XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3275




        Onorevoli Colleghi! Nel nostro Paese non è difficile imbattersi in situazioni in cui cittadine o piccoli centri legati tra loro da vincoli storici, di natura economica e sociale, siano separati da confini regionali che di fatto costringono abitanti di una stessa area culturale a gravitare su zone con tradizioni diverse quando addirittura non accade, come in alcuni casi, che il clima che si crea non sia di accentuata rivalità.
        Bene conoscevano tale realtà storico-geografica i nostri costituenti se hanno dato la facoltà a comuni e province di passare, su propria richiesta, da una regione di appartenenza ad un'altra.
        Altre volte, l'affacciarsi di nuove realtà economiche di centri viciniori siti in regioni confinanti può calamitare l'interesse di aree meno sviluppate che cercano, anche sotto il profilo amministrativo, di diventare parte integrante delle zone in crescita e sviluppo.
        Una realtà emblematica di quanto evidenziato è la regione Marche, ove gli abitanti di alcune vallate (Valmarecchia ed altre nel Montefeltro, peraltro di cultura e tradizioni romagnole) per recarsi al proprio capoluogo, Pesaro, devono scendere a valle, e passare per il nuovo capoluogo provinciale di Rimini, in Emilia-Romagna.
        La cartografia politico-amministrativa delle Marche si presenta nella caratteristica "pelle di leopardo", maculata da enclave ovvero "isole amministrative", avendo porzioni di territorio staccate dai centri di appartenenza, siano essi comuni (13 casi), province (2 casi) o regione (3 casi), per non parlare della Repubblica di San Marino, un vero e proprio Stato entro lo Stato. Ciò a dimostrazione di un antico retaggio di situazioni politico-militari medioevali.
        Nei primi anni novanta, alcune di queste realtà si associarono costituendo l'Unione comuni italiani per cambiare regione (con sede nel municipio del comune di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia) con lo scopo di uscire dall'ambito strettamente locale per sollevare la questione a livello nazionale. Il territorio del comune di San Michele al Tagliamento, attualmente inserito nella provincia di Venezia, regione Veneto, è quello da dove è partita l'idea della costituzione di tale organismo nazionale che fungesse da portavoce per le tante comunità locali necessitanti di una riconsiderazione delle proprie collocazioni territoriali. In tale comune, nel 1992 si tenne un referendum autogestito da un comitato locale che ottenne dall'amministrazione comunale tutte le strutture (edifici scolastici) ed attrezzature (urne, eccetera) solitamente utilizzate per tali occasioni. La regione Veneto, in precedenza, aveva bocciato la delibera consiliare con cui lo stesso comune decideva l'effettuazione di un referendum per sapere cosa pensasse la propria gente. La popolazione, con l'87 per cento di SI contro il 12 per cento di NO (sul 74 per cento dei votanti aventi diritto) decise di ritornare (come lo era un tempo) a far parte di quella che era chiamata la "Patria del Friuli".
        Se questa era ed è la volontà di quelle popolazioni, non se ne fece nulla per gli insormontabili ostacoli procedurali allora in vigore. La comunità di San Michele al Tagliamento, sia a livello di amministrazione comunale che di specifiche associazioni che di singole persone, non ha da allora mai smesso di credere e di operare a favore di una modifica legislativa che ponesse equità nella questione, spendendo risorse - economiche ed umane - anche a favore di tutte le altre comunità nazionali dalle simili esigenze. Per tali lodevoli motivi e per la sua realtà nota a molti dei proponenti analoghe iniziative legislative, a tale comune (ed ai pochi altri che avessero già deliberato in merito) vengono riconosciute, dalla presente proposta di legge, come già espletate le procedure d'iniziativa permettendo allo stesso di procedere con l'iter a partire direttamente dall'indizione del referendum ai sensi di legge.
        L'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ante riforma del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001) recitava così "Si può con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra".
        Un dettato semplice e chiaro nel sottintendere chi dovesse richiedere il distacco/aggregazione (ovviamente gli enti territoriali che avessero voluto cambiare regione) e chi dovesse esprimersi in referendum (gli stessi), platealmente travisato dalle norme attuative, contenute nel titolo III "Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione", della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".
        Tali norme prevedono le seguenti fasi procedurali:

            1) il consiglio comunale, del/i comune/i interessato/i a cambiare regione, approva/no una delibera ove si:

                a) richiede il referendum secondo il seguente testo "Volete che il territorio del comune di (...) sia separato dalla regione (...) per entrare a far parte integrante della regione (...)?" (questo testo referendario deve essere uguale per tutti i comuni dei quali si è trattato ma anche dei successivi, dei quali si tratterà in seguito);

                b) nomina un delegato effettivo e uno supplente uguali per tutti i comuni di cui sopra e sotto;
            2) deliberazioni identiche per oggetto alle precedenti (e con uguale testo referendario e nominativi dei delegati):

                a) di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione da cui avviene il distacco;

                b) di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone l'aggregazione;

            3) deposito - presso la cancelleria della Corte di cassazione, effettuato da uno dei delegati (il quale eleggerà domicilio in Roma)- della richiesta di referendum di cui al numero 1), corredata dalle deliberazioni di cui al numero 2);

            4) l'Ufficio centrale per il referendum accerta la conformità della richiesta nonché il raggiungimento del numero minimo delle deliberazioni depositate, dopodichè dichiara l'eventuale sua legittimità;

            5) il Presidente della Repubblica indice il referendum su deliberazione del Consiglio dei ministri;

            6) il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla quale i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale i comuni intendono aggregarsi;

            7) nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento un apposito disegno di legge;

            8) promulgazione della legge che dispone il distacco del comune dalla regione (...) e la sua aggregazione alla regione (...).

        Ciò prevedendo, la norma attuativa annulla la volontà esclusiva del singolo comune a decidere autonomamente del proprio passaggio di regione potendo venire:

            a) impedito nella richiesta, dal mancato supporto deliberativo degli altri enti;

            b) costretto ad effettuare controvoglia il cambiamento per volontà degli altri comuni chiamati anche essi a referendum, il cui voto verrebbe sommato a quello, ancorchè contrario, del comune medesimo.

        Tutto questo appesantimento ed effetto contrario, palesemente incostituzionale a detta dei più esperti costituzionalisti in materia, primo fra tutti il professor Maurizio Pedrazza Gorlero, preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Verona, non ha fatto altro che scoraggiare qualsiasi iniziativa ufficiale, tentata in questo mezzo secolo di Repubblica, a nostro sapere, da sole due amministrazioni comunali: Gallo Matese, nel 1987, che dalla provincia di Caserta, in Campania, voleva passare alla provincia di Isernia, in Molise, e Chieuti, nel 1993, che dalla provincia di Foggia, in Puglia, chiedeva di trasferirsi alla provincia di Campobasso, anch'essa in Molise.
        Ovviamente, non raggiungendo il numero di delibere di appoggio di tanti altri comuni, sia della propria regione che di quella a cui avevano chiesto di essere aggregati, che rappresentassero almeno un terzo delle rispettive popolazioni regionali, la Corte di cassazione bocciò le loro richieste.
        In oltre cinquanta anni di vita della Costituzione repubblicana, mai si è riusciti a modificare di un solo metro un confine regionale, se si esclude il caso della regione Molise, istituita nel 1963 con una norma costituzionale transitoria.
        Così disponendo, la citata legge n. 352 del 1970 travisa le procedure al punto da rendere:

            a) più complicata la procedura del semplice passaggio di un comune da una all'altra regione poiché la richiesta deve essere fatta da tanti enti che rappresentano, rispettivamente, almeno un terzo delle popolazioni di entrambe le regioni;

            b) più semplice la procedura più complessa della fusione di regioni, per la cui richiesta sono sufficienti le sole delibere degli enti che rappresentino almeno un terzo dei residenti.

        Venendo al problema legislativo del distacco di comuni e di province da una regione all'altra, c'è da dire che la legge 25 maggio 1970, n. 352, non distingue abbastanza e cioè non distingue in modo conforme alla volontà del costituente le diverse fattispecie di modifiche territoriali:

            a) la fusione di regioni esistenti;

            b) la creazione di nuove regioni (entrambe in riferimento al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione);

            c) il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra regione di comuni e di province (previsto invece dal secondo comma del citato articolo 132).

