XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3284




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "testo unico", ha riunito e coordinato la normativa relativa ai comuni e alle province, dettando i princìpi e le disposizioni in materia del loro ordinamento.
        In particolare, l'articolo 64 del testo unico ha recepito il disposto dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con cui, in ossequio al principio di separazione tra le funzioni del consiglio, organo di indirizzo politico e amministrativo, e della giunta, organo di gestione, era stata prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere e assessore nei comuni con oltre 15.000 abitanti e nelle province.
        La ratio di tale norma ancora oggi merita di essere salvaguardata, ma riteniamo, alla luce anche delle esperienze verificatesi nel corso della sua applicazione, che debba essere modificato il meccanismo previsto per garantire il suddetto principio di separazione. Infatti, nel sistema vigente, il consigliere eletto che viene nominato assessore cessa dalla carica di consigliere.
        Il rapporto che lega sindaco o presidente della provincia e assessori è certo di natura fiduciaria: gli assessori, infatti, non sono più votati dall'assise consiliare, bensì nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, che può anche revocarli: una revoca ad nutum che la legge richiede solo sia motivatamente comunicata al consiglio (articolo 46, comma 4, del testo unico).
        Nel caso venga revocato un assessore che al momento della nomina aveva cessato dalla carica di consigliere, questi si ritroverebbe escluso dalla vita politico-amministrativa della sua città o provincia.
        E' del tutto evidente che tale sistema appare sproporzionato rispetto alle finalità che la legge intende affermare e salvaguardare.
        A ben vedere, infatti, il consigliere eletto gode di uno status che gli deriva proprio dall'investitura popolare, alla quale è costretto a rinunciare qualora decida di accettare la nomina ad assessore. Con la enorme ed aberrante conseguenza che, come detto, una volta revocato, la sua esclusione dalle istituzioni vanificherebbe il mandato elettivo che aveva ricevuto.
        Al contempo, occorre anche sottolineare che la possibilità della revoca, con le drastiche conseguenze che da questa nel sistema vigente derivano, può anche costituire un condizionamento comportamentale, limitando di fatto l'autonomia delle scelte politico-amministrative dell'assessore.
        Con la presente proposta di legge, nell'affermare il principio di separazione delle funzioni, ritenuto ancora di per sé giusto, si vuole prevedere un meccanismo operativo diverso.
        Nel caso in cui un consigliere sia nominato assessore, anziché cessare dalla carica di consigliere, viene sospeso ex lege, prevedendo che il primo dei non eletti nella medesima lista sia chiamato a far parte del consiglio con le funzioni di supplente, per tutta la durata dell'incarico assessorile.
        Ciò garantisce al consigliere sospeso di mantenere il diritto di rientrare in consiglio nel caso in cui venga revocato dal sindaco o dal presidente della provincia o si dimetta dalla carica di assessore, nel rispetto anche della volontà popolare e del mandato elettivo affidatogli, consentendogli certamente di svolgere la sua funzione con maggiore libertà e autonomia di giudizio.




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