le leggi regionali disciplinano l'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge e nelle altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni. Le norme regionali completano l'ordinamento radiotelevisivo garantendo:

            a) la libertà di espressione e di informazione;

            b) il pluralismo dei soggetti operatori;

            c) la libertà di iniziativa economica e di stabilimento;

            d) la valorizzazione dell'intero territorio regionale;

            e) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per l'ambiente;

            f) la salvaguardia del diritto di trasmissione delle emittenti nazionali;

            g) l'accesso delle istituzioni territoriali al sistema radiotelevisivo locale.

        2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalla legislazione statale. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea.
        3. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento delle frequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma. La risorsa costituita dalle frequenze da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma è definita nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
        4. La localizzazione dei siti degli impianti e il rilascio delle concessioni radiotelevisive locali sono affidati alle regioni e alle province autonome.
        5. La legge regionale definisce le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.


Art. 3.

(Innovazione tecnologica).

        1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è orientata ad obiettivi di innovazione tecnologica e di convergenza con le altre attività del sistema delle comunicazioni. Entro l'anno 2006 i programmi televisivi su frequenze terrestri sono irradiati esclusivamente con tecnica digitale.
        2. E' costituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale. Il fondo è finanziato con risorse pubbliche e con una quota parte, pari all'1 per cento, dei proventi derivanti alle emittenti televisive dalla raccolta pubblicitaria. I proventi versati al fondo dalle emittenti costituiscono crediti di imposta esigibili all'atto dell'introduzione a regime della tecnologia digitale televisiva su frequenze terrestri.
        3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 definisce, altresì, le misure tecniche, giuridiche e finanziarie atte a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei diversi servizi offerti dalle tecnologie delle comunicazioni nonché, per le emittenti nazionali, le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica e alla produzione di prodotti radiotelevisivi, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.
        4. La diffusione delle infrastrutture a banda larga, via cavo e via etere, rappresenta una priorità per lo sviluppo economico e sociale nonché per l'eliminazione del divario esistente tra le diverse aree del Paese. Lo Stato assicura l'adozione di politiche pubbliche e di norme in grado di favorire l'installazione e il potenziamento delle reti anche nelle zone in cui il mercato non assicura investimenti sufficienti. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, per le infrastrutture nazionali, e con legge regionale, per quelle locali, sono definiti i criteri e le modalità di interconnessione alle reti a larga banda.


Art. 4.

(Attività radiotelevisiva via etere terrestre).

        1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre è soggetto a concessione. La fornitura di reti e di impianti deve avvenire in modo aperto e non discriminatorio. I soggetti assegnatari di frequenze per la diffusione radiotelevisiva terrestre hanno titolo a subentrare nei contratti relativi alla fornitura di collegamenti di telecomunicazione sottoscritti dai precedenti esercenti.
        2. I destinatari di concessione per l'esercizio di un servizio radiotelevisivo via etere terrestre assicurano la completezza e l'imparzialità dell'informazione, operano per valorizzare la cultura italiana ed europea e le realtà e culture territoriali, promuovono la tutela della produzione e del patrimonio audiovisivo nonché l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale.
        3. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.
        4. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota superiore o uguale al 20 per cento delle risorse del settore televisivo via etere terrestre in chiaro non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche, salvo quanto disposto nell'articolo 5.
        5. I soggetti destinatari di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, società concessionarie di pubblicità televisiva. La dismissione di attività in contrasto con il presente articolo deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di concessioni radiotelevisive. L'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, è abrogato.
        7. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti e delle posizioni di controllo si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
        8. Le frequenze via etere terrestre utilizzate in tecnica analogica non possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento. Le frequenze rese disponibili dall'attuazione del presente comma sono riservate esclusivamente alla trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale e sono assegnate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei princìpi contenuti nella medesima legge.
        9. I soggetti privati di cui al comma 3 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
        10. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessionaria del servizio pubblico presenta all'Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall'Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l'espletamento della stessa.
        11. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3.
        12. I soggetti destinatari di concessioni televisive via etere terrestre non possono detenere azioni di altre emittenti televisive via etere terrestre.
        13. Chiunque si ritenga leso da informazioni contenute in programmi radiotelevisivi via etere e ritenute contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica ovvero di intervenire personalmente in programmi irradiati nella stessa fascia oraria e con la stessa rilevanza di quelli in cui sono state trasmesse le informazioni di cui si chiede la rettifica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 definisce le modalità di valutazione, affidate all'Autorità, delle ragioni ostative al diritto di rettifica. Qualora il diritto di rettifica non sia consentito entro quarantotto ore e sia stato riconosciuto sussistente dal Garante per la protezione dei dati personali, è dovuto un diritto di indennizzo nella misura minima di 50 mila euro e massima di 3 milioni di euro. Sono fatte salve le norme penali vigenti in materia.


