XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3281
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
All'articolo 1 della 3 aprile 2001, n. 120, è aggiunto, in
fine il seguente comma:
"2-bis. Nelle attività di cui agli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, nonché nei sistemi di emergenza 112 dell'Arma dei
carabinieri, 113 della Polizia di Stato e 115 del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è fatto obbligo di istituire
l'uso dei defibrillatori semiautomatici di cui al comma 1 del
presente articolo nell'ambito delle prestazioni di soccorso di
emergenza".
Art. 2.
1. E' istituito il servizio di emergenza nazionale per gli
interventi di defibrillazione nelle urgenze cardio-vascolari,
costituito dalla rete dei soggetti autorizzati all'uso dei
defibrillatori semiautomatici ai sensi della legge 3 aprile
2001, n. 120, come modificato dalla presente legge.
2. Ai fini dell'accessibilità al servizio nazionale di cui
al comma 1, è fatto obbligo alle aziende concessionarie di
telefonia di istituire, nell'ambito della rete telefonica
residenziale fissa e cellulare mobile, un sistema di chiamata
automatica di emergenza per il pronto soccorso dei soggetti
che necessitano di un intervento di defibrillazione per
urgenze cardio-vascolari.
3. Il sistema di chiamata automatica istituito ai sensi
del comma 2 deve garantire, sull'intera rete telefonica di cui
al medesimo comma, la possibilità di contattare il titolare
del servizio nazionale di emergenza di cui al comma 1
competente per territorio.
4. Il titolare del servizio nazionale di emergenza
contattato ai sensi del comma 3, pubblico e privato, è tenuto
ad intervenire e ad effettuare gratuitamente l'intervento di
defibrillazione non oltre cinque minuti dalla ricezione della
chiamata telefonica.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutti i nuovi apparecchi di telefonia
cellulare mobile e quelli destinati alla telefonia pubblica
residenziale, immessi in commercio a decorrere dalla citata
data di entrata in vigore, al fine di dare attuazione al
disposto di cui all'articolo 2, comma 3, devono essere dotati
di un tasto individuale di chiamata automatica recante il
simbolo Croce rossa italiana, atto ad individuare e contattare
senza digitare i numeri il titolare del servizio nazionale di
emergenza competente per territorio.
2. La chiamata telefonica di cui al comma 1 è gratuita.
Art. 4.
1. Alle spese occorrenti per l'acquisto, il noleggio, il
leasing, il comodato nonché ogni altra forma di
detenzione di defibrillatori semiautomatici ai fini di cui
alla presente legge si provvede:
a) per i soggetti privati, mediante anticipazione
delle somme occorrenti, che sono poste in detrazione al 50 per
cento della spesa effettuata, dalle relative imposte sui
redditi e sono recuperate, sotto forma di credito di imposta,
nell'anno successivo a quello della dichiarazione;
b) per le amministrazioni pubbliche, mediante
apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa a
carico dei rispettivi bilanci;
c) per i concessionari dei servizi di telefonia
residenziale fissa e di telefonia cellulare mobile, mediante
l'istituzione di una aliquota aggiuntiva pari allo 0,01 per
cento da applicare ai servizi di telefonia forniti all'utenza
privata. Le entrate derivanti dall'applicazione della citata
aliquota sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.