XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3271
Onorevoli Colleghi! - Dopo oltre quindici anni di
precariato nelle liste dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) (alcuni, infatti, prestano la
propria opera dal lontano 1986) e a distanza di cinque anni
dall'approvazione e dalla piena operatività delle liste
speciali, i medici, titolari di incarico fiduciario con l'INPS
(oltre 1.550 in Italia) non hanno ancora ottenuto il
riconoscimento di una posizione giuridica che permetta loro di
poter svolgere la professione con una retribuzione adeguata e
con tutti i presupposti giuridici e pensionistici propri della
loro attività. Il rapporto con l'INPS non permette, infatti,
ai medici di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa
anche di collaborazione coordinata e continuativa con altro
datore di lavoro pubblico o privato. Ne consegue che il medico
che svolge la propria attività presso l'INPS non ha la
possibilità di un impegno nella libera professione. Di contro,
il medico è retribuito "a prestazione", ed ha l'obbligo di
reperibilità e di disponibilità nei giorni feriali e festivi
senza alcuna retribuzione.
Oltre a ciò, tale medico non ha alcun trattamento
integrativo e deve sopportare una serie di costi aggiuntivi,
quali l'assicurazione per infortuni sul lavoro,
l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi lesi
durante l'espletamento della prestazione e la contribuzione
pensionistica.
L'INPS inoltre ha poteri di controllo e sanzionatori e non
è obbligato a garantire un numero minimo di visite per
sanitario su base giornaliera. Pur essendo l'incarico a tempo
indeterminato, l'Istituto non si obbliga a garantire la
permanenza nello stesso per ogni sanitario impiegato,
predetermina il trattamento economico ed assegna i controlli
da eseguire nella fascia oraria di reperibilità. L'INPS, da
ultimo, è esonerato dal garantire la dignità del medico
impiegato per quanto attiene alla comunità tipologica dei
controlli assegnati, alla regolamentazione formale della sede
di appartenenza ed alle modalità di accesso alla stessa da
parte dei medici.
E', quindi, necessario che l'Istituto assicuri ai medici
un adeguato trattamento retributivo e tutte quelle garanzie
giuridiche e pensionistiche che derivano da un regolare
contratto di lavoro.
Nella presente proposta di legge, si è scelto come punto
di riferimento il contratto di lavoro in convenzione che i
medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) stipulano con le
aziende sanitarie locali (ASL), perché per alcuni aspetti
risulta simile al rapporto di lavoro previsto per i medici
dell'INPS. Infatti una serie di requisiti, quali il
collegamento dell'attività svolta con i fini istituzionali
dell'ente, l'esclusività del rapporto di lavoro, il carattere
continuativo e non episodico della prestazione e la
collocazione in subordine nell'organizzazione dell'ente,
nonché il controllo che l'Istituto esercita sui medici,
rendono il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il
SSN assimilabile a quello dei medici fiscali dell'INPS.
Il richiamo contenuto nella proposta di legge all'articolo
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, intende essere un
preciso riferimento di garanzia normativa ed economica a
favore dei medici dell'INPS, in quanto tale articolo prevede
che i citati presupposti contrattuali siano garantiti
sull'intero territorio nazionale, ai medici delle ASL, in
seguito a convenzioni del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati tra il Governo e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale.
A tale proposito si fa presente che il 13 luglio 2000 la
XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei
deputati ha votato unanimemente un atto di indirizzo (n.
7-00957) con il quale si impegnava il Governo a risolvere il
problema in questione.
Inoltre, il 24 aprile 2001 in un incontro che si è tenuto
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra il
Sottosegretario di Stato Piloni e il NIDIL CGIL, si è
convenuto, come risulta dal verbale sottoscritto dalle parti,
di procedere alla modifica del decreto-legge n. 463 del 1983,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983 e
di dare soluzione al problema oggetto della proposta di
legge.
Si auspica, per le ragioni esposte, la rapida approvazione
della presente proposta di legge.