XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3246
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, i
ricercatori con anzianitą in ruolo di almeno sedici anni, i
medici che sono stati titolari di contratto presso le facoltą
universitarie di medicina e chirurgia a seguito di regolare
concorso e che entro l'anno 1979-1980 avevano svolto per un
triennio attivitą didattica e scientifica, sono ammessi, a
domanda, ad un concorso riservato, per titoli, bandito dalle
singole facoltą per l'inquadramento nel ruolo dei professori
universitari, fascia degli associati, nelle stesse facoltą di
appartenenza.
Art. 2.
1. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 1 sono
espletate da apposite commissioni, nominate dalle singole
facoltą universitarie composte da rappresentanti di tutte le
categorie di docenti presenti nella facoltą stessa, che devono
verificare il possesso dei titoli richiesti per superare la
prova di concorso.
2. La documentazione presentata ai fini di cui al comma 1,
con attestazioni rilasciate dagli uffici amministrativi
universitari, dalle facoltą universitarie e con
autocertificazioni, deve dimostrare che le attivitą
istituzionali di didattica, di ricerca e, nelle facoltą
mediche, di assistenza di ciascun candidato, sono state e sono
espletate in modo continuativo.