XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3275




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352


Art. 1.

        1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente: "La richiesta del referendum per il distacco, da una regione di una o più province ovvero di uno o più comuni, se dirette all'aggregazione ad altra regione, deve essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente del consiglio provinciale o del consiglio comunale della provincia o del comune ovvero delle province o dei comuni di cui si propone il distacco".


Art. 2.

        1. Il secondo comma dell'articolo 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

        "L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al sindaco del comune richiedente ed allo stesso consiglio comunale, ovvero al presidente della provincia e al consiglio provinciale, nonché al delegato che ha provveduto al deposito".


Art. 3.

        1. All'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportare le seguenti modificazioni:

                a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

        "Il referendum è indetto nella provincia o nel comune ovvero nelle province o nei comuni con le modalità previste dai rispettivi statuti provinciale o comunale e dai relativi regolamenti per il referendum. In ogni caso, il referendum è indetto entro tre mesi dalla comunicazione di legittimità della richiesta da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, per una data di non oltre tre mesi da quella dell'atto con cui l'ente territoriale la fissa.
        L'indizione del referendum può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per detto referendum con quella di altre consultazioni referendarie o elettorali";

                b) il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto nel territorio della provincia o del comune ovvero delle province o dei comuni che hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 42 per modificare la loro collocazione regionale".


Art. 4.

        1. Al quarto comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "corredato dai pareri delle regioni interessate, se pervenuti".


Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 5.

        1. Per l'effettuazione del referendum già oggetto di deliberazioni comunali o provinciali, i termini di cui all'articolo 44, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della medesima legge.



Frontespizio Relazione