XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3236




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina la produzione, la commercializzazione, il controllo qualitativo e la registrazione dei prodotti fitoterapici, come definiti ai sensi dell'articolo 2.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Le sostanze o i preparati di origine vegetale aventi proprietà curative o preventive delle malattie umane, che non sono autorizzati come medicinali ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, possono essere autorizzati come prodotti fitoterapici ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. L'autorizzazione è obbligatoria qualora le citate sostanze e i preparati di origine vegetale siano dichiarati e immessi in commercio come prodotti aventi le proprietà di cui al presente comma.
        2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità e della Commissione unica del farmaco (CUF), stabilisce, predisponendo una apposita tabella, quali piante e loro derivati possono essere utilizzati come prodotti fitoterapici autorizzati.
        3. La tabella di cui al comma 2 è aggiornata almeno una volta l'anno, con decreto del Ministro della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e della CUF.
        4. Si definiscono prodotti fitoterapici: le piante medicinali o le parti di piante medicinali triturate o polverizzate, gli estratti, le tinture, gli oli essenziali o grassi, i succhi ottenuti da piante medicinali, e, in generale, tutti i prodotti ottenibili dalle piante medicinali con metodi che richiedono l'applicazione di processi di frazionamento, di purificazione e di concentrazione. I costituenti di origine sintetica, chimicamente definiti e isolati da piante medicinali, possono essere parte dei preparati vegetali solventi, diluenti e conservanti e devono sempre essere indicati nell'elenco dei componenti degli stessi preparati.


Art. 3.

(Produzione di fitoterapici).

        1. Nessuno può produrre, anche a solo scopo di esportazione, un fitoterapico senza l'autorizzazione del Ministero della salute, che è rilasciata, su apposita richiesta dell'interessato, previa verifica ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento di produzione disponga di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la preparazione, il controllo e la conservazione di ciascun prodotto fitoterapico, in conformità alla documentazione fornita dal soggetto richiedente e che lo stabilimento stesso sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
        2. Alle procedure per la richiesta di autorizzazione alla produzione di fitoterapici si applicano le disposizioni previste per le specialità medicinali dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
        3. L'autorizzazione alla produzione di fitoterapici può essere sospesa o revocata ai sensi di quanto previsto per le specialità medicinali dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
        4. Gli accertamenti sulla produzione di fitoterapici sono effettuati con le modalità applicabili alle specialità medicinali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
        5. Il Ministero della salute è tenuto a decidere in merito alla domanda di autorizzazione alla produzione di fitoterapici entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.


Art. 4.

(Importazione di prodotti fitoterapici).

        1. Non è consentito importare prodotti fitoterapici senza l'autorizzazione del Ministero della salute, rilasciata ai sensi di quanto previsto per le specialità medicinali dall'articolo 6 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.


Art. 5.

(Commercializzazione dei prodotti
fitoterapici).

        1. Nessun prodotto fitoterapico può essere immesso in commercio senza l'autorizzazione del Ministro della salute di cui all'articolo 6.
        2. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il responsabile dell'immissione in commercio, che deve essere residente nel territorio dell'Unione europea, deve presentare al Ministero della salute una domanda contenente le seguenti informazioni:

                a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile della immissione in commercio e del fabbricante, se diverso dal primo; in caso di coproduzione devono essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno dei fabbricanti;

                b) denominazione del prodotto fitoterapico, consistente in nome di fantasia o denominazione comune accompagnata da un marchio o dal nome del fabbricante;

                c) composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti del prodotto fitoterapico, in termini usuali, senza utilizzazione di formule chimiche, e con la descrizione del nome botanico della pianta, della droga vegetale utilizzata, del metodo estrattivo, nonché della titolazione in princìpi attivi. Se l'identificazione del principio attivo non è possibile, è sufficiente identificare una sostanza con l'impronta cromatografica;

                d) indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed effetti secondari;

                e) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione, durata di stabilità; se necessario, i motivi delle misure cautelative e di sicurezza da adottare per la conservazione del prodotto, per la sua somministrazione ai pazienti e per l'eliminazione dei residui unitamente all'indicazione dei rischi potenziali che il prodotto presenta per l'ambiente.