        Infatti, mentre la prima fattispecie è disciplinata con rispetto dello spirito e della lettera della Costituzione, non altrettanto può dirsi per le altre due. Per la parte che riguarda il passaggio di comuni e di province da una regione all'altra, diversamente da quanto è stabilito nella legge n. 352 del 1970, la Costituzione non prevede affatto il coinvolgimento di quote di popolazione delle regioni al di là di quelle direttamente interessate.
        In sede di Assemblea costituente, circa quest'ultima fattispecie, si era affacciata la tesi più rigida del coinvolgimento anche degli altri comuni e province - non direttamente interessati - sia delle regioni da cui è chiesto il distacco che di quelle a cui i comuni e le province intendono aggregarsi; ciò al fine del contemperamento dei vari interessi in gioco. I costituenti decisero invece, accogliendo un emendamento di Costantino Mortati, di affidare al parere delle regioni - che devono essere ascoltate - la tutela generale degli interessi delle regioni coinvolte.
        L'Assemblea costituente, al fine di arginare le richieste di istituzione di nuove regioni o di modificazione di quelle esistenti - che provenivano da ogni parte, supportate ora da motivazioni campanilistiche ora da altri presupposti - decise di costituire, come ben ha posto in rilievo lo storico delle istituzioni Ettore Rotelli, "le regioni storico-tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche".
        Da tale decisione scaturì l'elenco delle regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione, successivamente modificato, in base alla XI disposizione transitoria, soltanto con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istituiva della regione Molise separata dalla regione Abruzzi. E' così da ritenere che una semplificazione delle procedure relative alla migliore definizione delle circoscrizioni regionali sia perfettamente in linea con le previsioni dell'articolo 132 della Costituzione. E lo sia tanto più quando si tratti di richieste di distacco e di aggregazione di comuni e di province che vogliano tornare a fare parte dell'originaria loro regione "naturale" o collocarsi in una regione con affinità linguistica, etnica e culturale.
        Da ciò la conclusione: la procedura prevista per l'ipotesi di cui al citato secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione appare, nel testo del secondo comma dell'articolo 42 e del terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in contrasto con la Costituzione.
        Da un lato, il procedimento è notevolmente aggravato, quasi che il legislatore ordinario non avesse fiducia, e certamente avesse meno fiducia del costituente, verso gli eletti del popolo nei consigli comunali e provinciali e tout court verso il popolo, chiamato a referendum.
        Dall'altro lato, è negletta l'opinione delle regioni.
        Già nel corso delle passate legislature furono presentate delle iniziative legislative:

            X legislatura (1987-1992), Camera dei deputati, atti Camera: n. 5898, del 30 luglio 1991, d'iniziativa dell'onorevole Bertoli e altri; n. 6097, del 14 novembre 1991, d'iniziativa dell'onorevole Gasparotto e altri;

            XI legislatura (1992-1994), Camera dei deputati, atti Camera: n. 549, del 6 maggio 1992, d'iniziativa dell'onorevole Gasparotto e altri; n. 825, del 21 maggio 1992, d'iniziativa dell'onorevole Bertoli e altri; n. 1583, del 21 settembre 1992, d'iniziativa dell'onorevole Patuelli; n. 1694, dell'8 ottobre 1992, d'iniziativa dell'onorevole Bertoli e altri;

            XI legislatura (1992-1994), Senato della Repubblica, atti Senato: n. 474, del 16 luglio 1992, d'iniziativa del senatore Di Benedetto e altri; n. 961, del 9 febbraio 1993, d'iniziativa del consiglio regionale della Valle D'Aosta; n. 968, del 10 febbraio 1992, d'iniziativa del senatore Foschi e altri;

            XII legislatura (1994-1996), Camera dei deputati, atti Camera: n. 547, del 18 maggio 1994, d'iniziativa dell'onorevole Ruffino e altri; n. 1059, del 28 luglio 1994, d'iniziativa dell'onorevole Stroili e altri; n. 1280, del 21 settembre 1994, d'iniziativa dell'onorevole Leonardelli e altri;

            XII legislatura (1994-1996), Senato della Repubblica, atti Senato: n. 366, del 2 giugno 1994, d'iniziativa del senatore Baccarini; n. 500, del 28 giugno 1994, d'iniziativa del senatore Fontanini e altri;

            XIII legislatura (1996-2001), Camera dei deputati, atti Camera: n. 371, del 9 maggio 1996, d'iniziativa dell'onorevole Santandrea e altri; n. 879, del 15 maggio 1996, d'iniziativa dell'onorevole Pasetto; n. 2498, del 16 ottobre 1996, d'iniziativa dell'onorevole Ruffino e altri; n. 3061, del 24 gennaio 1997, d'iniziativa dell'onorevole Giovanardi; n. 3176, del 6 febbraio 1997, d'iniziativa dell'onorevole Berselli e altri;

            XIII legislatura (1996-2001), Senato della Repubblica, atto Senato n. 3300, del 27 maggio 1998, d'iniziativa del senatore Preioni e altri.

