XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3272
Onorevoli Colleghi! - Il momento in cui il giovane
laureato in giurisprudenza decide di avvicinarsi al mondo
della pratica legale è caratterizzato da ansie, timori e
incertezze legati alla necessità di acquisire gli strumenti
per affrontare in modo diverso il diritto studiato solo sui
volumi universitari. Si entra infatti in un mondo nuovo, in
cui la scienza giuridica va applicata al fatto concreto e
l'operatore del diritto è chiamato a mettere in pratica le
nozioni apprese.
Per rendere più agevole e proficuo questo passaggio dalla
"teoria" alla "pratica" sono state istituite presso le
università sedi di facoltà di giurisprudenza, a decorrere
dall'anno accademico 2001-2002, le scuole di specializzazione
per le professioni legali previste dall'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, di seguito disciplinate dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.
Tali scuole provvedono alla formazione comune dei laureati
in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico,
integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o di notaio. L'attività didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta
anche da magistrati, avvocati e notai; in particolare, le
attività pratiche sono condotte anche presso sedi giudiziarie,
studi professionali e scuole del notariato.
Il consiglio direttivo di suddette scuole è composto da
dodici membri, di cui sei professori universitari di
discipline giuridiche ed economiche, due magistrati ordinari,
due avvocati e due notai.
Alle scuole di specializzazione per le professioni legali
si accede mediante concorso pubblico annuale per titoli ed
esame, per il numero di posti determinato annualmente, indetto
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia,
con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di
abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli
indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un
anno. La frequenza alle attività didattiche della scuola è
obbligatoria, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e
il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di 500
ore annue di attività didattiche, di cui almeno il 50 per
cento dedicato alle attività pratiche quali esercitazioni,
discussioni e simulazioni di casi, stage e tirocini,
discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili,
sentenze e pareri redatti dagli allievi.
Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e
l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio
favorevole del consiglio direttivo sulla base della
valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie
relative alle diverse attività didattiche. Infine, il diploma
di specializzazione è conferito dopo il superamento di una
prova finale consistente in una dissertazione scritta su
argomenti interdisciplinari con giudizio espresso da un
apposita commissione composta da sette membri, di cui quattro
professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato
e un notaio.
Anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale
n. 5 del 1999, la quale afferma che "il legislatore può
stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato
quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità
tecnica", è auspicabile che sia riconosciuto il diritto
all'iscrizione all'albo degli avvocati presso il tribunale
nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, per coloro
che hanno conseguito il diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali e siano altresì in
possesso del certificato di compimento della pratica
rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati per aver
compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica
frequentando lo studio di un avvocato, come previsto
dall'articolo 17, primo comma, numero 5, del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 36 del 1934.