XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3271
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
garantisce al personale medico, titolare di incarico per
l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio presso
lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99
del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della
presente legge, il trattamento giuridico ed economico previsto
per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati
con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2.
1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini
giuridici e di anzianitą, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e ai fini economici dalla data di
effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.
Art. 3.
1. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per
l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e
non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima.