XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3276
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzioni dei consigli).
1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "limitatamente ai" sono
sostituite dalla seguente: "sui";
b) al comma 2, lettera i), le parole:
"escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo" sono soppresse;
c) al comma 2, lettera l), le parole: "e
che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del
segretario o di altri funzionari" sono soppresse;
d) al comma 2, lettera m), sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Le deliberazioni con le quali la
Giunta procede alla nomina e alla designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
sono sottoposte al parere del consiglio, il quale lo esprime
non oltre il decimo giorno dalla effettiva disponibilità della
relazione che accompagna ciascuna deliberazione. La
deliberazione non diviene esecutiva se il parere negativo è
approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio";
e) al comma 4, le parole: "di cui al presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e
3";
f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nelle province e nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, salvo quanto disposto
dall'articolo 107, il consiglio delibera sugli atti la cui
esecuzione comporta l'assunzione di impegni di spesa superiori
ad un trentesimo delle somme correntemente iscritte al titolo
I dello stato di previsione delle entrate. Non spetta al
consiglio la deliberazione su atti relativi a spese
obbligatorie. Se un altro organo adotta in via d'urgenza una
deliberazione che spetta al consiglio, questa perde efficacia
se il consiglio non la ratifica entro i novanta giorni
successivi".
Art. 2.
(Attribuzioni del sindaco).
1. Al comma 3 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Salvo
quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 42
e".
Art. 3.
(Soppressione del divieto di immediata rieleggibilità alla
carica di sindaco e di presidente della provincia).
1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: "Limitazione dei
mandati" sono soppresse;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 4.
(Introduzione della mozione
di sfiducia costruttiva).
1. L'articolo 52 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal
seguente:
"Art. 52. (Mozione di sfiducia costruttiva). - 1. Il
sindaco, il presidente della provincia e le rispettive Giunte
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione
motivata di sfiducia costruttiva votata per appello nominale e
a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio.
2. La mozione di sfiducia costruttiva reca
contestualmente la designazione del candidato alla carica di
sindaco o di presidente della provincia e la designazione dei
componenti la Giunta, nel medesimo numero dei componenti la
Giunta di cui propone la revoca. La mozione deve essere
sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
3. La mozione di sfiducia costruttiva è posta in
votazione non prima di tre giorni e non oltre il decimo giorno
successivo alla data della sua presentazione. La sua
approvazione comporta l'elezione dei candidati in essa
designati.
4. Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del
presidente della provincia o delle rispettive Giunte non
comporta le dimissioni degli stessi".
Art. 5.
(Cessazione delle cariche in casi di dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
sindaco o del presidente della provincia).
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 53. (Cause di cessazione dalla carica del sindaco
e del presidente della provincia). - 1. Il sindaco e il
presidente della provincia cessano dalla carica:
a) alla data delle elezioni del nuovo
consiglio;
b) in caso di approvazione della mozione di cui
all'articolo 52;
c) in caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso;
d) in caso di dimissioni.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco e dal
presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili
decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
consiglio. Il sindaco o il presidente della provincia
dimissionario resta in carica, per l'ordinaria
amministrazione, sino alla elezione del successore.
3. La cessazione dalla carica del sindaco e del
presidente della provincia comporta la decadenza della
Giunta.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e
c), nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'articolo 59, il vicesindaco ed il
vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della
provincia. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e
d), la Giunta resta in carica, per l'ordinaria
amministrazione sino alla nomina dei nuovi componenti la
Giunta.
5. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o
del presidente della provincia nonché delle rispettive
Giunte".
Art. 6.
(Rinnovo delle cariche di sindaco
e di presidente della provincia).
1. Dopo l'articolo 53 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 53-bis. (Rinnovo delle cariche in corso di
mandato del consiglio). - 1. Quando il sindaco o il
presidente della provincia cessano dalla carica per una delle
cause di cui all'articolo 53, comma 1, lettere, c) e
d), il consiglio procede alla elezione del nuovo sindaco
o del presidente della provincia secondo le disposizioni del
presente articolo.
2. Il consiglio è convocato per procedere alla
elezione del sindaco o del presidente della provincia entro
dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di
cessazione della carica o dalla scadenza del termine di cui al
comma 2 dell'articolo 53.
3. L'elezione del sindaco o del presidente della
provincia ha luogo per appello nominale e a scrutinio palese
sulla base di candidature sottoscritte da almeno un terzo dei
componenti il consiglio. Il regolamento di cui al comma 2
dell'articolo 38 disciplina ogni altro aspetto del
procedimento di elezione di cui al presente articolo.
4. Entro dieci giorni dalla elezione, il sindaco o
il presidente della provincia nominano i componenti della
Giunta ai sensi dell'articolo 46, comma 2.
5. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 46 e il
comma 11 dell'articolo 50".