XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3286
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri, per
i suoi effetti nei processi di partecipazione democratica, è
fondata sull'imparzialità dell'informazione, sulla presenza di
un servizio pubblico, sull'apertura alle diverse culture,
anche locali, e deve essere svolta, in ambito nazionale e
locale, da una pluralità di soggetti operatori. I diritti
fondamentali della persona e dei minori costituiscono
interessi prevalenti nell'esercizio dell'attività
radiotelevisiva.
2. Nell'offerta complessiva di programmazione
radiotelevisiva su frequenze terrestri è garantita la presenza
di programmi a contenuto sociale, religioso, culturale ed
ambientale. La legislazione regionale definisce le modalità di
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
ambientale nell'ambito della programmazione radiotelevisiva
territoriale.
3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito
denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", esercitano
rispettivamente attività di indirizzo e di controllo sul
rispetto dei princìpi di cui al presente articolo. La
Commissione e l'Autorità, per le rispettive competenze,
trasmettono al Parlamento un rapporto annuale sullo stato di
attuazione degli stessi princìpi nell'esercizio dell'attività
radiotelevisiva su frequenze terrestri. Un terzo dei membri
della Commissione può chiedere all'Autorità l'avvio di
un'istruttoria per la verifica di eventuali posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo su frequenze
terrestri.
4. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è
regolata dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dalle norme
dell'Unione europea.
Art. 2.
(Competenze regionali).
1. Le leggi regionali disciplinano l'attività
radiotelevisiva su frequenze terrestri in ambito locale nel
rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge e nelle
altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni. Le
norme regionali completano l'ordinamento radiotelevisivo
garantendo:
a) la libertà di espressione e di informazione;
b) il pluralismo dei soggetti operatori;
c) la libertà di iniziativa economica e di
stabilimento;
d) la valorizzazione dell'intero territorio
regionale;
e) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su
base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per
l'ambiente;
f) la salvaguardia del diritto di trasmissione
delle emittenti nazionali;
g) l'accesso delle istituzioni territoriali al
sistema radiotelevisivo locale.
2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in
ambito regionale sono determinati dalla legislazione statale.
Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale
sono definiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea.
3. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento delle
frequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o
provincia autonoma. La risorsa costituita dalle frequenze da
destinare a ciascuna regione o provincia autonoma è definita
nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
4. La localizzazione dei siti degli impianti e il rilascio
delle concessioni radiotelevisive locali sono affidati alle
regioni e alle province autonome.
5. La legge regionale definisce le misure organizzative e
di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle
infrastrutture a banda larga e alla produzione
radiotelevisiva, con particolare riferimento ai nuovi
linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti
audiovisivi.
Art. 3.
(Innovazione tecnologica).
1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è
orientata ad obiettivi di innovazione tecnologica e di
convergenza con le altre attività del sistema delle
comunicazioni. Entro l'anno 2006 i programmi televisivi su
frequenze terrestri sono irradiati esclusivamente con tecnica
digitale.
2. E' costituito, secondo le modalità indicate nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, un fondo per
incentivare la diffusione della tecnologia digitale su
frequenze terrestri, anche con riferimento alla distribuzione
all'utenza di apparecchi per la ricezione dei segnali
televisivi in tecnica digitale. Il fondo è finanziato con
risorse pubbliche e con una quota parte, pari all'1 per cento,
dei proventi derivanti alle emittenti televisive dalla
raccolta pubblicitaria. I proventi versati al fondo dalle
emittenti costituiscono crediti di imposta esigibili all'atto
dell'introduzione a regime della tecnologia digitale
televisiva su frequenze terrestri.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6
definisce, altresì, le misure tecniche, giuridiche e
finanziarie atte a favorire la diffusione di piattaforme
comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi
radiotelevisivi e dei diversi servizi offerti dalle tecnologie
delle comunicazioni nonché, per le emittenti nazionali, le
misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica
e alla produzione di prodotti radiotelevisivi, con particolare
riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla
digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.
