XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3248




        Onorevoli Colleghi! - Le produzioni enologiche italiane vanno assumendo sempre maggiore prestigio in ambito internazionale e rappresentano oggi non solo un comparto di assoluto rilievo per la bilancia agroalimentare del Paese ma anche, in misura crescente, un veicolo della cultura gastronomica e dell'immagine dell'Italia nel mondo.
        Con una produzione che ha oscillato nell'ultimo decennio attorno ai 55 milioni di ettolitri, frutto di un impegno largamente diffuso nella coltura della vite esteso a circa 1/3 delle aziende agricole nazionali, e un valore delle esportazioni superiore nel 2001 ai 2 milioni e 500 mila euro, il vino italiano si è affermato sul mercato interno ed internazionale grazie ad una radicata tradizione territoriale ed alla capacità di far emergere il prestigio delle produzioni di qualità. L'evoluzione strutturale del comparto vede infatti una crescita costante delle superfici vitate destinate alla produzione di vini a DOCG (denominazione di origine controllata e garantita), a DOC (denominazione di origine controllata) e a IGT (indicazione geografica tipica), le tre tipologie di qualificazione e di certificazione del prodotto definite in ambito nazionale dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, in attuazione dei regolamenti comunitari in materia. Un processo di progressivo orientamento verso vini di pregio più elevato, che interessa maggiormente alcune aree del nord e del centro del Paese dove la specializzazione produttiva ha raggiunto livelli di eccellenza, e che ha consentito ai produttori nazionali di recuperare la fiducia dei consumatori dopo il periodo "nero" seguito alla scandalo della contraffazione al metanolo.
        Proprio questa crescente attenzione alle esigenze del consumatore ha contribuito ad accendere un vivace dibattito fra gli operatori del settore a seguito della recente approvazione della direttiva europea (2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002) in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Tale provvedimento traccia infatti la strada per l'utilizzazione nelle colture di varietà di vite geneticamente modificate, mentre dal mondo della ricerca provengono notizie di sperimentazioni in corso relative all'impiego di microrganismi geneticamente modificati (MGM) nei lieviti alcolici e nei batteri utilizzati nel processo produttivo. Un fronte molto ampio, comprendente le principali organizzazioni agricole, alcune rappresentanze dei produttori e dei trasformatori, l'intero arco delle organizzazioni di tutela dei consumatori e di promozione della qualità, l'associazione rappresentativa degli enti locali più impegnati nelle produzioni enologiche, ha posto l'accento sul rischio di un percorso, difficilmente reversibile, che veda l'introduzione di vitigni geneticamente modificati e tecniche biotecnologiche nei campi e nelle cantine. Il prestigio del vino come prodotto genuino, fortemente legato alle tradizioni del territorio e alle caratteristiche ambientali delle nostre colline, frutto di metodi affinati nei secoli e di vitigni selezionati dalla sapienza dei produttori, potrebbe essere intaccato dal processo di omologazione insito nell'adozione delle biotecnologie in agricoltura, già evidente in altri settori. Un prodotto che vive invece, in particolare nelle sue espressioni di qualità superiore, sull'esaltazione delle differenze in termini di colore e di sapore e su un rapporto di fiducia con il consumatore che si fonda spesso sulla conoscenza diretta dei connotati di specificità e originalità dei territori d'origine dei vini italiani.
        La presente proposta di legge si prefigge di tutelare il comparto dei vini a denominazione d'origine, quello maggiormente sensibile al rapporto diretto con le tradizioni e con l'identità dei luoghi, dall'introduzione di piante e di microrganismi geneticamente modificati, nel rispetto dei caratteri peculiari che ne hanno consentito il successo presso i consumatori italiani ed esteri. Non si intende peraltro con questa iniziativa demonizzare la ricerca e le sperimentazioni in corso. Riteniamo invece a questo proposito importante un impegno degli istituti pubblici nell'orientare e valutare le ricerche avviate che comunque richiedono, nel rispetto del principio di precauzione, una attenta e adeguata verifica in ambiente confinato al fine di prevenire ogni possibile ricaduta negativa per l'ambiente e la salute dei cittadini.
        La proposta di legge si compone di un unico articolo suddiviso in due commi. Il comma 1 introduce il divieto di utilizzare le DOCG, DOC e IGT nel caso di utilizzazione di varietà di vite o di micro-organismi (lieviti e batteri) sottoposti a manipolazione genetica. Il comma 2 stabilisce il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per adeguare i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine alle nuove disposizioni, su iniziativa dei consorzi volontari o dei consigli interprofessionali che la legge n. 164 del 1992 pone a tutela delle caratteristiche dei prodotti protetti, previo espletamento del necessario iter di consultazione con le regioni e con il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, già istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge n. 164 del 1992.
        Per quanto concerne infine la compatibilità della proposta di legge con la nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si ritiene che il contenuto sia ascrivibile prevalentemente alla materia della disciplina dell'alimentazione, in merito alla quale lo Stato mantiene la facoltà di formulare normative di indirizzo.




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