XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3249
Onorevoli Colleghi! - Prima della riforma introdotta
dalla legge 3 gennaio 1981, n. 6, gli ingegneri e gli
architetti maturavano il diritto alla pensione di vecchiaia
dopo almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione alla
relativa Cassa di previdenza. Con la legge di riforma tale
requisito è stato elevato a trenta anni. Con l'innalzamento
del requisito dell'anzianità contributiva si è di fatto così
preclusa la possibilità di percepire una pensione ad un
elevatissimo numero di persone approdate tardivamente alla
libera professione dopo avere prestato la propria opera alle
dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati.
Rispetto alle altre libere professioni, per le quali leggi
di riforma più o meno simili approvate all'inizio degli anni
Novanta prevedono requisiti analoghi, le professioni di
architetto e di ingegnere presentano la peculiarità dell'alto
numero di persone che iniziano l'attività professionale in
un'età non più giovane.
Il legislatore del 1981, evidentemente conscio del
problema, dispose all'articolo 20 della citata legge n. 6 la
restituzione dei contributi, con l'interesse composto del 5
per cento dal 1^ gennaio successivo ai relativi pagamenti, a
favore di coloro i quali al compimento del sessantacinquesimo
anno di età non avessero ancora maturato i requisiti
assicurativi per il diritto alla pensione.
Si tratta di una misura dovuta, ma onerosa per la Cassa di
previdenza e non conveniente per i liberi professionisti, i
quali preferirebbero, ovviamente, percepire un trattamento
pensionistico, per quanto non elevato.
Per le considerazioni sopra esposte risulta senz'altro
necessario - per intuitivi ed elementari motivi di equità -
ripristinare il requisito dei venti anni, consentendo così ad
una più ampia platea di professionisti di godere del
trattamento pensionistico di vecchiaia, e liberando la Cassa
di previdenza dall'onere della restituzione di contributi
maggiorati di interessi ben al di sopra di quelli attualmente
praticati. La corresponsione di un maggior numero di
trattamenti pensionistici sarà così compensata da una minore
incidenza delle restituzioni dei contributi, senza determinare
ulteriori oneri.