4. La diffusione delle infrastrutture a banda larga, via
cavo e via etere, rappresenta una priorità per lo sviluppo
economico e sociale nonché per l'eliminazione del divario
esistente tra le diverse aree del Paese. Lo Stato assicura
l'adozione di politiche pubbliche e di norme in grado di
favorire l'installazione e il potenziamento delle reti anche
nelle zone in cui il mercato non assicura investimenti
sufficienti. Con il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 6, per le infrastrutture nazionali, e con legge
regionale, per quelle locali, sono definiti i criteri e le
modalità di interconnessione alle reti a larga banda.
Art. 4.
(Attività radiotelevisiva via etere terrestre).
1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti
ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre è
soggetto a concessione. La fornitura di reti e di impianti
deve avvenire in modo aperto e non discriminatorio. I soggetti
assegnatari di frequenze per la diffusione radiotelevisiva
terrestre hanno titolo a subentrare nei contratti relativi
alla fornitura di collegamenti di telecomunicazione
sottoscritti dai precedenti esercenti.
2. I destinatari di concessione per l'esercizio di un
servizio radiotelevisivo via etere terrestre assicurano la
completezza e l'imparzialità dell'informazione, operano per
valorizzare la cultura italiana ed europea e le realtà e
culture territoriali, promuovono la tutela della produzione e
del patrimonio audiovisivo nonché l'innovazione tecnologica e
industriale, con particolare riguardo ai processi di
convergenza multimediale.
3. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può
essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione
televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in
tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla
data in cui i programmi televisivi saranno irradiati
esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze
terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la
concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per
un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli
complessivamente disponibili.
4. I destinatari di concessioni televisive nazionali che
controllano una quota superiore o uguale al 20 per cento delle
risorse del settore televisivo via etere terrestre in chiaro
non possono controllare, direttamente o indirettamente,
quotidiani ed emittenti radiofoniche, salvo quanto disposto
nell'articolo 5.
5. I soggetti destinatari di due concessioni per la
radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere
terrestre in tecnica analogica non possono controllare,
direttamente o indirettamente, società concessionarie di
pubblicità televisiva. La dismissione di attività in contrasto
con il presente articolo deve avvenire entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere
destinatari di concessioni radiotelevisive. L'articolo 15
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
è abrogato.
7. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti
e delle posizioni di controllo si applicano le disposizioni di
cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni.
8. Le frequenze via etere terrestre utilizzate in tecnica
analogica non possono essere impiegate per la diffusione di
programmi codificati ovvero a pagamento. Le frequenze rese
disponibili dall'attuazione del presente comma sono riservate
esclusivamente alla trasmissione di programmi via etere
terrestre in tecnica digitale e sono assegnate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto
dei princìpi contenuti nella medesima legge.
9. I soggetti privati di cui al comma 3 del presente
articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze
eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di
concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale che non hanno la disponibilità delle relative
frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31
luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
10. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge la concessionaria del servizio pubblico
presenta all'Autorità un piano dettagliato relativo alla
cessione di un canale televisivo, comprensivo della
valutazione economica dello stesso. Il Presidente
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il
Presidente dell'Autorità e il Presidente della Commissione
nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta
indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento
dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della
gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente
comma. La gara è espletata dall'Autorità. La stessa Autorità
trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle
spese per l'espletamento della stessa.
11. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è
rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono
partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità
di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto
grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti
titolari delle società destinatarie di concessioni
radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo
restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente
comma non può stipulare accordi con le concessionarie di
pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3.
12. I soggetti destinatari di concessioni televisive via
etere terrestre non possono detenere azioni di altre emittenti
televisive via etere terrestre.
13. Chiunque si ritenga leso da informazioni contenute in
programmi radiotelevisivi via etere e ritenute contrarie a
verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita
rettifica ovvero di intervenire personalmente in programmi
irradiati nella stessa fascia oraria e con la stessa rilevanza
di quelli in cui sono state trasmesse le informazioni di cui
si chiede la rettifica. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 6 definisce le modalità di valutazione, affidate
all'Autorità, delle ragioni ostative al diritto di rettifica.
Qualora il diritto di rettifica non sia consentito entro
quarantotto ore e sia stato riconosciuto sussistente dal
Garante per la protezione dei dati personali, è dovuto un
diritto di indennizzo nella misura minima di 50 mila euro e
massima di 3 milioni di euro. Sono fatte salve le norme penali
vigenti in materia.
Art. 5.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo svolge un ruolo
centrale nel sistema delle comunicazioni e dell'informazione.
