XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3232
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe
storiche e degli antichi mestieri, una ricchezza da conservare
e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma
potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che
volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad
attività professionali di alta qualità.
Alcune amministrazioni comunali come Roma e Bologna ed
alcune regioni hanno già provveduto con delibere o
provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché
queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di
più il valore di patrimonio storico e culturale che loro
compete.
Nonostante l'impegno degli enti locali appare
indispensabile disciplinare a livello nazionale questa
delicata materia dando in primo luogo collocazione a queste
attività nell'ambito dei beni culturali, per favorire la loro
tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di
sostegni economici per favorire la continuità della gestione,
per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi
finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che,
diversamente, sono a rischio di scomparsa.
Per quanto riguarda le botteghe storiche, le città
italiane di piccole, medie e grandi dimensioni sono ricche di
testimonianze demo-etno-antropologiche, storiche e culturali,
che sono rappresentate anche dalle attività commerciali
esistenti da oltre cinquant'anni, in alcuni casi anche da più
di cento anni.
Tali attività sono state ormai in larga parte sostituite
da esercizi commerciali moderni. Questo processo ha già mutato
radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi ed ha
cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe
potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza
storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di
elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre
città. E' quindi evidente che quanto ancora rimane di questo
patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere
assolutamente tutelato.
Gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in
prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa
artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La
presente proposta di legge intende affidare ai comuni lo
sviluppo di politiche idonee a favorire la tutela e la
valorizzazione degli antichi mestieri a rischio di scomparsa,
in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno
il proprio naturale radicamento.
I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano
dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria, dalla
liuteria alla ceramica d'arte e di tradizione,
dall'artigianato che si esprime attraverso gli elementi
materiali identificativi delle diverse culture locali, ai
mestieri della conservazione e del restauro del patrimonio.
Obiettivo della proposta di legge è quello di conseguire
presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che
rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico,
sociale ed antropologico, dì quanto è prodotto e classificato
in Italia come antico mestiere, un ambito di grande
significatività e complessità.
Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei
prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via
di estinzione, dalla formazione ad un apprendistato
riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe,
l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo
sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune
denominatore la sapienza artigianale ed artistica, coniugata
con la creatività e l'innovazione.
L'articolo 1 si occupa delle finalità della proposta di
legge impegnando la Repubblica a tutelare e valorizzare le
botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni
culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto
delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le
attività.
L'articolo 2 si occupa delle definizioni di antichi
mestieri e botteghe storiche, prevedendo che le botteghe
storiche siano escluse dalla disciplina recata dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con
lo scopo di evitare che il passaggio di proprietà di una
bottega storica possa consentire al subentrante di cambiare
l'attività merceologica originaria.
L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che i comuni redigano
il piano comunale delle botteghe storiche ed il piano comunale
degli antichi mestieri, aggiornati annualmente. Il comma 2
prevede che i comuni recepiscano e formalizzino, nell'ambito
del piano comunale delle botteghe storiche e/o del piano degli
antichi mestieri, le istanze degli operatori interessati alla
presente normativa, con lo scopo di consentire agli enti
locali una scelta tra un piano imposto dall'alto e un piano
che si basa sulla richiesta autonoma degli operatori
interessati.
Il comma 3 stabilisce i requisiti che caratterizzano la
bottega storica, mentre il comma 4 stabilisce i requisiti
propri degli antichi mestieri. Inoltre il comma 5 stabilisce
una serie di elementi considerati di pregio al fine
dell'individuazione delle attività regolamentate dalla
presente proposta di legge. Il comma 6 sottopone le attività
individuate con piano comunale ad una serie di vincoli:
vincolo di destinazione attraverso un impegno di attività
formative a garanzia della continuità merceologica; vincolo
delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli
arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili
presenti all'interno della bottega storica; e infine un
vincolo riferito alle tecnologie, alle apparecchiature
d'epoca, alle suppellettili e agli strumenti produttivi
relativi agli antichi mestieri.
L'articolo 4 si occupa di istituire un Fondo per la tutela
e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi
mestieri, presso il Ministero per i beni e le attività
culturali, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Si prevede altresì che il Ministro per i beni e le
attività culturali, d'intesa con il Ministro delle attività
produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisca, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del
Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i
finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno
richiesta secondo i criteri della popolazione residente e del
numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti
e inseriti nei rispettivi piani comunali.
Si prevede inoltre che le regioni, in accordo con i
comuni, finanzino progetti formativi, presentati dagli
esercenti degli antichi mestieri ai comuni, finalizzati
all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione
pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano
ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da
concordare con le istituzioni scolastiche locali.
I comuni possono inoltre accedere al Fondo per istituire
agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori
delle attività disciplinate dalla proposta di legge volte alla
riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per
l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
L'articolo 5 si occupa della copertura finanziaria delle
norme di cui alla presente proposta di legge.