XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3232




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.
        Alcune amministrazioni comunali come Roma e Bologna ed alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete.
        Nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile disciplinare a livello nazionale questa delicata materia dando in primo luogo collocazione a queste attività nell'ambito dei beni culturali, per favorire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa.
        Per quanto riguarda le botteghe storiche, le città italiane di piccole, medie e grandi dimensioni sono ricche di testimonianze demo-etno-antropologiche, storiche e culturali, che sono rappresentate anche dalle attività commerciali esistenti da oltre cinquant'anni, in alcuni casi anche da più di cento anni.
        Tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni. Questo processo ha già mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi ed ha cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. E' quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato.
        Gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La presente proposta di legge intende affidare ai comuni lo sviluppo di politiche idonee a favorire la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri a rischio di scomparsa, in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno il proprio naturale radicamento.
        I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria, dalla liuteria alla ceramica d'arte e di tradizione, dall'artigianato che si esprime attraverso gli elementi materiali identificativi delle diverse culture locali, ai mestieri della conservazione e del restauro del patrimonio. Obiettivo della proposta di legge è quello di conseguire presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico, sociale ed antropologico, dì quanto è prodotto e classificato in Italia come antico mestiere, un ambito di grande significatività e complessità.
        Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione ad un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale ed artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione.
        L'articolo 1 si occupa delle finalità della proposta di legge impegnando la Repubblica a tutelare e valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.
        L'articolo 2 si occupa delle definizioni di antichi mestieri e botteghe storiche, prevedendo che le botteghe storiche siano escluse dalla disciplina recata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con lo scopo di evitare che il passaggio di proprietà di una bottega storica possa consentire al subentrante di cambiare l'attività merceologica originaria.
        L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che i comuni redigano il piano comunale delle botteghe storiche ed il piano comunale degli antichi mestieri, aggiornati annualmente. Il comma 2 prevede che i comuni recepiscano e formalizzino, nell'ambito del piano comunale delle botteghe storiche e/o del piano degli antichi mestieri, le istanze degli operatori interessati alla presente normativa, con lo scopo di consentire agli enti locali una scelta tra un piano imposto dall'alto e un piano che si basa sulla richiesta autonoma degli operatori interessati.
        Il comma 3 stabilisce i requisiti che caratterizzano la bottega storica, mentre il comma 4 stabilisce i requisiti propri degli antichi mestieri. Inoltre il comma 5 stabilisce una serie di elementi considerati di pregio al fine dell'individuazione delle attività regolamentate dalla presente proposta di legge. Il comma 6 sottopone le attività individuate con piano comunale ad una serie di vincoli: vincolo di destinazione attraverso un impegno di attività formative a garanzia della continuità merceologica; vincolo delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica; e infine un vincolo riferito alle tecnologie, alle apparecchiature d'epoca, alle suppellettili e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.
        L'articolo 4 si occupa di istituire un Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        Si prevede altresì che il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i criteri della popolazione residente e del numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei rispettivi piani comunali.
        Si prevede inoltre che le regioni, in accordo con i comuni, finanzino progetti formativi, presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.
        I comuni possono inoltre accedere al Fondo per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività disciplinate dalla proposta di legge volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
        L'articolo 5 si occupa della copertura finanziaria delle norme di cui alla presente proposta di legge.




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