XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3249
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 2 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, come sostituito dall'articolo 2
della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è sostituito dal
seguente: "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che
abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo
almeno venti anni di iscrizione e contribuzione alla
Cassa".