Art. 5.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

        1. Il servizio pubblico radiotelevisivo svolge un ruolo centrale nel sistema delle comunicazioni e dell'informazione. Esso si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale. In particolare provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche italiane ed europee, in orari serali, e in particolare quelle realizzate da giovani autori.
        2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato ad una società denominata RAI-Radiotelevisione italiana; la titolarità del capitale azionario è affidata alla Cassa depositi e prestiti, che nomina gli organi di controllo della società. Nell'ambito del servizio pubblico sono separati contabilmente, come previsto dalle norme dell'Unione europea, i proventi da finanziamento pubblico e da pubblicità.
        3. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 2 è composto da otto membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Commissione, con il sistema del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio nomina al suo interno, all'unanimità, il presidente, e a maggioranza qualificata l'amministratore delegato e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall'incarico.
        4. Il servizio pubblico radiotelevisivo si articola nelle seguenti attività:

            a) un canale televisivo che diffonde lo stesso programma contemporaneamente su tutto il territorio nazionale;

            b) un canale televisivo che ha l'obiettivo primario di favorire la produzione e la diffusione di prodotti in grado di valorizzare le specificità economiche, sociali e culturali territoriali. Il canale diffonde programmazione locale e nazionale. Le linee strategiche ed editoriali del canale di cui alla presente lettera sono definite da un comitato composto da sette membri, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia, uno dello Stato e due dalle associazioni dei consumatori nominati nel rispetto delle procedure di voto previste nel comma 3;

            c) un canale televisivo che trasmette programmi culturali ed educativi e comunque di qualità, privo di pubblicità, irradiato via satellite e, a decorrere dall'anno 2006, ovvero dal termine in cui i programmi televisivi saranno diffusi esclusivamente via etere terrestre, con tecnica digitale;

            d) un canale televisivo satellitare con programmazione destinata all'estero;

            e) una divisione radiofonica articolata in:

                1) un canale generalista;
                2) un canale con una produzione prevalentemente territoriale;

                3) un canale che trasmette programmazione culturale e comunque di qualità, privo di pubblicità;

                4) un canale dedicato ai lavori parlamentari;

                5) un canale destinato all'estero in onde medie e in onde corte;

                6) un servizio di informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante l'integrazione degli impianti ad esso dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali;

            f) una offerta di canali via satellite e via cavo gratuiti;

            g) la produzione e la diffusione di servizi e prodotti multimediali.

        5. La RAI-Radiotelevisione italiana può irradiare programmi via etere terrestre in tecnica digitale nei limiti stabiliti dall'articolo 4.
        6. La RAI-Radiotelevisione italiana definisce un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive.
        7. La RAI-Radiotelevisione italiana deve destinare adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva nonché operare nelle attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.
        8. La RAI-Radiotelevisione italiana può creare società con la presenza di soggetti privati e istituzioni pubbliche per le attività di prodotto, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, per le attività di marketing e per la trasmissione dei segnali.
        9. La convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione italiana e il contratto di programma con lo Stato disciplinano i diritti e gli obblighi di servizio pubblico.
        10. I proventi pubblicitari della RAI-Radiotelevisione italiana non possono superare il 40 per cento del totale ricavato dal canone.
        11. La RAI-Radiotelevisione italiana invia una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte; il documento può formulare proposte per l'allargamento del capitale azionario della società a soggetti privati nelle forme di azionariato popolare.


Art. 6.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge. Restano salvi i termini previsti dagli articoli 4 e 5.



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