XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3236
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
disciplina la fitoterapia, intesa come tecnica che persegue
gli scopi terapeutici di prevenzione e di cura mediante le
piante e i loro derivati. Da sempre le sostanze
farmacologicamente attive di origine vegetale, una volta
dimostrata l'efficacia, sono entrate a far parte dell'arsenale
terapeutico ufficiale. Gli esempi sono moltissimi. Per esempio
l'acido salicilico, capostipite dell'aspirina e quindi di
tutti gli antinfiammatori non steroidei, deriva dalla
corteccia del salice e proprio in forma di corteccia
polverizzata venne usato la prima volta.
Dopo seimila anni di storia dalle prime primitive
applicazioni, la ricerca è riuscita ora a fornire nuove
modalità di consumo, facilmente reperibili in commercio:
estratti fruibili in polvere, sciroppi, tavolette, pastiglie,
capsule, eccetera, offrono infatti una vasta gamma di modalità
di assunzione, ampliando il bacino potenziale di utenza dei
prodotti fitoterapici.
Quando si parla di fitoterapici, in realtà, bisogna
distinguere tre classi di prodotti: in primo luogo, i
cosiddetti "farmaci etici", ovvero quelle sostanze che hanno
dimostrato un'attività farmacologica potente e ben definita,
come i tassani e la digitale, che vengono estratte e altamente
purificate con procedimenti analoghi a quelli impiegati per i
farmaci di sintesi.
In secondo luogo, gli "estratti standardizzati",
corrispondenti a quelle piante medicinali che hanno mostrato
una certa efficacia nel trattare alcune patologie, ma per le
quali non è stato possibile isolare una singola sostanza
responsabile dell'effetto terapeutico. Per tali sostanze,
l'effetto finale è il risultato della concorrenza di un certo
numero di sostanze presenti in una percentuale predeterminata.
Dal punto di vista giuridico, gli estratti standardizzati non
possono essere immessi in commercio come farmaci, bensì come
integratori alimentari. E' il caso dell'iperico, per esempio,
impiegato per la depressione lieve, dell'estratto di
Serenoa repens per i disturbi della prostata, del
Ginkgo biloba, per il quale si avanzano i più disparati
impieghi, dalle malattie cardiovascolari alla demenza di
Alzheimer.
In terzo luogo, rientrano nella categoria dei prodotti
fitoterapici le erbe pure e semplici, che possono essere
vendute nei negozi sfuse o sotto forma di preparati.
La presente proposta di legge si occupa esclusivamente
delle piante aventi natura medicinale: questa osservazione di
fondamentale importanza è necessaria per distinguere la
fitoterapia dall'erboristeria, che si serve di piante prive di
proprietà farmacologiche e di potere nutritivo. In secondo
luogo, la presente proposta di legge non si applica alle
piante medicinali e ai loro derivati che sono registrati come
specialità mediche e che rientrano, pertanto, nella disciplina
normativa sui farmaci.
Il ricorso a questi prodotti sta diventando sempre più
diffuso tra i consumatori: proprio per tutelare l'utente
finale, è allora necessario che il legislatore intervenga a
specificare le modalità di produzione e di commercializzazione
dei prodotti fitoterapici, al fine di garantire ai cittadini
la massima certificazione e la massima trasparenza sui
prodotti utilizzati per la cura o la prevenzione delle
malattie umane. Se da un lato, infatti, è necessario garantire
al paziente la libertà di curarsi con farmaci vegetali, non
sintetizzati chimicamente e proprio per questo considerati
"naturali", dall' altra parte, tuttavia, è evidente che
l'aggettivo "naturale" non sempre è indice di innocuità.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di
legge cerca di fornire una disciplina sintetica, ma
esauriente, sui prodotti fitoterapici, preoccupandosi di
definire l'ambito di applicazione della materia, le procedure
autorizzative necessarie per la produzione, l'importazione e
la commercializzazione dei fitoterapici, le modalità di
vendita al pubblico dei medesimi e le sanzioni contro le
violazioni alla legge. Una specifica norma è dedicata alla
farmacovigilanza, per garantire il monitoraggio continuo di
eventuali reazioni avverse dovuto all'uso dei prodotti
fitoterapici, che potrebbero risultare dannose alla salute
umana.