XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3248




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'utilizzazione della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, non è consentita nel caso di impiego nel procedimento produttivo di varietà di vite geneticamente modificate o di microrganismi geneticamente modificati.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi volontari di tutela o i consigli interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, propongono al Comitato nazionale di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 164 del 1992, e successive modificazioni, alle regioni interessate e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le modifiche ai disciplinari di produzione dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e a indicazione geografica tipica (IGT) per l'adeguamento, qualora necessario, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.



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