XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3281
Onorevoli Colleghi! - E' purtroppo noto che l'infarto
cardiaco costituisce una delle cause in percentuale più
rilevanti di mortalità. E' altrettanto pacifico che un
intervento immediato ed il ricorso a strumenti altamente
tecnici, sotto il profilo sanitario, possono scongiurare le
conseguenze irreparabili di tale tipo di patologia.
Perché ciò si realizzi è necessario che tali interventi
siano praticabili anche al di fuori delle strutture sanitarie
e nel numero più ampio di ambiti lavorativi e consociativi.
La legge 3 aprile 2001, n. 120, ha offerto una risposta
decisamente positiva al problema, consentendo l'uso del
defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche
al personale sanitario non medico, nonché al personale non
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle
attività di rianimazione cardio-polmonare.
L'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori
semiautomatici è devoluto, nella citata normativa, agli enti
locali, che l'autorizzano nell'ambito del sistema di emergenza
118 nei territori di competenza.
La soluzione proposta dalla legge 3 aprile 2001, n. 120,
seppur apprezzabile, non è però idonea ad affrontare le
migliaia di emergenze giornaliere che purtroppo insorgono nel
territorio nazionale e nei più svariati ambiti.
La proposta di legge in esame, tenta di dare una risposta
ai drammi quotidiani che sovente hanno tragici sviluppi.
E' previsto pertanto che l'obbligo di istituire l'uso dei
defibrillatori semiautomatici sia esteso negli ambienti di
lavoro ed anche ai sistemi di emergenza 112 dell'Arma dei
Carabinieri, 113 della Polizia di Stato e 115 del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Alle aziende concessionarie di telefonia è fatto obbligo
di istituire, nell'ambito della rete telefonica fissa e
cellulare mobile, un sistema di chiamata automatica di
emergenza per il pronto soccorso, in modo tale da assicurare
un immediato intervento finalizzato all'uso del defibrillatore
semiautomatico sull'infartuato.
L'articolo 3 della proposta di legge regola le modalità
tecniche e temporali di attuazione del servizio nazionale di
emergenza.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli
interventi stabiliti dalla legge.
E' appena il caso di sottolineare che sarebbe auspicabile
una sollecita approvazione del provvedimento, per trasferire
sul piano della concretezza la proposta di legge e per rendere
subito possibili i conseguenti interventi che potrebbero
salvare tante vite umane.