XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3281




        Onorevoli Colleghi! - E' purtroppo noto che l'infarto cardiaco costituisce una delle cause in percentuale più rilevanti di mortalità. E' altrettanto pacifico che un intervento immediato ed il ricorso a strumenti altamente tecnici, sotto il profilo sanitario, possono scongiurare le conseguenze irreparabili di tale tipo di patologia.
        Perché ciò si realizzi è necessario che tali interventi siano praticabili anche al di fuori delle strutture sanitarie e nel numero più ampio di ambiti lavorativi e consociativi.
        La legge 3 aprile 2001, n. 120, ha offerto una risposta decisamente positiva al problema, consentendo l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
        L'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici è devoluto, nella citata normativa, agli enti locali, che l'autorizzano nell'ambito del sistema di emergenza 118 nei territori di competenza.
        La soluzione proposta dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, seppur apprezzabile, non è però idonea ad affrontare le migliaia di emergenze giornaliere che purtroppo insorgono nel territorio nazionale e nei più svariati ambiti.
        La proposta di legge in esame, tenta di dare una risposta ai drammi quotidiani che sovente hanno tragici sviluppi.
        E' previsto pertanto che l'obbligo di istituire l'uso dei defibrillatori semiautomatici sia esteso negli ambienti di lavoro ed anche ai sistemi di emergenza 112 dell'Arma dei Carabinieri, 113 della Polizia di Stato e 115 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
        Alle aziende concessionarie di telefonia è fatto obbligo di istituire, nell'ambito della rete telefonica fissa e cellulare mobile, un sistema di chiamata automatica di emergenza per il pronto soccorso, in modo tale da assicurare un immediato intervento finalizzato all'uso del defibrillatore semiautomatico sull'infartuato.
        L'articolo 3 della proposta di legge regola le modalità tecniche e temporali di attuazione del servizio nazionale di emergenza.
        L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli interventi stabiliti dalla legge.
        E' appena il caso di sottolineare che sarebbe auspicabile una sollecita approvazione del provvedimento, per trasferire sul piano della concretezza la proposta di legge e per rendere subito possibili i conseguenti interventi che potrebbero salvare tante vite umane.




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