XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3279
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a risolvere una controversa questione in materia di
ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia che né quattro
anni di concreta applicazione delle disposizioni del testo
unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 né la recente riforma di cui alla legge n. 189
del 2002 hanno saputo dirimere. Il caso concreto è quello
degli stranieri (laureati, specializzandi, titolari di borse
di studio per ricerca, studiosi in genere) che devono poter
entrare e soggiornare nel nostro Paese per vario tempo al fine
di svolgere, presso università, enti, biblioteche, centri di
studio e ricerca e simili, ovvero in maniera autonoma e
indipendente, i loro programmi o progetti di studio,
finanziati da apposite "borse" messe a disposizione dalle più
prestigiose accademie ed università internazionali (ad
esempio, le cosiddette "Fellowship" di origine
nordamericana).
Ebbene, nella attuale versione della normativa italiana in
materia di immigrazione non è chiaro sotto quale categoria
ricadano tali soggetti, ai fini della richiesta del visto di
ingresso in Italia e del successivo permesso di soggiorno. Si
sono infatti riscontrate due diverse interpretazioni in sede
di applicazione pratica: la prima valorizza l'aspetto
prettamente accademico e di studio delle attività (appunto di
ricerca, di studio, di analisi, eccetera, svolte
dall'interessato, spesso e volentieri in "solitudine", senza
cioè né frequentare appositi corsi o lezioni, ma semplicemente
accedendo a biblioteche, musei, laboratori, pubblici e
privati), in tale ottica la tipologia del visto e del
successivo permesso di soggiorno non potrebbe essere che
quella per motivi di studio; la seconda interpretazione
sottolinea invece l'aspetto economico-finanziario del rapporto
sottostante, visto che questi soggetti vengono sostenuti da
"borse di studio" (da intendere in senso lato) messe a
disposizione da università straniere, fondazioni private,
eccetera, proprio a tale scopo, in tale prospettiva la
tipologia del visto e del permesso di soggiorno sarebbe
avvicinabile a quella per motivi di lavoro, sia pure per casi
particolari. Né appare possibile ricondurre sic et
simpliciter il tutto alla fattispecie di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 dell'articolo 27 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
perché queste concernono espressamente i lettori universitari
e i docenti e ricercatori che svolgono un vero e proprio
incarico accademico retribuito in Italia, dato che i soggetti
di cui trattasi di solito non insegnano durante il loro
soggiorno italiano, ma appunto semplicemente "studiano ovvero
ricercano" (ai fini, ad esempio, di una loro successiva
pubblicazione scientifica o accademica).
La norma che si propone vuole quindi mediare fra le
diverse esigenze, individuando una apposita tipologia di
ingresso "di lavoro" per casi particolari, con l'inserimento
di una specifica lettera c-bis) al vigente comma 1 del
citato articolo 27.
Allo scopo di consentire adeguati controlli preventivi che
evitino possibili abusi, nella normativa di attuazione si
inserisce una apposita previsione che chiarisce cosa occorre
presentare ai fini della autorizzazione all'ingresso in
Italia.
Vengono infine espressamente estese a questa fattispecie
le disposizioni vigenti in materia di ricongiungimento
familiare nonché di deroga alle quote massime dei flussi
annualmente definite.