XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3279
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 27, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) è
inserita la seguente:
"c-bis) titolari di borse di studio, di ricerca ed
equivalenti, concesse da istituzioni universitarie
riconosciute, italiane o estere, ovvero di diplomi di laurea,
equivalenti, esteri o italiani, destinati a frequentare o
svolgere corsi, programmi o progetti, anche individuali e
indipendenti, di studio o ricerca avanzati o specializzati
presso istituzioni universitarie italiane, centri di studio
superiori e simili, o filiazioni in Italia di università o
istituti superiori di insegnamento a livello universitario
stranieri, ovvero studiosi destinati a svolgere, anche
individualmente e in autonomia, programmi o progetti di
ricerca e di studio avanzati presso le citate istituzioni o
filiazioni od altri enti riconosciuti di ricerca, di studio,
di specializzazione e simili;".
2. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, l'autorizzazione al lavoro è subordinata
alla produzione di idonea documentazione relativa alla borsa
di studio ovvero al corso, programma o progetto di ricerca o
studio avanzati o specializzati.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 2 del
presente articolo il Governo è autorizzato ad apportare le
necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
4. Ai soggetti di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 maggio 2002, n. 103, nonché
quelle dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.