XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3276




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono apportare alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di enti locali, contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le correzioni e le integrazioni muovono dall'obiettivo che occorra pervenire ad un assetto più equilibrato nella distribuzione dei poteri fra i diversi organi, posto che in particolare i consigli (sia comunali che provinciali) vedono attualmente fortemente e ingiustificatamente ridimensionato il proprio ruolo.
        La proposta di legge non intende mettere in discussione l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nelle forme in cui queste sono attualmente disciplinate.
        Analogamente, non si vogliono modificare le disposizioni che attribuiscono al sindaco e al presidente della provincia il potere di nomina e di revoca dei componenti la giunta.
        Quanto al "recupero" del ruolo dei consigli, le modificazioni proposte sono intese a "recuperare" quanto possibile e plausibile della disciplina anteriore alla elezione diretta e alla legge n. 142 del 1990, poi confluita nel citato testo unico: possibilità di revoca del sindaco e del presidente della provincia senza incorrere nello scioglimento "automatico", potere di influire "significativamente" sulle decisioni di programmazione e di allocazione delle risorse di bilancio. E' di tutta evidenza che in questa direzione il "recupero" è reso complesso dalle attribuzioni oramai consolidatesi in capo all'esecutivo e, ancor più, dalle attribuzioni riservate dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 all'amministrazione.
        In particolare, con riferimento all'articolo 1:

            la lettera a) consente che il regolamento dell'ente possa ampliare le attribuzioni del consiglio oltre quelle indicate dall'articolo 42;
            la lettera b) rende esclusiva la competenza del consiglio sugli atti che riguardano immobili, appalti e concessioni;

            la lettera c) amplia la riserva del consiglio sugli atti che comportano impegni pluriennali;

            la lettera d) consente al consiglio di validare e "contrattare" le nomine di competenza dell'ente;

            la lettera e) costituisce una modifica "tecnica";

            la lettera f) introduce un potere ordinario di ingerenza diretta nella amministrazione che, per estensione e modalità, dovrebbe essere attentamente valutato in rapporto, appunto, alle attribuzioni di cui all'articolo 107.

        In ogni caso i maggiori poteri del consiglio sono sempre resi disponibili alla maggioranza e non costituiscono, di per sé, nuove attribuzioni alle opposizioni.
        Vale la pena di ricordare che il dibattito che attualmente si svolge, specie a ridosso della redazione dei nuovi statuti delle regioni ordinarie, tende a prefigurare - quali nuovi poteri e funzioni del consiglio (regionale, comunale e provinciale) - nuovi strumenti e nuova estensione dei poteri di controllo e di indirizzo più che di codeterminazione e codecisione.
        L'articolo 3 intende sopprimere il principio in base al quale è vietata la immediata rieleggibilità di chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia. La modifica si estende anche alla elezione da parte del consiglio, pertanto, un sindaco o un presidente della provincia eletto, che sia dimissionario o decaduto o rimosso (se non vi osta altra causa) può essere rieletto immediatamente dal consiglio (articolo 6).
        L'articolo 4 reca una disciplina volta ad introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva. Gli articoli 5 e 6 riguardano rispettivamente le cause di cessazione dal mandato di sindaco e di presidente della provincia e il rinnovo delle loro cariche in corso di mandato.




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