XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3228




        Onorevoli Colleghi! - L'attività di recupero crediti è antichissima; essa, infatti, fu trattata dai giureconsulti e divenne argomento esclusivo dell'apparato giudiziario già dal XII Tavolo del diritto romano insieme alla più complessa problematica del diritto di credito. Nel corso dell'800 la tutela forte del creditore e la sua difesa nei confronti del debitore sono state definitivamente sancite nei codici civili delle principali nazioni.
        La tematica del recupero crediti, tuttavia, ha acquisito con il tempo molti elementi di complessità, soprattutto in ragione del forte collegamento con l'attività imprenditoriale: proprio per questo è nel mondo anglosassone che si è sviluppata una maggiore attenzione verso le problematiche relative all'affievolimento della tutela del creditore-imprenditore nei confronti dei ritardi di pagamento, in particolar modo nell'epoca in cui la crescita e la competitività delle aziende sono legate alla soluzione dei problemi just in time e dove - pertanto - la tempistica dilatata del recupero dei crediti per via giudiziale è assolutamente inconciliabile con i veloci ritmi imprenditoriali.
        In quest'ottica è stato sviluppato, sin dal secolo scorso, un efficiente strumento amministrativo, finalizzato ad una gestione dei crediti aziendali più razionale ed economica: il recupero crediti in via stragiudiziale.
        Nel nostro Paese, le prime agenzie di recupero crediti risalgono alla metà degli anni '70 (nel 1974 viene fondata a Milano l'Associazione dei credit manager italiani, ma è solo dieci anni dopo circa che iniziano a svilupparsi nel settore e a radicarsi i primi service veramente strutturati e con le idee chiare su come aggredire un mercato chiaramente destinato ad una crescita esponenziale).
        Negli anni '90, infatti, il settore ha conosciuto uno sviluppo tumultuoso e disordinato: basti pensare che si è passati dalle 100 agenzie iscritte nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli anni '80, alle circa 500 della metà degli anni '90 e alle 2.338 attuali.
        Naturalmente le crescite tumultuose si verificano raramente in modo ordinato; nello specifico, la situazione è aggravata dal fatto che la materia sino ad oggi è stata regolata - in via indiretta - da una norma vecchia di oltre settanta anni.
        Le imprese che svolgono l'attività di recupero crediti sono state, infatti, ricondotte alle agenzie pubbliche di affari e, quindi, regolamentate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
        Il Comitato antiriciclaggio ha iniziato fin dal luglio 1993 ad esaminare la questione relativa all'assoggettabilità delle società di recupero crediti alle disposizioni contenute nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per contrastare l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio: si pose la questione, infatti, se nei "servizi all'incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito" annoverati all'articolo 4, comma 2, fra le attività finanziarie, potessero essere inquadrate anche le attività di gestione e di recupero dei crediti insoluti.
        Il testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ha definitivamente posto fine alla querelle escludendo che l'attività di recupero crediti abbia - in generale o in particolare - una valenza di rilievo finanziario; essa, dunque, non è assoggettabile a quanto previsto nella normativa antiriciclaggio di cui al citato decreto-legge n. 143 del 1991, tuttavia - ferma restando la necessità di predisporre una disciplina integrativa della vigente normativa del 1931 ed essendo necessario adottare per tali attività misure che contrastino fenomeni di riciclaggio - ai sensi del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le agenzie di recupero crediti sono assoggettate anche al controllo dell'Ufficio italiano dei cambi.
        La crescita tumultuosa del settore negli anni più recenti - durante i quali accanto alle agenzie tradizionali si è assistito alla nascita di soggetti nuovi anch'essi dediti all'attività di recupero crediti ma non necessariamente assoggettati a quanto disposto dal citato articolo 115 del TULPS (società di factoring, finanziarie fiduciarie, concessionarie per la riscossione dei tributi, broker) con oltre 30.000 unità di addetti ai lavori - ha evidenziato l'esigenza di predisporre una regolamentazione moderna ed efficiente al fine di tutelare da un lato i consumatori e dall'altro gli stessi professionisti.
        Nel rispetto del principio della libera iniziativa economica privata degli operatori del settore e della libertà di scelta del consumatore e non essendosi prodotti in Italia sistemi alternativi a quello degli albi, ordini e collegi professionali (che, tuttavia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita a limitare ai soli casi di necessità di tutela di un interesse pubblico tradizionale) si profila, dunque, l'esigenza di organizzare dei sistemi di certificazione che rappresentino un marchio di qualità per il consumatore (sia egli il creditore o il debitore) e che lo mettano in condizione di scegliere fra professionisti preparati e rispettosi nel loro operare di un codice deontologico.
        L'associazione di categoria che raccoglie i professionisti del recupero crediti - UNIREC - ha elaborato, in quest'ottica, una sorta di "certificato professionale controllato" che rappresenta un attestato di qualità e non un'abilitazione all'esercizio della professione al fine di fornire una corretta informazione agli utenti.
        Ovviamente tutto ciò rimane in un ambito strettamente privatistico dove lo Stato è chiamato solo a verificare il rispetto delle regole che la categoria si è data; occorre, d'altro canto, un rapido adeguamento della vigente normativa agli orientamenti espressi in ambito comunitario di salvaguardia delle regole della libera concorrenza e del mercato, di tutela degli interessi degli utenti, nonché di crescita e di progresso della stessa categoria professionale in modo da arrivare in tempi brevi ad un mercato sempre più trasparente ed efficiente.




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