XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3276




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Attribuzioni dei consigli).

        1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: "limitatamente ai" sono sostituite dalla seguente: "sui";

            b) al comma 2, lettera i), le parole: "escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo" sono soppresse;

            c) al comma 2, lettera l), le parole: "e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari" sono soppresse;

            d) al comma 2, lettera m), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le deliberazioni con le quali la Giunta procede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sono sottoposte al parere del consiglio, il quale lo esprime non oltre il decimo giorno dalla effettiva disponibilità della relazione che accompagna ciascuna deliberazione. La deliberazione non diviene esecutiva se il parere negativo è approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio";

            e) al comma 4, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 3";

            f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

                "4-bis. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 107, il consiglio delibera sugli atti la cui esecuzione comporta l'assunzione di impegni di spesa superiori ad un trentesimo delle somme correntemente iscritte al titolo I dello stato di previsione delle entrate. Non spetta al consiglio la deliberazione su atti relativi a spese obbligatorie. Se un altro organo adotta in via d'urgenza una deliberazione che spetta al consiglio, questa perde efficacia se il consiglio non la ratifica entro i novanta giorni successivi".


Art. 2.

(Attribuzioni del sindaco).

        1. Al comma 3 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Salvo quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 42 e".


Art. 3.

(Soppressione del divieto di immediata rieleggibilità alla
carica di sindaco e di presidente della provincia).

        1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla rubrica, le parole: "Limitazione dei mandati" sono soppresse;

                b) i commi 2 e 3 sono abrogati.


Art. 4.

(Introduzione della mozione
di sfiducia costruttiva).

        1. L'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

        "Art. 52. (Mozione di sfiducia costruttiva). - 1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione motivata di sfiducia costruttiva votata per appello nominale e a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
            2. La mozione di sfiducia costruttiva reca contestualmente la designazione del candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia e la designazione dei componenti la Giunta, nel medesimo numero dei componenti la Giunta di cui propone la revoca. La mozione deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
            3. La mozione di sfiducia costruttiva è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre il decimo giorno successivo alla data della sua presentazione. La sua approvazione comporta l'elezione dei candidati in essa designati.
            4. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive Giunte non comporta le dimissioni degli stessi".


Art. 5.

(Cessazione delle cariche in casi di dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
sindaco o del presidente della provincia).

        1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 53. (Cause di cessazione dalla carica del sindaco e del presidente della provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia cessano dalla carica:

            a) alla data delle elezioni del nuovo consiglio;

            b) in caso di approvazione della mozione di cui all'articolo 52;

            c) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso;

            d) in caso di dimissioni.
        2. Le dimissioni presentate dal sindaco e dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Il sindaco o il presidente della provincia dimissionario resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla elezione del successore.
              3. La cessazione dalla carica del sindaco e del presidente della provincia comporta la decadenza della Giunta.
        4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59, il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), la Giunta resta in carica, per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi componenti la Giunta.
        5. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive Giunte".


Art. 6.

(Rinnovo delle cariche di sindaco
e di presidente della provincia).

        1. Dopo l'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 53-bis. (Rinnovo delle cariche in corso di mandato del consiglio). - 1. Quando il sindaco o il presidente della provincia cessano dalla carica per una delle cause di cui all'articolo 53, comma 1, lettere, c) e d), il consiglio procede alla elezione del nuovo sindaco o del presidente della provincia secondo le disposizioni del presente articolo.
        2. Il consiglio è convocato per procedere alla elezione del sindaco o del presidente della provincia entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di cessazione della carica o dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 53.
        3. L'elezione del sindaco o del presidente della provincia ha luogo per appello nominale e a scrutinio palese sulla base di candidature sottoscritte da almeno un terzo dei componenti il consiglio. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 38 disciplina ogni altro aspetto del procedimento di elezione di cui al presente articolo.
        4. Entro dieci giorni dalla elezione, il sindaco o il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta ai sensi dell'articolo 46, comma 2.
        5. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 46 e il comma 11 dell'articolo 50".



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