XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3249




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è sostituito dal seguente: "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno venti anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa".



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