Esso si caratterizza per un'offerta globale di interesse
generale. In particolare provvede alla diffusione di
produzioni informative, culturali, di carattere formativo e
educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento,
specializzate per i minori, per gli italiani residenti
all'estero, per le minoranze linguistiche e per la
valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed
europee. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere
cinematografiche italiane ed europee, in orari serali, e in
particolare quelle realizzate da giovani autori.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato ad una
società denominata RAI-Radiotelevisione italiana; la
titolarità del capitale azionario è affidata alla Cassa
depositi e prestiti, che nomina gli organi di controllo della
società. Nell'ambito del servizio pubblico sono separati
contabilmente, come previsto dalle norme dell'Unione europea,
i proventi da finanziamento pubblico e da pubblicità.
3. Il consiglio di amministrazione della società di cui al
comma 2 è composto da otto membri, la cui provenienza è così
ripartita: quattro eletti dalla Commissione, con il sistema
del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio
nomina al suo interno, all'unanimità, il presidente, e a
maggioranza qualificata l'amministratore delegato e i
direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro
il termine di venti giorni il consiglio non abbia provveduto
alle nomine previste nel presente comma, esso decade
dall'incarico.
4. Il servizio pubblico radiotelevisivo si articola nelle
seguenti attività:
a) un canale televisivo che diffonde lo stesso
programma contemporaneamente su tutto il territorio
nazionale;
b) un canale televisivo che ha l'obiettivo
primario di favorire la produzione e la diffusione di prodotti
in grado di valorizzare le specificità economiche, sociali e
culturali territoriali. Il canale diffonde programmazione
locale e nazionale. Le linee strategiche ed editoriali del
canale di cui alla presente lettera sono definite da un
comitato composto da sette membri, di cui due in
rappresentanza delle regioni, uno dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia,
uno dello Stato e due dalle associazioni dei consumatori
nominati nel rispetto delle procedure di voto previste nel
comma 3;
c) un canale televisivo che trasmette programmi
culturali ed educativi e comunque di qualità, privo di
pubblicità, irradiato via satellite e, a decorrere dall'anno
2006, ovvero dal termine in cui i programmi televisivi saranno
diffusi esclusivamente via etere terrestre, con tecnica
digitale;
d) un canale televisivo satellitare con
programmazione destinata all'estero;
e) una divisione radiofonica articolata in:
1) un canale generalista;
2) un canale con una produzione prevalentemente
territoriale;
3) un canale che trasmette programmazione culturale e
comunque di qualità, privo di pubblicità;
4) un canale dedicato ai lavori parlamentari;
5) un canale destinato all'estero in onde medie e in
onde corte;
6) un servizio di informazione radiofonico per gli
automobilisti, mediante l'integrazione degli impianti ad esso
dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali;
f) una offerta di canali via satellite e via cavo
gratuiti;
g) la produzione e la diffusione di servizi e
prodotti multimediali.
5. La RAI-Radiotelevisione italiana può irradiare
programmi via etere terrestre in tecnica digitale nei limiti
stabiliti dall'articolo 4.
6. La RAI-Radiotelevisione italiana definisce un piano per
favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio
pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per
l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture
trasmissive.
7. La RAI-Radiotelevisione italiana deve destinare
adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione
tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva nonché
operare nelle attività di formazione e di istruzione ai
diversi livelli scolastici, universitari e
post-universitari.
8. La RAI-Radiotelevisione italiana può creare società con
la presenza di soggetti privati e istituzioni pubbliche per le
attività di prodotto, il conseguimento degli obiettivi di cui
al comma 7, per le attività di marketing e per la
trasmissione dei segnali.
9. La convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione
italiana e il contratto di programma con lo Stato disciplinano
i diritti e gli obblighi di servizio pubblico.
10. I proventi pubblicitari della RAI-Radiotelevisione
italiana non possono superare il 40 per cento del totale
ricavato dal canone.
11. La RAI-Radiotelevisione italiana invia una relazione
annuale al Parlamento sulle attività svolte; il documento può
formulare proposte per l'allargamento del capitale azionario
della società a soggetti privati nelle forme di azionariato
popolare.
Art. 6.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di
attuazione della presente legge. Restano salvi i termini
previsti dagli articoli 4 e 5.