XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3272
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma di
specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione
per le professioni legali istituite presso le università ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, siano in possesso
altresì del requisito indicato al numero 5^ del primo comma
dell'articolo 17 del presente decreto".