        Nel 1993 il Parlamento si pronunciò, alla Camera dei deputati, in modo chiaro ed esplicito contro l'evidente incongruenza, anche sullo stesso piano costituzionale, della legge n. 352 del 1970 in applicazione dell'articolo 132 della Costituzione, "auspicando che il Parlamento, anche sulla base delle varie proposte di legge già presentate, approvi rapidamente la modifica del titolo III della legge n. 352 del 1970, intitolato "Norme sui referendum territoriali", riconducendo la consultazione referendaria ivi prevista alle sole popolazioni dei comuni oggetto di trasferimento e ripristinando il parere delle regioni, così come risulta dallo spirito e dalla lettera della Costituzione"; con ciò impegnando il Governo "a concorrervi anche con proprie idonee iniziative" (ordine del giorno approvato alla Camera dei deputati il 4 agosto 1993 a seguito del disegno di legge n. 2179, relatore il deputato Bertoli).
        La Commissione I - Affari costituzionali ebbe ad avviare l'esame il 18 dicembre 1993, non conclusosi per la caduta del Governo in carica.
        Anche alla luce dei citati atti parlamentari, si è redatta la presente relazione, facendo specialmente riferimento alla relazione della proposta di legge atto Camera n. 825 del 1992 dell'onorevole Danilo Bertoli.
        Fortunatamente, con il passare del tempo, è cresciuta largamente nel Paese una nuova e più forte cultura autonomistica e federalista che fa ben sperare in una favorevole accoglienza della presente proposta di legge. Essa vuole anche riportare nel giusto rilievo il parere delle regioni, restituendo ad esse il ruolo voluto dal costituente. Infatti, tale parere non solo deve essere sentito come ben recita il citato secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione ma, se positivo, irrobustisce l'orientamento dei consigli comunali e provinciali e dei cittadini elettori che si sono espressi nel referendum, con ciò concretizzando uno degli aspetti centrali della visione costituzionale della democrazia, per cui la democrazia diretta e quella rappresentativa devono stare tra di loro non in condizione di contrasto ma di reciproca integrazione.
        Il parere delle regioni non potrà essere vincolante, per la necessità di rispettare la volontà popolare espressa con referendum e, anche se non venisse espresso dal consiglio regionale, non bloccherebbe l'iter procedurale; ciò ad evitare forme improprie di imposizioni verticistiche che, per fare così, utilizzerebbero le vie burocratico-legali invece di accettare il democratico confronto politico.
        Questo parere potrebbe essere collocato anche subito dopo la delibera dei consigli comunali e provinciali e ciò certo nel rispetto della Costituzione; è parso, però, che in questo caso potesse assumere il carattere di un parere di routine: un passaggio quasi burocratico nella procedura di avvicinamento al referendum. Si è preferita così la diversa soluzione di collocarlo subito dopo i referendum per dare agli stessi quella centralità che la Costituzione ha voluto (valutazione degli interessi regionali) nel rapporto con la volontà locale e popolare.
        Infatti non è vero, come sembrerebbe dopo quanto qui evidenziato, che l'espressione regionale - seppur non vincolante - sia una pura formalità; poiché la procedura, di tutto l'iter per il cambiamento di regione, termina con l'approvazione della legge da parte del Parlamento che non è costretto (per formalità) ad approvare, bensì dovrà vagliare attentamente se sussistano le condizioni necessarie, per decretare tale cambiamento confinario.
        Come si può ben capire, da quanto esposto, per il buon esito di un cambiamento richiesto, non basta l'espletamento (anche se positivo) dei primi tre livelli procedurali di cui si preciserà più oltre e cioè: 1) la richiesta del consiglio comunale o provinciale; 2) il referendum; 3) i pareri regionali, bensì anche di quello parlamentare.
        Esso è l'ultimo atto, quello definitivo, e pertanto sarà il frutto di una attenta valutazione del caso e terrà senz'altro in debita considerazione i pareri delle regioni. Questi più saranno dettagliati, precisi e motivati - oltre che documentati - più potranno risultare un valido supporto per la finale decisione parlamentare.
        Una loro formulazione superficiale, frettolosa, di parte o - peggio - la loro assenza, non esimerà certamente il Parlamento dal decidere con ponderazione, specie in casi particolari (esempio, la mancanza di contiguità territoriale fra i territori da aggregare), con ciò evitando spostamenti dettati da calcoli prettamente opportunistici o di destabilizzazione istituzionale (pensiamo, per assurdo, ad un comune della Puglia che chiede, ottenendo, l'approvazione a tutti i livelli, di aggregarsi alla Liguria!).
        S'è voluto disquisire anche su questa casistica - che certamente non accadrà nella realtà - proprio per dimostrare la volontà dei firmatari della presente proposta di legge di tenere in considerazione i più svariati aspetti della questione, dimostrando anche come la semplificazione chiesta alla procedura distacco-aggregazione, per il cambiamento dei confini regionali attuali, non sia semplicistica. Pertanto l'aver proposto di limitare le richieste di distacco-aggregazione, ed il conseguente referendum, ai soli enti locali direttamente interessati - demandando la rappresentanza degli altri alle rispettive regioni - viene controbilanciato dal peso che a queste ultime verrà dato in sede parlamentare.
        Abbiamo usato il condizionale proprio si è consapevoli che - e l'abbiamo evidenziato in precedenza - niente può essere ritenuto certo ed automatico.
        A dare chiarezza alla materia è ora la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha definitivamente esplicitato che al referendum deve essere chiamato solo il comune o la provincia che ha chiesto di cambiare regione.
        La presente proposta di legge è diretta a semplificare la procedura prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'aggregazione di comuni o province ad altre regioni ma intende anche svolgere la funzione di adeguamento della stessa norma al nuovo dettato costituzionale.
        Questa nostra proposta di legge, in linea con quanto dispone l'articolo 132 della Costituzione, consente i suddetti trasferimenti, mediante una procedura democratica che lascia l'iniziativa e la scelta referendaria al singolo ente territoriale interessato.
        Lo stesso costituzionalista Pedrazza Gorlero spiega che nel momento in cui la Costituzione ha voluto meglio precisare che al referendum deve essere chiamata solo la popolazione dell'ente che vuole cambiare, è sottinteso come debba essere solo lo stesso a fare anche la rispettiva richiesta.
        La procedura - riportata allo spirito ed alla lettera della Costituzione, che conseguirà all'approvazione della presente iniziativa legislativa - è organizzata su quattro distinti livelli:

