XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3281




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        All'articolo 1 della 3 aprile 2001, n. 120, è aggiunto, in fine il seguente comma:

        "2-bis. Nelle attività di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonché nei sistemi di emergenza 112 dell'Arma dei carabinieri, 113 della Polizia di Stato e 115 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto obbligo di istituire l'uso dei defibrillatori semiautomatici di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito delle prestazioni di soccorso di emergenza".


Art. 2.

        1. E' istituito il servizio di emergenza nazionale per gli interventi di defibrillazione nelle urgenze cardio-vascolari, costituito dalla rete dei soggetti autorizzati all'uso dei defibrillatori semiautomatici ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dalla presente legge.
        2. Ai fini dell'accessibilità al servizio nazionale di cui al comma 1, è fatto obbligo alle aziende concessionarie di telefonia di istituire, nell'ambito della rete telefonica residenziale fissa e cellulare mobile, un sistema di chiamata automatica di emergenza per il pronto soccorso dei soggetti che necessitano di un intervento di defibrillazione per urgenze cardio-vascolari.
        3. Il sistema di chiamata automatica istituito ai sensi del comma 2 deve garantire, sull'intera rete telefonica di cui al medesimo comma, la possibilità di contattare il titolare del servizio nazionale di emergenza di cui al comma 1 competente per territorio.
        4. Il titolare del servizio nazionale di emergenza contattato ai sensi del comma 3, pubblico e privato, è tenuto ad intervenire e ad effettuare gratuitamente l'intervento di defibrillazione non oltre cinque minuti dalla ricezione della chiamata telefonica.

Art. 3.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i nuovi apparecchi di telefonia cellulare mobile e quelli destinati alla telefonia pubblica residenziale, immessi in commercio a decorrere dalla citata data di entrata in vigore, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, devono essere dotati di un tasto individuale di chiamata automatica recante il simbolo Croce rossa italiana, atto ad individuare e contattare senza digitare i numeri il titolare del servizio nazionale di emergenza competente per territorio.
        2. La chiamata telefonica di cui al comma 1 è gratuita.


Art. 4.

        1. Alle spese occorrenti per l'acquisto, il noleggio, il leasing, il comodato nonché ogni altra forma di detenzione di defibrillatori semiautomatici ai fini di cui alla presente legge si provvede:

                a) per i soggetti privati, mediante anticipazione delle somme occorrenti, che sono poste in detrazione al 50 per cento della spesa effettuata, dalle relative imposte sui redditi e sono recuperate, sotto forma di credito di imposta, nell'anno successivo a quello della dichiarazione;

                b) per le amministrazioni pubbliche, mediante apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa a carico dei rispettivi bilanci;

                c) per i concessionari dei servizi di telefonia residenziale fissa e di telefonia cellulare mobile, mediante l'istituzione di una aliquota aggiuntiva pari allo 0,01 per cento da applicare ai servizi di telefonia forniti all'utenza privata. Le entrate derivanti dall'applicazione della citata aliquota sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.



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