XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3269
Onorevoli Colleghi! - Obiettivo di questa proposta di
legge è quello di introdurre misure agevolative, anche di
carattere fiscale, per facilitare la locazione o l'acquisto di
immobili da adibire ad abitazione principale da parte di
giovani coppie, ovvero di soggetti con uno o più figli a
carico e che non abbiano più di 32 anni di età.
Il provvedimento mira ad integrarsi con le norme già
vigenti nel nostro Paese in materia di politica abitativa. A
tale proposito vale la pena ricordare che le disposizioni in
materia di credito agevolato per l'acquisto della prima casa,
introdotte a decorrere dal 1986 dalla cosiddetta "legge
Goria", non hanno più trovato applicazione per la carenza di
risorse necessarie a coprirne i relativi costi. Le mutate
condizioni del costo della vita - avvertibile soprattutto
nelle grandi città - e la conseguente difficoltà per tanti
giovani di sostenere i rilevanti costi derivanti dall'acquisto
o dalla locazione di un immobile da adibire ad abitazione,
comporta inevitabilmente il prolungamento notevole della
permanenza presso le famiglie di origine.
Si tende con la presente proposta di legge a sostenere,
quindi, le giovani coppie e comunque i cittadini in giovane
età che abbiano figli a carico, che intendano acquistare in
locazione o in proprietà unità immobiliari, ma che non siano
nelle condizioni finanziarie per poterlo fare
autonomamente.
Gli immobili la cui locazione o il cui acquisto si intende
agevolare debbono corrispondere ai requisiti di edilizia
economica e popolare di cui all'articolo 48 del testo unico di
cui al regio decreto n. 1165 del 1938; ciò allo scopo di
evitare di incentivare operazioni di carattere speculativo.
Oltre a ciò, gli immobili debbono essere ubicati nei comuni
capoluoghi di provincia o in altri comuni con popolazione
residente non inferiore a 50.000 abitanti ovvero nei comuni
compresi nelle aree metropolitane. La scelta di circoscrivere
a tali comuni l'ambito di applicazione del provvedimento,
anche se passibile di qualche deroga, deriva dalla
considerazione che il mercato immobiliare nei maggiori comuni
registra in genere condizioni, in termini di costo per
l'acquisto e per l'affitto, tali per cui risulta più difficile
per i soggetti che siano percettori di redditi medio-bassi,
soprattutto se in giovane età, la possibilità di disporre di
un'abitazione propria.
La concessione dei benefìci previsti dal provvedimento è
subordinata al possesso di alcuni requisiti in termini di età,
che non deve superare i trentadue anni, e di reddito, che non
deve superare i 18.000 euro annui nel caso di locazione, e i
24.000 euro annui nel caso di acquisto, a meno che non vi
siano figli a carico, nel qual caso gli importi indicati
vengono aumentati in misura prestabilita. Inoltre, i soggetti
interessati non debbono possedere altri immobili sull'intero
territorio nazionale, né fruire di altre agevolazioni su base
regionale o locale per le medesime finalità.
I soggetti che possono fruire dei benefìci debbono
contrarre matrimonio entro un termine definito; se già
sposati, possono accedere alle agevolazioni previste in caso
di nascita di un figlio ovvero di affidamento preadottivo.
Possono peraltro avvalersi dei benefìci anche i soggetti
celibi o nubili, divorziati, separati legalmente o vedovi
purché abbiano almeno un figlio a carico.
In caso di locazione, l'agevolazione consiste nella
possibilità, riconosciuta ai soggetti che assumono in affitto
l'immobile, di portare in deduzione dal reddito imponibile ai
fini IRPEF l'ammontare del canone annuo sostenuto, comunque
nella misura massima di 3.000 euro.
Contemporaneamente, al locatore è consentito di avvalersi
dell'abbattimento del reddito derivante dai contratti di
locazione stipulati nella misura del 25 per cento, ai fini
delle imposte sui redditi. Le agevolazioni valgono per i
contratti stipulati fino al 31 dicembre 2003, e si applicano
per quattro periodi di imposta, fatta salva la possibilità di
eventuali proroghe che potranno essere disposte con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne gli acquisti di immobili, il
provvedimento prevede l'istituzione presso la Cassa depositi e
prestiti di un fondo speciale, con dotazione di 750 milioni di
euro, per la concessione di mutui di importo massimo di 50.000
euro, e comunque non superiore al 70 per cento del prezzo
dell'immobile, garantiti da ipoteca di primo grado, di durata
massima ventennale, con tasso di ammortamento pari a quello
relativo ai mutui ordinari della Cassa e con l'attribuzione di
un contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per
cento dell'importo. Ai fini dell'attivazione del meccanismo di
concessione dei mutui è previsto il coinvolgimento di tutte le
banche che siano interessate ad intervenire, che a tale scopo
debbono stipulare una apposita convenzione con la Cassa
depositi e prestiti.