XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3232
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica tutela e valorizza le botteghe storiche e
gli antichi mestieri, quali beni culturali e provvede, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali,
a disciplinarne e a sostenerne le attività.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Costituiscono testimonianza storico-culturale e
demo-etno-antropologica, ai sensi dell'articolo 2 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490:
a) gli antichi mestieri e le attività artigianali
che hanno conservato fino ad oggi antiche lavorazioni e
tecniche di produzione, derivanti da tradizioni o culture
locali, che rischiano la scomparsa;
b) le botteghe storiche, gli esercizi commerciali
e artigianali e i pubblici esercizi connotati da particolare
interesse storico, artistico e tradizionale.
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
"b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e
ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse
storico, artistico e tradizionale ovvero che costituiscono
testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica;".
Art. 3.
(Competenze).
1. I comuni provvedono autonomamente alla redazione del
piano comunale delle botteghe storiche e del piano comunale
degli antichi mestieri, aggiornati di anno in anno.
2. I comuni recepiscono e formalizzano, nell'ambito del
piano comunale delle botteghe storiche e del piano comunale
degli antichi mestieri, le istanze degli operatori rientranti
nell'ambito di applicazione della presente legge.
3. Sono requisiti che caratterizzano la bottega
storica:
a) la localizzazione e descrizione dell'ambiente
della sede merceologica, di anzianità non inferiore a
cinquanta anni;
b) l'inventario degli arredi, degli strumenti e
degli archivi e il loro stato di conservazione.
4. Sono requisiti che caratterizzano gli antichi
mestieri:
a) la datazione del patrimonio e delle
attività;
b) lo svolgimento di un antico mestiere con
tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.
5. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui
all'articolo 1 sono considerati elementi di pregio:
a) la collocazione dell'esercizio all'interno di
un edificio storico classificato;
b) la presenza di architettura d'autore o di
elementi architettonici di pregio;
c) la caratteristica delle vetrine e dei
serramenti;
d) il valore degli arredi e di suppellettili
particolari;
e) la presenza di una riconosciuta tradizione
familiare;
f) l'esercizio di un'attività commerciale storica
o tradizionale cittadina.
6. Le attività di cui all'articolo 1 sono sottoposte a uno
o più dei seguenti vincoli:
a) vincolo di destinazione attraverso un impegno
di attività formative a garanzia della continuità
merceologica;
b) vincolo delle caratteristiche morfologiche di
pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti
e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega
storica;
c) vincolo riferito alle tecnologie, alle
apparecchiature d'epoca, alle suppellettili e agli strumenti
produttivi relativi agli antichi mestieri.
Art. 4.
(Istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione
delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali il Fondo per la tutela e la valorizzazione
delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, con una
dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2003,
30 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per
l'anno 2005. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il
funzionamento e la ripartizione del Fondo.
2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal
Fondo di cui al comma 1 tra i comuni che ne fanno richiesta
secondo i seguenti criteri:
a) popolazione residente;
b) numero di botteghe storiche e di antichi
mestieri riconosciuti e inseriti nei piani di cui al comma 1
dell'articolo 3.
3. Le regioni, in accordo con i comuni, finanziano
progetti formativi presentati dagli esercenti degli antichi
mestieri ai comuni finalizzati all'erogazione di un reddito
d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti.
Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti
acquisiscono crediti formativi da concordare con le
istituzioni scolastiche locali.
4. I comuni possono accedere al Fondo di cui al comma 1
per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura
e dei gestori delle attività di cui all'articolo 1 volte alla
riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per
l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è
subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in
materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché
alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88,
paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni
di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per l'anno 2005,
si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.