XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3263
Onorevoli Colleghi! - Il sovraffollamento delle carceri
è, ormai, oltre ogni limite di guardia. Al 31 luglio di
quest'anno i detenuti erano 56.002, 14.272 in più rispetto ad
una capienza definita "regolamentare" dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria (34,2 per cento). Il suo
persistere assume ormai le caratteristiche della cronicità. La
crescita è cominciata all'inizio degli anni '90 quando i
detenuti sono passati dai 30.774 del 1991 ai 44.108 del 1992,
fino ai 51.513 del 1993, ed è coincisa con la fine dei
provvedimenti di clemenza che fino al '90 erano stati
approvati dal Parlamento al ritmo di quasi uno all'anno.
Nonostante il ricorso alla custodia cautelare sia
giustificato solo da gravi esigenze di tutela della
collettività, ben 21.705 sono i detenuti in attesa di
giudizio, pari al 38,7 per cento della popolazione
penitenziaria. 33.174 sono, invece, i detenuti definitivi e
1.123 gli internati.
Fra tutti i detenuti nelle carceri italiane, solo 13.704
hanno la possibilità di svolgere un lavoro (i dati si
riferiscono al 31 dicembre 2001). Si è passati da una
percentuale del 43,54 per cento di detenuti lavoranti nel
giugno del 1990 all'attuale, che è del 24,79 per cento. Solo
un detenuto su quattro ha dunque oggi la possibilità di
svolgere un lavoro e, in moltissimi casi, si tratta di un
lavoro a stipendio dimezzato perché condiviso con un altro
detenuto che, altrimenti, non avrebbe questa opportunità. L'85
per cento dei detenuti lavoranti è alle dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria svolgendo soprattutto
lavori quali pulizie delle strutture carcerarie e preparazione
e distribuzione del vitto. Il restante 15 per cento è per la
maggior parte (68 per cento) semilibero e dipendente da datori
di lavoro esterni. Per quanto riguarda i corsi professionali,
i detenuti ammessi sono andati via via diminuendo: nell'ultimo
semestre del 2001 si è raggiunta la punta minima con il 5,23
per cento dell'intera popolazione penitenziaria (nel primo
semestre del '98 i detenuti iscritti erano 4.008 pari all'8,4
per cento).
Stando ai dati, nel 2001 sono state 69 le persone che si
sono tolte la vita dietro le sbarre, 55 italiani e 14
stranieri, e vi sono stati 878 tentati suicidi e 6.353 episodi
di autolesionismo. Nei primi sette mesi del 2002 i suicidi
sono già 40, fatto che non fa ben sperare per il bilancio
dell'anno in corso.
Dei 55.275 detenuti presenti al 31 dicembre dell'anno
scorso, 15.442 erano tossicodipendenti, pari al 27,94 per
cento, molti dei quali incarcerati per i reati previsti
dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (possesso e
piccolo spaccio di droga). Fra i tossicodipendenti, 11.563
erano italiani e 3.879 stranieri. 1.421 erano i sieropositivi
all'HIV, pari al 2,57 per cento dell'intera popolazione
penitenziaria. A questo proposito occorre tenere presente che
solo il 38 per cento dei detenuti accetta di sottoporsi al
test per l'HIV. I detenuti in AIDS conclamato rinchiusi
nelle carceri italiane sono 169 (al 31 dicembre 2000, erano
128). La normativa che sancisce l'incompatibilità della
malattia con il regime carcerario (decreto-legge 14 maggio
1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 1993, n. 222) è stata modificata in senso restrittivo
nel 1995 e nel 1999 affidando al magistrato la discrezionalità
di decidere la permanenza in carcere dei malati.
Su 56.002 detenuti, il 30,1 per cento sono stranieri. Si
tratta di 16.892 persone provenienti per il 97,5 per cento da
Paesi extra-comunitari, non facenti parte, dunque, dell'Unione
europea (sono solo 411 i detenuti appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, pari al 2,5 per cento). Se gli imputati
rappresentano il 38,7 per cento dell'intera popolazione
penitenziaria, fra gli stranieri la percentuale sale al 54,35
per cento.
Per i detenuti extra-comunitari è stata abrogata, con la
legge 6 marzo 1998, n. 40, poi confluita nel testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la norma che
prevedeva l'espulsione dallo Stato su richiesta di parte per i
restanti tre anni di pena. L'espulsione è comunque garantita a
fine pena, disposta in sentenza o come misura di polizia.
Esclusa ogni speranza di reinserimento in Italia, questi
detenuti sono esclusi dalle misure alternative e dai benefìci
previsti dalla legge penitenziaria. Per educatori, direttori
di carcere e magistrati di sorveglianza, questi detenuti è
come se non esistessero.
