XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3232




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica tutela e valorizza le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali e provvede, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:

            a) gli antichi mestieri e le attività artigianali che hanno conservato fino ad oggi antiche lavorazioni e tecniche di produzione, derivanti da tradizioni o culture locali, che rischiano la scomparsa;

            b) le botteghe storiche, gli esercizi commerciali e artigianali e i pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale.

        2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            "b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero che costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica;".

Art. 3.

(Competenze).

        1. I comuni provvedono autonomamente alla redazione del piano comunale delle botteghe storiche e del piano comunale degli antichi mestieri, aggiornati di anno in anno.
        2. I comuni recepiscono e formalizzano, nell'ambito del piano comunale delle botteghe storiche e del piano comunale degli antichi mestieri, le istanze degli operatori rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge.
        3. Sono requisiti che caratterizzano la bottega storica:

            a) la localizzazione e descrizione dell'ambiente della sede merceologica, di anzianità non inferiore a cinquanta anni;

            b) l'inventario degli arredi, degli strumenti e degli archivi e il loro stato di conservazione.

        4. Sono requisiti che caratterizzano gli antichi mestieri:

            a) la datazione del patrimonio e delle attività;

            b) lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

        5. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 1 sono considerati elementi di pregio:

            a) la collocazione dell'esercizio all'interno di un edificio storico classificato;

            b) la presenza di architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

            c) la caratteristica delle vetrine e dei serramenti;

            d) il valore degli arredi e di suppellettili particolari;

            e) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;
            f) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale cittadina.

        6. Le attività di cui all'articolo 1 sono sottoposte a uno o più dei seguenti vincoli:

            a) vincolo di destinazione attraverso un impegno di attività formative a garanzia della continuità merceologica;

            b) vincolo delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica;

            c) vincolo riferito alle tecnologie, alle apparecchiature d'epoca, alle suppellettili e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.


Art. 4.

(Istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione
delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.
        2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal Fondo di cui al comma 1 tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i seguenti criteri:

            a) popolazione residente;

            b) numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 3.
        3. Le regioni, in accordo con i comuni, finanziano progetti formativi presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.
        4. I comuni possono accedere al Fondo di cui al comma 1 per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui all'articolo 1 volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
        5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.



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