        3. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegati:

                a) la descrizione delle modalità di preparazione del prodotto fitoterapico;

                b) la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante o dai fabbricanti;

                c) i risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche e microbiologiche;

                d) un dossier recante dati di farmacologia e tossicologia nonché sull'impiego clinico basato sulla documentazione relativa all'uso tradizionale del medesimo prodotto nel lungo periodo, e contenente l'elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche relative al singolo o ai diversi componenti;

                e) nel caso in cui l'uso tradizionale nel lungo periodo di un prodotto fitoterapico non sia attestabile ai sensi della lettera d), la documentazione comprovante la sufficiente sicurezza d'impiego e di efficacia terapeutica;

                f) nel caso in cui il prodotto fitoterapico o i relativi componenti non siano stati oggetto di analisi e studi sul loro uso tradizionale ai sensi delle lettere d) ed e), la documentazione concernente gli studi sperimentali di farmacocinetica e di biodisponibilità effettuati sull'uomo e relativi all'impiego di ogni componente del prodotto fitoterapico, attestanti la sicurezza d'impiego;

                g) per i prodotti fitoterapici contenenti componenti noti ma non in precedenza associati a fini terapeutici, la dimostrazione della compatibilità fisico-chimica e della sinergia d'azione farmacologica;

                h) il riassunto delle caratteristiche del prodotto fitoterapico nonché tre campioni dello stesso prodotto, tre esemplari delle etichette interna ed esterna, tre esemplari del foglio illustrativo accluso alla confezione;

                i) un idoneo documento dal quale risulti che il fabbricante o i fabbricanti hanno ottenuto l'autorizzazione a produrre prodotti fitoterapici o specialità medicinali.


Art. 6.

(Autorizzazione alla commercializzazione).

        1. Il Ministro della salute decide sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 5, con proprio decreto, entro il termine di due mesi dalla presentazione della domanda stessa.
        2. Il Ministro della salute, prima di concedere l'autorizzazione ai sensi del comma 1:

                a) verifica la conformità della documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 5;

                b) può sottoporre il fitoterapico, le relative materie prime ed eventualmente i prodotti intermedi o altri costituenti, al controllo dell'Istituto superiore di sanità;

                c) acquisisce il parere della CUF, la quale è tenuta, altresì, a redigere una relazione di valutazione e a formulare eventuali osservazioni sul dossier allegato alla domanda di autorizzazione, di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 5.

        3. Con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1 sono altresì approvati le etichette ed il foglio illustrativo accluso al fitoterapico, di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 5.
        4. Il Ministero della salute trasmette all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali copia dell'autorizzazione corredata dal riassunto delle caratteristiche del prodotto.
        5. L'autorizzazione all'immissione in commercio ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo decreto, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed è rinnovabile per periodi quinquennali, previa specifica domanda al Ministero della salute.
        6. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitoterapico può essere revocata quando:

                a) le informazioni fornite sono erronee;

                b) il prodotto fitoterapico risulta nocivo nelle normali condizioni di impiego;

                c) i1 prodotto fitoterapico non consente di ottenere l'effetto terapeutico vantato;

                d) il prodotto fitoterapico non ha la composizione qualitativa o quantitativa dichiarata;

                e) non sono stati eseguiti i controlli sul prodotto fitoterapico finito o sui suoi componenti.


Art. 7.

(Farmacovigilanza).

        1. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse derivanti da utilizzo di prodotti fitoterapici deve essere condotto secondo le schede di rilevazione e di segnalazione previste dalla legislazione vigente per le specialità medicinali, adeguatamente modificate.
        2. Le schede di cui al comma 1 devono essere inviate al Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, attraverso il servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale competente.


Art. 8.

(Vendita e pubblicità dei prodotti
fitoterapici).

        1. La vendita al pubblico dei prodotti fitoterapici deve essere effettuata solo dal farmacista in farmacia.
        2. La pubblicità dei prodotti fitoterapici è effettuata con le modalità previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni. Secondo le stesse modalità è effettuata l'informazione al medico o al farmacista.
        3. Le medesime disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, si applicano ai convegni e ai congressi effettuati dalle imprese titolari dell'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti fitoterapici, rilasciata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, al fine di promuoverli. E' vietata la distribuzione al pubblico di prodotti fitoterapici.


Art. 9.

(Classificazione dei prodotti fitoterapici
al fine del regime della fornitura).

        1. Salvo diversa disposizione da parte del Ministero della salute, i prodotti fitoterapici si intendono classificati come medicinali di automedicazione.


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. Il titolare dell'impresa che inizia l'attività di produzione di fitoterapici senza munirsi della autorizzazione prevista dall'articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 25.823 euro a 103.291 euro.
        2. Chiunque importa o commercializza prodotti fitoterapici senza le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 6 è punito con l'arresto da uno a tre mesi, con l'ammenda da 25.823 euro a 51.646 euro e con la confisca e la distruzione dei prodotti.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 6, o in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25.823 euro a 103.291 euro nonché il sequestro e la distruzione dei prodotti.



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