Una campagna distorta sulla sicurezza ha negli ultimi anni
contribuito a svuotare di contenuto o a lasciare lettera morta
i benefìci carcerari e le misure alternative alla pena anche
per coloro ai quali le leggi penitenziarie potrebbero essere
applicate. Eppure l'Italia ha il numero più basso di detenuti
evasi durante la fruizione dei benefìci: meno dell'1 per cento
degli ammessi al lavoro esterno, al servizio sociale, alla
semilibertà e ai permessi premio. In Europa, la media è del 3
per cento, e viene considerata un successo dei programmi di
riabilitazione.
Malgrado la popolazione detenuta sia aumentata di molto
negli ultimi anni, gli ammessi ai benefìci e alle misure
alternative al carcere previsti dalla legge 10 ottobre 1986,
n. 663, cosiddetta "legge Gozzini", sono andati diminuendo sia
in termini relativi che assoluti (ad esempio, dal 1998 al
1999, sono diminuiti di 4.450 unità). Questo paradosso si
spiega con il fatto che il numero degli operatori penitenziari
è del tutto insufficiente per assicurare la custodia di una
così numerosa popolazione detenuta e le misure di trattamento
finalizzate al reinserimento sociale. Per quel che riguarda il
settore della professionalità dirigenziale a fronte di un
organico di 385 unità, i presenti al 1^ luglio scorso erano
solo 48 (-337). Gli assistenti sociali in organico dovrebbero
essere 1.630, mentre i presenti sono 1.235 (-395). Gli
educatori in organico previsti sono 1.376, i presenti sono 588
(-788). Gli psicologi praticamente non esistono: dei 95
previsti, risultano essere presenti solamente in 4.
E' evidente che senza direttori, assistenti sociali,
educatori e psicologi, non possono essere redatte le relazioni
di sintesi sulla personalità e il comportamento del detenuto
che devono accompagnare la richiesta di un beneficio e senza
le quali il magistrato o il tribunale di sorveglianza non
possono prendere nessuna decisione. Peraltro, i magistrati di
sorveglianza, circa 130, ai quali la legge penitenziaria
assegna il compito di applicare le misure e i benefìci
penitenziari, non sono assolutamente in grado di fronteggiare
le istanze di circa 35.000 detenuti definitivi.
Il risultato è che la legge penitenziaria è di fatto
inapplicata in molte sue parti, a cominciare da quelle che
prevedono l'attuazione del principio costituzionale della
rieducazione del reo volta al reinserimento sociale.
La proposta di legge in oggetto non può essere certo
considerata la soluzione di un problema così grave come è
quello del sovraffollamento che ha bisogno di interventi più
strutturali, ma è volta a razionalizzare e rendere effettivi
due istituti dell'ordinamento spesso inattuati: si propone
cioè di rendere l'applicazione della liberazione anticipata
più automatica riguardo al meccanismo di concessione e la
liberazione condizionale più certa riguardo ai criteri di
valutazione.
Ogni anno, i tribunali di sorveglianza riescono ad evadere
solo poche migliaia di pratiche. Decine di migliaia di istanze
presentate ogni anno dai detenuti per ottenere la liberazione
anticipata, restano senza risposta e intasano gli uffici dei
29 tribunali di sorveglianza esistenti in Italia.
Sono milioni le ore impegnate nella "traduzione" dei
detenuti dalle loro celle alle aule dei tribunali per le
udienze alle quali hanno diritto di presenziare. Sono migliaia
gli uomini delle Forze dell'ordine, i carabinieri e gli agenti
di polizia penitenziaria, che insieme ai cancellieri, agli
ufficiali giudiziari, ai "camminatori", agli educatori, agli
psicologi, agli assistenti sociali, sono impegnati in una
colossale operazione giudiziaria. Per non parlare delle
tonnellate di carta, di fax, di fascicoli che vanno
preparati, duplicati, spediti, esaminati, archiviati,
aggiornati.
Tutto ciò potrebbe essere evitato o fortemente limitato,
se solo si rendesse automatico ciò che molto spesso viene
concesso. Nel 1998, su 31.487 domande di liberazione
anticipata, ne sono state accolte ben 23.827. Allora, perché
tenere impegnati i tribunali di sorveglianza in giudizi di
merito che, per la liberazione anticipata, si risolvono nel 75
per cento dei casi con la concessione del beneficio?
