XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3263
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Liberazione condizionale).
1. Il primo comma dell'articolo 176 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di
esecuzione della pena, abbia dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione, può essere ammesso alla liberazione
condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque
almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della
pena non superi i cinque anni".
Art. 2.
(Liberazione anticipata).
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai
fini del suo più efficace reinserimento nella società una
detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione
domiciliare".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"2-bis. La liberazione anticipata può non essere
concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in
cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere
presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato,
durante lo stesso semestre, non ha dato prova di
partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di
sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle
parti".
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.