XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3263




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Liberazione condizionale).

        1. Il primo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni".


Art. 2.

(Liberazione anticipata).

        1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare".

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "2-bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle parti".


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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