Si elimini, quindi, la procedura che impone l'istanza da
parte del detenuto e si renda automatica la concessione del
beneficio. Si ricorra al tribunale di sorveglianza solo nel
caso in cui, sulla base di una segnalazione argomentata da
parte della direzione del carcere che non vi è stata regolare
condotta del detenuto e partecipazione alle attività di
risocializzazione, il beneficio non potrebbe essere concesso.
Solo in questo caso, il detenuto che ha diritto a esporre le
proprie ragioni, si recherebbe davanti ad un tribunale di
sorveglianza, ma uno straordinario impiego di risorse, di
mezzi e di uomini potrebbe essere liberato e destinato ad
altri, più urgenti compiti.
La proposta di legge si prefigge, quindi, di snellire
l'iter per la concessione della liberazione anticipata;
per il resto, si mantiene il concetto di partecipazione del
detenuto all'opera di trattamento e rieducazione, che
costituisce il presupposto per l'applicazione del beneficio
previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni.
La proposta di legge si prefigge inoltre, di aumentare da
45 a 60 i giorni di "sconto" di pena per ogni semestre, perché
oltre all'impegno attivo e consapevole del condannato
nell'opera rieducativa finalizzata al reinserimento sociale,
si vuole rafforzare il "patto" di convivenza civile per il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle prigioni. Per
questo si propone anche che i periodi semestrali di
riferimento agli effetti della liberazione anticipata siano
considerati e valutati isolatamente. Con questo beneficio non
si guarda solo "fuori" dal carcere, al rispetto della
disciplina e delle regole carcerarie. Incentivando la buona e
regolare condotta e l'adesione del detenuto a tutte le
opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre,
ci si prende cura nel migliore dei modi anche della sicurezza
delle decine di migliaia di operatori penitenziari che vivono
quotidianamente a contatto con i detenuti, a rischio della
propria incolumità.
Per quanto riguarda la liberazione condizionale, che
potrebbe essere concessa a coloro ai quali mancano cinque anni
al fine pena, occorre considerare che essa è divenuta una
misura quasi in disuso nel nostro ordinamento penitenziario,
concessa rarissimamente anche a coloro ai quali mancano pochi
mesi al fine pena. Nonostante in carcere vi siano, in un dato
giorno dell'anno, mediamente 15.000 condannati definitivi che
hanno da scontare meno di due anni di pena, i tribunali di
sorveglianza di tutta Italia, stando ai dati del 1998, hanno
trattato soltanto 1.190 richieste, e ne hanno accolte solo 98.
Le altre sono state tutte respinte, a causa anche di una
previsione troppo restrittiva e, nello stesso tempo, troppo
vaga come quella che richiede al magistrato di sorveglianza di
indagare - quasi fosse un investigatore dell'anima o, peggio,
un confessore di peccati - sulla certezza del ravvedimento di
chi è stato condannato.
Con la proposta di legge, ci si prefigge di superare il
presupposto esistente per la concessione della liberazione
condizionale che vuole che il condannato abbia tenuto un
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento
sostituendolo con quello, attualmente previsto per altre
misure alternative, basato sul concetto della partecipazione
attiva e consapevole all'opera di rieducazione condotta nei
suoi confronti dai competenti organi penitenziari. Con la
proposta di legge si esige, cioè, l'adesione attiva a tutte le
opportunità di risocializzazione che il carcere offre senza
che ciò comporti necessariamente una dissociazione attiva dal
proprio passato o atti di collaborazione giudiziaria
improponibili nella fase di espiazione della pena.
"Le carceri italiane stanno per esplodere. Ovunque si
registrano inquietudine e repulsione", hanno avvertito i
direttori delle carceri, i quali, nel lanciare l'allarme
alcune settimane fa, hanno chiesto al Governo e al Parlamento
di intervenire "prima che la situazione precipiti
irrimediabilmente".
Con la presentazione della proposta di legge non si ha
certo la pretesa di risolvere tutti i problemi del nostro
sistema penitenziario, ma si può, forse, contribuire a
disinnescare una situazione carceraria pericolosa, dando così
una prima risposta non solo alle aspettative dei detenuti, ma
anche alle preoccupazioni di coloro che nelle carceri operano
con spirito di abnegazione e alto senso dello Stato, lo Stato
essendo - spesso - nei loro confronti assente e ingrato.
Infine, non è di poco conto il fatto che 56.000 persone
sono detenute in spazi che potrebbero contenerne 40.000. Ciò
significa anche che la pena ha comportato in questi anni un
aggravio supplementare di sofferenza che va tenuto in conto e
in qualche misura risarcito. Nei confronti di chi ha sbagliato
occorre agire con rigore ma anche con umanità; si può
prevedere di privare il reo della sua libertà ma mai giungere
al punto di privarlo della sua dignità.