XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3284
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è
sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione
della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata
della stessa. Il consiglio comunale o provinciale è convocato
entro quindici giorni dall'atto di accettazione della nomina
al fine di procedere alla sua temporanea sostituzione e
affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di
consigliere al primo dei candidati non eletti della medesima
lista. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri
dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha
termine con la cessazione dalla carica di assessore sia per
dimissioni volontarie sia per revoca da parte del sindaco o
del presidente della provincia".