XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3269
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari,
i soggetti di cui all'articolo 2 possono fruire dei benefìci
previsti dalla presente legge per la locazione o per
l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale.
2. Ai fini della presente legge l'unità immobiliare deve
avere i requisiti di edilizia economica e popolare di cui
all'articolo 48 del testo unico di cui al regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve
essere ubicata nei comuni capoluogo di provincia o in altri
comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila
abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero nei
comuni compresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo
22 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, possono individuare, ai fini
della medesima legge, ulteriori comuni che, pur non rientrando
nelle fattispecie di cui al comma 2, presentino gravi
problematiche abitative. In ogni caso la popolazione dei
comuni così individuati non deve superare il 5 per cento della
popolazione residente nella regione.
Art. 2.
(Requisiti per l'accesso ai benefìci).
1. Possono accedere ai benefìci di cui alla presente legge
i soggetti:
a) che contraggono matrimonio civile o
concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del
contratto di locazione di cui all'articolo 3; l'erogazione del
mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del
matrimonio;
b) celibi o nubili, separati legalmente,
divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;
c) che abbiano già contratto matrimonio alla data
di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita
di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto
l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione
internazionale.
2. Per fruire dei benefìci di cui alla presente legge i
soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere superato, alla data di presentazione
della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula
del contratto di locazione di cui all'articolo 3, il
trentaduesimo anno di età;
b) non essere proprietari di altro immobile
sull'intero territorio nazionale;
c) non fruire di agevolazioni previste da leggi
regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione
della medesima abitazione;
d) non avere percepito, singolarmente o
cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di concessione del beneficio, un reddito
complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 18.000
euro per il beneficio di cui all'articolo 3, e a 24.000 euro
per il beneficio di cui all'articolo 4.
3. I limiti di reddito di cui al comma 2 sono aumentati di
1.250 euro per ciascun figlio a carico alla data di
presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o
della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo
3. Detto ammontare è elevato a 3.000 euro qualora il figlio si
trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere adeguati
annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d)
del comma 2.
Art. 3.
(Benefìci in caso di locazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulino, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente legge e il 31 dicembre 2003, un contratto di
locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale, hanno diritto a portare in deduzione dal reddito
imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di
locazione, in misura comunque non superiore a 3.000 euro.
2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi
del comma 1 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari
al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale
riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 si applicano per
quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere prorogati i
termini di cui ai commi 1 e 3.
Art. 4.
(Benefìci in caso di acquisto
di unità abitative).
1. E' istituito presso la Cassa depositi e prestiti un
fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 750
milioni di euro, per consentire la concessione di mutui ai
soggetti di cui all'articolo 2 per l'acquisto in proprietà di
unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di
cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui al medesimo
comma, previa adesione ad apposita convenzione predisposta
dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le
modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e
prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo
speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.
4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti
condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato alla data di
entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari
della Cassa depositi e prestiti maggiorato degli oneri di
commissione a favore delle banche eroganti;
c) contributo statale in conto interessi pari
all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente
modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per
cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque
a 50.000 euro. Tale importo può essere annualmente modificato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli
oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del
mutuatario.
7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado
sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può
essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando
il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento
del credito.
8. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al
presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi
maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione
previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può
comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di
contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può
essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo,
pena la risoluzione dello stesso.
9. Le domande per la concessione dei mutui di cui al
presente articolo sono presentate dai soggetti interessati
alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Norme regolamentari).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le
disposizioni di attuazione della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.