XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3269




        Onorevoli Colleghi! - Obiettivo di questa proposta di legge è quello di introdurre misure agevolative, anche di carattere fiscale, per facilitare la locazione o l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale da parte di giovani coppie, ovvero di soggetti con uno o più figli a carico e che non abbiano più di 32 anni di età.
        Il provvedimento mira ad integrarsi con le norme già vigenti nel nostro Paese in materia di politica abitativa. A tale proposito vale la pena ricordare che le disposizioni in materia di credito agevolato per l'acquisto della prima casa, introdotte a decorrere dal 1986 dalla cosiddetta "legge Goria", non hanno più trovato applicazione per la carenza di risorse necessarie a coprirne i relativi costi. Le mutate condizioni del costo della vita - avvertibile soprattutto nelle grandi città - e la conseguente difficoltà per tanti giovani di sostenere i rilevanti costi derivanti dall'acquisto o dalla locazione di un immobile da adibire ad abitazione, comporta inevitabilmente il prolungamento notevole della permanenza presso le famiglie di origine.
        Si tende con la presente proposta di legge a sostenere, quindi, le giovani coppie e comunque i cittadini in giovane età che abbiano figli a carico, che intendano acquistare in locazione o in proprietà unità immobiliari, ma che non siano nelle condizioni finanziarie per poterlo fare autonomamente.
        Gli immobili la cui locazione o il cui acquisto si intende agevolare debbono corrispondere ai requisiti di edilizia economica e popolare di cui all'articolo 48 del testo unico di cui al regio decreto n. 1165 del 1938; ciò allo scopo di evitare di incentivare operazioni di carattere speculativo. Oltre a ciò, gli immobili debbono essere ubicati nei comuni capoluoghi di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti ovvero nei comuni compresi nelle aree metropolitane. La scelta di circoscrivere a tali comuni l'ambito di applicazione del provvedimento, anche se passibile di qualche deroga, deriva dalla considerazione che il mercato immobiliare nei maggiori comuni registra in genere condizioni, in termini di costo per l'acquisto e per l'affitto, tali per cui risulta più difficile per i soggetti che siano percettori di redditi medio-bassi, soprattutto se in giovane età, la possibilità di disporre di un'abitazione propria.
        La concessione dei benefìci previsti dal provvedimento è subordinata al possesso di alcuni requisiti in termini di età, che non deve superare i trentadue anni, e di reddito, che non deve superare i 18.000 euro annui nel caso di locazione, e i 24.000 euro annui nel caso di acquisto, a meno che non vi siano figli a carico, nel qual caso gli importi indicati vengono aumentati in misura prestabilita. Inoltre, i soggetti interessati non debbono possedere altri immobili sull'intero territorio nazionale, né fruire di altre agevolazioni su base regionale o locale per le medesime finalità.
        I soggetti che possono fruire dei benefìci debbono contrarre matrimonio entro un termine definito; se già sposati, possono accedere alle agevolazioni previste in caso di nascita di un figlio ovvero di affidamento preadottivo. Possono peraltro avvalersi dei benefìci anche i soggetti celibi o nubili, divorziati, separati legalmente o vedovi purché abbiano almeno un figlio a carico.
        In caso di locazione, l'agevolazione consiste nella possibilità, riconosciuta ai soggetti che assumono in affitto l'immobile, di portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo sostenuto, comunque nella misura massima di 3.000 euro.
        Contemporaneamente, al locatore è consentito di avvalersi dell'abbattimento del reddito derivante dai contratti di locazione stipulati nella misura del 25 per cento, ai fini delle imposte sui redditi. Le agevolazioni valgono per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2003, e si applicano per quattro periodi di imposta, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe che potranno essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        Per quanto concerne gli acquisti di immobili, il provvedimento prevede l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo speciale, con dotazione di 750 milioni di euro, per la concessione di mutui di importo massimo di 50.000 euro, e comunque non superiore al 70 per cento del prezzo dell'immobile, garantiti da ipoteca di primo grado, di durata massima ventennale, con tasso di ammortamento pari a quello relativo ai mutui ordinari della Cassa e con l'attribuzione di un contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento dell'importo. Ai fini dell'attivazione del meccanismo di concessione dei mutui è previsto il coinvolgimento di tutte le banche che siano interessate ad intervenire, che a tale scopo debbono stipulare una apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti.




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