XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3284
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
"testo unico", ha riunito e coordinato la normativa relativa
ai comuni e alle province, dettando i princìpi e le
disposizioni in materia del loro ordinamento.
In particolare, l'articolo 64 del testo unico ha recepito
il disposto dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
con cui, in ossequio al principio di separazione tra le
funzioni del consiglio, organo di indirizzo politico e
amministrativo, e della giunta, organo di gestione, era stata
prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere e
assessore nei comuni con oltre 15.000 abitanti e nelle
province.
La ratio di tale norma ancora oggi merita di essere
salvaguardata, ma riteniamo, alla luce anche delle esperienze
verificatesi nel corso della sua applicazione, che debba
essere modificato il meccanismo previsto per garantire il
suddetto principio di separazione. Infatti, nel sistema
vigente, il consigliere eletto che viene nominato assessore
cessa dalla carica di consigliere.
Il rapporto che lega sindaco o presidente della provincia
e assessori è certo di natura fiduciaria: gli assessori,
infatti, non sono più votati dall'assise consiliare, bensì
nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, che può
anche revocarli: una revoca ad nutum che la legge
richiede solo sia motivatamente comunicata al consiglio
(articolo 46, comma 4, del testo unico).
Nel caso venga revocato un assessore che al momento della
nomina aveva cessato dalla carica di consigliere, questi si
ritroverebbe escluso dalla vita politico-amministrativa della
sua città o provincia.
E' del tutto evidente che tale sistema appare
sproporzionato rispetto alle finalità che la legge intende
affermare e salvaguardare.
A ben vedere, infatti, il consigliere eletto gode di uno
status che gli deriva proprio dall'investitura popolare,
alla quale è costretto a rinunciare qualora decida di
accettare la nomina ad assessore. Con la enorme ed aberrante
conseguenza che, come detto, una volta revocato, la sua
esclusione dalle istituzioni vanificherebbe il mandato
elettivo che aveva ricevuto.
Al contempo, occorre anche sottolineare che la possibilità
della revoca, con le drastiche conseguenze che da questa nel
sistema vigente derivano, può anche costituire un
condizionamento comportamentale, limitando di fatto
l'autonomia delle scelte politico-amministrative
dell'assessore.
Con la presente proposta di legge, nell'affermare il
principio di separazione delle funzioni, ritenuto ancora di
per sé giusto, si vuole prevedere un meccanismo operativo
diverso.
Nel caso in cui un consigliere sia nominato assessore,
anziché cessare dalla carica di consigliere, viene sospeso
ex lege, prevedendo che il primo dei non eletti nella
medesima lista sia chiamato a far parte del consiglio con le
funzioni di supplente, per tutta la durata dell'incarico
assessorile.
Ciò garantisce al consigliere sospeso di mantenere il
diritto di rientrare in consiglio nel caso in cui venga
revocato dal sindaco o dal presidente della provincia o si
dimetta dalla carica di assessore, nel rispetto anche della
volontà popolare e del mandato elettivo affidatogli,
consentendogli certamente di svolgere la sua funzione con
maggiore libertà e autonomia di giudizio.