XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3248
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'utilizzazione della denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche di cui alla legge 10 febbraio
1992, n. 164, e successive modificazioni, non è consentita nel
caso di impiego nel procedimento produttivo di varietà di vite
geneticamente modificate o di microrganismi geneticamente
modificati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i consorzi volontari di tutela o i consigli
interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, propongono al Comitato nazionale di cui
all'articolo 17 della medesima legge n. 164 del 1992, e
successive modificazioni, alle regioni interessate e al
Ministero delle politiche agricole e forestali, le modifiche
ai disciplinari di produzione dei rispettivi vini a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione di origine controllata (DOC) e a indicazione
geografica tipica (IGT) per l'adeguamento, qualora necessario,
alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.