XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3276
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intendono apportare alcune modifiche alla disciplina
vigente in materia di enti locali, contenuta nel testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Le correzioni e le
integrazioni muovono dall'obiettivo che occorra pervenire ad
un assetto più equilibrato nella distribuzione dei poteri fra
i diversi organi, posto che in particolare i consigli (sia
comunali che provinciali) vedono attualmente fortemente e
ingiustificatamente ridimensionato il proprio ruolo.
La proposta di legge non intende mettere in discussione
l'elezione diretta del sindaco e del presidente della
provincia, nelle forme in cui queste sono attualmente
disciplinate.
Analogamente, non si vogliono modificare le disposizioni
che attribuiscono al sindaco e al presidente della provincia
il potere di nomina e di revoca dei componenti la giunta.
Quanto al "recupero" del ruolo dei consigli, le
modificazioni proposte sono intese a "recuperare" quanto
possibile e plausibile della disciplina anteriore alla
elezione diretta e alla legge n. 142 del 1990, poi confluita
nel citato testo unico: possibilità di revoca del sindaco e
del presidente della provincia senza incorrere nello
scioglimento "automatico", potere di influire
"significativamente" sulle decisioni di programmazione e di
allocazione delle risorse di bilancio. E' di tutta evidenza
che in questa direzione il "recupero" è reso complesso dalle
attribuzioni oramai consolidatesi in capo all'esecutivo e,
ancor più, dalle attribuzioni riservate dall'articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
all'amministrazione.
In particolare, con riferimento all'articolo 1:
la lettera a) consente che il regolamento
dell'ente possa ampliare le attribuzioni del consiglio oltre
quelle indicate dall'articolo 42;
la lettera b) rende esclusiva la competenza del
consiglio sugli atti che riguardano immobili, appalti e
concessioni;
la lettera c) amplia la riserva del consiglio
sugli atti che comportano impegni pluriennali;
la lettera d) consente al consiglio di validare e
"contrattare" le nomine di competenza dell'ente;
la lettera e) costituisce una modifica
"tecnica";
la lettera f) introduce un potere ordinario di
ingerenza diretta nella amministrazione che, per estensione e
modalità, dovrebbe essere attentamente valutato in rapporto,
appunto, alle attribuzioni di cui all'articolo 107.
In ogni caso i maggiori poteri del consiglio sono sempre
resi disponibili alla maggioranza e non costituiscono, di per
sé, nuove attribuzioni alle opposizioni.
Vale la pena di ricordare che il dibattito che attualmente
si svolge, specie a ridosso della redazione dei nuovi statuti
delle regioni ordinarie, tende a prefigurare - quali nuovi
poteri e funzioni del consiglio (regionale, comunale e
provinciale) - nuovi strumenti e nuova estensione dei poteri
di controllo e di indirizzo più che di codeterminazione e
codecisione.
L'articolo 3 intende sopprimere il principio in base al
quale è vietata la immediata rieleggibilità di chi ha
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e
di presidente della provincia. La modifica si estende anche
alla elezione da parte del consiglio, pertanto, un sindaco o
un presidente della provincia eletto, che sia dimissionario o
decaduto o rimosso (se non vi osta altra causa) può essere
rieletto immediatamente dal consiglio (articolo 6).
L'articolo 4 reca una disciplina volta ad introdurre
l'istituto della sfiducia costruttiva. Gli articoli 5 e 6
riguardano rispettivamente le cause di cessazione dal mandato
di sindaco e di presidente della provincia e il rinnovo delle
loro cariche in corso di mandato.