XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3248
Onorevoli Colleghi! - Le produzioni enologiche italiane
vanno assumendo sempre maggiore prestigio in ambito
internazionale e rappresentano oggi non solo un comparto di
assoluto rilievo per la bilancia agroalimentare del Paese ma
anche, in misura crescente, un veicolo della cultura
gastronomica e dell'immagine dell'Italia nel mondo.
Con una produzione che ha oscillato nell'ultimo decennio
attorno ai 55 milioni di ettolitri, frutto di un impegno
largamente diffuso nella coltura della vite esteso a circa 1/3
delle aziende agricole nazionali, e un valore delle
esportazioni superiore nel 2001 ai 2 milioni e 500 mila euro,
il vino italiano si è affermato sul mercato interno ed
internazionale grazie ad una radicata tradizione territoriale
ed alla capacità di far emergere il prestigio delle produzioni
di qualità. L'evoluzione strutturale del comparto vede infatti
una crescita costante delle superfici vitate destinate alla
produzione di vini a DOCG (denominazione di origine
controllata e garantita), a DOC (denominazione di origine
controllata) e a IGT (indicazione geografica tipica), le tre
tipologie di qualificazione e di certificazione del prodotto
definite in ambito nazionale dalla legge 10 febbraio 1992, n.
164, in attuazione dei regolamenti comunitari in materia. Un
processo di progressivo orientamento verso vini di pregio più
elevato, che interessa maggiormente alcune aree del nord e del
centro del Paese dove la specializzazione produttiva ha
raggiunto livelli di eccellenza, e che ha consentito ai
produttori nazionali di recuperare la fiducia dei consumatori
dopo il periodo "nero" seguito alla scandalo della
contraffazione al metanolo.
Proprio questa crescente attenzione alle esigenze del
consumatore ha contribuito ad accendere un vivace dibattito
fra gli operatori del settore a seguito della recente
approvazione della direttiva europea (2002/11/CE del
Consiglio, del 14 febbraio 2002) in materia di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite. Tale provvedimento traccia infatti la
strada per l'utilizzazione nelle colture di varietà di vite
geneticamente modificate, mentre dal mondo della ricerca
provengono notizie di sperimentazioni in corso relative
all'impiego di microrganismi geneticamente modificati (MGM)
nei lieviti alcolici e nei batteri utilizzati nel processo
produttivo. Un fronte molto ampio, comprendente le principali
organizzazioni agricole, alcune rappresentanze dei produttori
e dei trasformatori, l'intero arco delle organizzazioni di
tutela dei consumatori e di promozione della qualità,
l'associazione rappresentativa degli enti locali più impegnati
nelle produzioni enologiche, ha posto l'accento sul rischio di
un percorso, difficilmente reversibile, che veda
l'introduzione di vitigni geneticamente modificati e tecniche
biotecnologiche nei campi e nelle cantine. Il prestigio del
vino come prodotto genuino, fortemente legato alle tradizioni
del territorio e alle caratteristiche ambientali delle nostre
colline, frutto di metodi affinati nei secoli e di vitigni
selezionati dalla sapienza dei produttori, potrebbe essere
intaccato dal processo di omologazione insito nell'adozione
delle biotecnologie in agricoltura, già evidente in altri
settori. Un prodotto che vive invece, in particolare nelle sue
espressioni di qualità superiore, sull'esaltazione delle
differenze in termini di colore e di sapore e su un rapporto
di fiducia con il consumatore che si fonda spesso sulla
conoscenza diretta dei connotati di specificità e originalità
dei territori d'origine dei vini italiani.
La presente proposta di legge si prefigge di tutelare il
comparto dei vini a denominazione d'origine, quello
maggiormente sensibile al rapporto diretto con le tradizioni e
con l'identità dei luoghi, dall'introduzione di piante e di
microrganismi geneticamente modificati, nel rispetto dei
caratteri peculiari che ne hanno consentito il successo presso
i consumatori italiani ed esteri. Non si intende peraltro con
questa iniziativa demonizzare la ricerca e le sperimentazioni
in corso. Riteniamo invece a questo proposito importante un
impegno degli istituti pubblici nell'orientare e valutare le
ricerche avviate che comunque richiedono, nel rispetto del
principio di precauzione, una attenta e adeguata verifica in
ambiente confinato al fine di prevenire ogni possibile
ricaduta negativa per l'ambiente e la salute dei cittadini.
La proposta di legge si compone di un unico articolo
suddiviso in due commi. Il comma 1 introduce il divieto di
utilizzare le DOCG, DOC e IGT nel caso di utilizzazione di
varietà di vite o di micro-organismi (lieviti e batteri)
sottoposti a manipolazione genetica. Il comma 2 stabilisce il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge per adeguare i disciplinari di produzione dei vini a
denominazione di origine alle nuove disposizioni, su
iniziativa dei consorzi volontari o dei consigli
interprofessionali che la legge n. 164 del 1992 pone a tutela
delle caratteristiche dei prodotti protetti, previo
espletamento del necessario iter di consultazione con le
regioni e con il Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, già istituito presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi
dell'articolo 17 della medesima legge n. 164 del 1992.
Per quanto concerne infine la compatibilità della proposta
di legge con la nuova formulazione del titolo V della parte
seconda della Costituzione introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si ritiene che il
contenuto sia ascrivibile prevalentemente alla materia della
disciplina dell'alimentazione, in merito alla quale lo Stato
mantiene la facoltà di formulare normative di indirizzo.