XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3275
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352
Art. 1.
1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 42
della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
"La richiesta del referendum per il distacco, da una
regione di una o più province ovvero di uno o più comuni, se
dirette all'aggregazione ad altra regione, deve essere
corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto,
rispettivamente del consiglio provinciale o del consiglio
comunale della provincia o del comune ovvero delle province o
dei comuni di cui si propone il distacco".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 43 della legge 25 maggio
1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la
legittimità della richiesta di referendum è
immediatamente comunicata al sindaco del comune richiedente ed
allo stesso consiglio comunale, ovvero al presidente della
provincia e al consiglio provinciale, nonché al delegato che
ha provveduto al deposito".
Art. 3.
1. All'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai
seguenti:
"Il referendum è indetto nella provincia o nel
comune ovvero nelle province o nei comuni con le modalità
previste dai rispettivi statuti provinciale o comunale e dai
relativi regolamenti per il referendum. In ogni caso, il
referendum è indetto entro tre mesi dalla comunicazione
di legittimità della richiesta da parte dell'Ufficio centrale
per il referendum, per una data di non oltre tre mesi da
quella dell'atto con cui l'ente territoriale la fissa.
L'indizione del referendum può tuttavia essere
ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere
la convocazione degli elettori per detto referendum con
quella di altre consultazioni referendarie o elettorali";
b) il secondo periodo del terzo comma è sostituito
dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al secondo comma
dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è
indetto nel territorio della provincia o del comune ovvero
delle province o dei comuni che hanno presentato la richiesta
di cui all'articolo 42 per modificare la loro collocazione
regionale".
Art. 4.
1. Al quarto comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio
1970, n. 352, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"corredato dai pareri delle regioni interessate, se
pervenuti".
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 5.
1. Per l'effettuazione del referendum già oggetto di
deliberazioni comunali o provinciali, i termini di cui
all'articolo 44, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge,
decorrono dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.