XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3249




        Onorevoli Colleghi! - Prima della riforma introdotta dalla legge 3 gennaio 1981, n. 6, gli ingegneri e gli architetti maturavano il diritto alla pensione di vecchiaia dopo almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione alla relativa Cassa di previdenza. Con la legge di riforma tale requisito è stato elevato a trenta anni. Con l'innalzamento del requisito dell'anzianità contributiva si è di fatto così preclusa la possibilità di percepire una pensione ad un elevatissimo numero di persone approdate tardivamente alla libera professione dopo avere prestato la propria opera alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati.
        Rispetto alle altre libere professioni, per le quali leggi di riforma più o meno simili approvate all'inizio degli anni Novanta prevedono requisiti analoghi, le professioni di architetto e di ingegnere presentano la peculiarità dell'alto numero di persone che iniziano l'attività professionale in un'età non più giovane.
        Il legislatore del 1981, evidentemente conscio del problema, dispose all'articolo 20 della citata legge n. 6 la restituzione dei contributi, con l'interesse composto del 5 per cento dal 1^ gennaio successivo ai relativi pagamenti, a favore di coloro i quali al compimento del sessantacinquesimo anno di età non avessero ancora maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione.
        Si tratta di una misura dovuta, ma onerosa per la Cassa di previdenza e non conveniente per i liberi professionisti, i quali preferirebbero, ovviamente, percepire un trattamento pensionistico, per quanto non elevato.
        Per le considerazioni sopra esposte risulta senz'altro necessario - per intuitivi ed elementari motivi di equità - ripristinare il requisito dei venti anni, consentendo così ad una più ampia platea di professionisti di godere del trattamento pensionistico di vecchiaia, e liberando la Cassa di previdenza dall'onere della restituzione di contributi maggiorati di interessi ben al di sopra di quelli attualmente praticati. La corresponsione di un maggior numero di trattamenti pensionistici sarà così compensata da una minore incidenza delle restituzioni dei contributi, senza determinare ulteriori oneri.




Frontespizio Testo articoli