XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3246
Onorevoli Colleghi! - La recente riforma degli
ordinamenti didattici (trasformazione dei diplomi universitari
in lauree brevi, attivazione delle lauree specialistiche e di
nuovi corsi di studio, di scuole di specializzazione, di corsi
di perfezionamento post lauream, di master,
eccetera) ha determinato un notevolissimo incremento dei
carichi didattici di tutto il personale docente senza alcun
corrispondente incentivo, specie per le fasce "più deboli"
quali quella degli assistenti del ruolo ad esaurimento e
quella dei ricercatori.
La vigente legislazione universitaria (decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni) prevede un ruolo unico di professori
universitari articolato in due fasce (professori ordinari e
professori associati). Gli assistenti del ruolo ad esaurimento
permangono in una situazione del tutto anomala in quanto, pur
essendo considerati dalle disposizioni vigenti docenti a tutti
gli effetti (articolo 3 del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n.
580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1973, n. 766) sono stati equiparati ai ricercatori che sono
figure giuridiche originariamente istituite con finalità
diverse. I ricercatori, inoltre, hanno uno stato giuridico che
non risulta ancora compiutamente definito.
Agli assistenti di ruolo ed ai ricercatori viene
costantemente richiesto il pieno impegno nell'espletamento
delle attività didattiche pari a quello dei professori di I e
II fascia.
Gli assistenti universitari ed i ricercatori più anziani
costituiscono una categoria di personale universitario che non
solo è stato a suo tempo selezionato e assunto mediante
regolare concorso, ma che ha anche abbondantemente dimostrato
nei molti anni di servizio prestato e con i molteplici
insegnamenti che gli vengono ancor oggi affidati dalle
facoltà, di essere "idoneo" ad espletare le funzioni di
professore universitario (sono pertanto assolutamente e
categoricamente da rifiutare tornate idoneative o simili a
livello nazionale anche allo scopo di evitare l'innesco di
giochi e di meccanismi perversi che potrebbero di nuovo
indurre il riprodursi delle ben note vicende perseguite non
solo in sede di giustizia amministrativa, ma anche in sede
penale!).
In posizione pure anomala sono quegli ex contrattisti
medici che non hanno potuto usufruire della sentenza della
Corte costituzionale n. 397 del 1989.
In attesa che il Parlamento emani una normativa di
riordino della docenza universitaria che si auspica possa
modificare radicalmente le modalità di attuazione dei
concorsi, introducendo anche adeguate progressioni di carriera
(al riguardo si sottolinea che è abbondantemente dimostrato
che le progressioni di carriera a livello dei singoli atenei
dei professori associati, degli assistenti e dei ricercatori
non comporterebbero alcun aggravio di spesa per il sistema
universitario nazionale e darebbero la possibilità di
reclutare nuovi docenti), si presenta la proposta di legge che
non vuole essere assolutamente una modalità per introdurre più
o meno surretiziamente promozioni "ope legis", ma che,
attraverso un vero e proprio concorso, anche se riservato, ha
lo scopo di sanare palesi ingiustizie subite, di restituire
dignità a chi ha continuato, continua e comunque continuerà a
svolgere i propri compiti istituzionali nell'ambito
dell'università, nonché, di evitare ulteriori penalizzazioni,
senza che vi sia alcun aggravio di spesa.