XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3246




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, i ricercatori con anzianitą in ruolo di almeno sedici anni, i medici che sono stati titolari di contratto presso le facoltą universitarie di medicina e chirurgia a seguito di regolare concorso e che entro l'anno 1979-1980 avevano svolto per un triennio attivitą didattica e scientifica, sono ammessi, a domanda, ad un concorso riservato, per titoli, bandito dalle singole facoltą per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, nelle stesse facoltą di appartenenza.


Art. 2.

        1. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 1 sono espletate da apposite commissioni, nominate dalle singole facoltą universitarie composte da rappresentanti di tutte le categorie di docenti presenti nella facoltą stessa, che devono verificare il possesso dei titoli richiesti per superare la prova di concorso.
        2. La documentazione presentata ai fini di cui al comma 1, con attestazioni rilasciate dagli uffici amministrativi universitari, dalle facoltą universitarie e con autocertificazioni, deve dimostrare che le attivitą istituzionali di didattica, di ricerca e, nelle facoltą mediche, di assistenza di ciascun candidato, sono state e sono espletate in modo continuativo.



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