XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3284




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio comunale o provinciale è convocato entro quindici giorni dall'atto di accettazione della nomina al fine di procedere alla sua temporanea sostituzione e affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei candidati non eletti della medesima lista. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione dalla carica di assessore sia per dimissioni volontarie sia per revoca da parte del sindaco o del presidente della provincia".



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