            1) la richiesta di referendum adottata dal consiglio comunale o provinciale;

            2) l'espressione della volontà popolare attraverso lo stesso referendum;

            3) i pareri delle regioni;

            4) la deliberazione del Parlamento, sulla base dell'iniziativa legislativa del Ministro dell'interno.

        Nulla è innovato circa le previsioni finanziarie dell'articolo 53 della legge n. 352 del 1970.
        A conclusione, dunque, c'è da dire che le procedure, in realtà, non mirano ad incentivare facili processi di disaggregazione ed aggregazione di comuni o province; esse, è bene ripeterlo, riportate allo spirito ed alla lettera della Costituzione, tendono a fornire una base ragionevole ai processi di aggregazione delle "regioni naturali" così come assunte dal costituente nella delimitazione delle regioni.
        La presente proposta di legge vuole anche corrispondere a questa aspirazione nell'ottica di una effettiva trasformazione della Repubblica in senso moderno, aperto alle autonomie locali ed ai princìpi di sussidiarietà ridefinendo, in modo più aderente alle previsioni contenute nell'articolo 132 della Costituzione, le procedure previste (ivi compresi lo svolgimento dei referendum ed i loro esiti), per consentire che comuni e province, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati in un'altra.
        Poiché, dunque, il processo di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione non deve essere l'esito di una volubile "aspirazione" ma il riconoscimento di una storia e di una volontà, esso è qui regolamentato in modo tale che la richiesta dell'iniziativa sia sottoposta non solo al vaglio dei cittadini elettori ma anche dei consigli comunali che la propongono e dei consigli regionali che la valutano, prima ancora che essa sia definitivamente deliberata dal Parlamento, a cui rimane il potere sovrano nel decidere.
        Come dice la Costituzione, democrazia rappresentativa e democrazia diretta non devono stare fra loro in contrasto ma in reciproca integrazione.




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