XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3228
Onorevoli Colleghi! - L'attività di recupero crediti è
antichissima; essa, infatti, fu trattata dai giureconsulti e
divenne argomento esclusivo dell'apparato giudiziario già dal
XII Tavolo del diritto romano insieme alla più complessa
problematica del diritto di credito. Nel corso dell'800 la
tutela forte del creditore e la sua difesa nei confronti del
debitore sono state definitivamente sancite nei codici civili
delle principali nazioni.
La tematica del recupero crediti, tuttavia, ha acquisito
con il tempo molti elementi di complessità, soprattutto in
ragione del forte collegamento con l'attività imprenditoriale:
proprio per questo è nel mondo anglosassone che si è
sviluppata una maggiore attenzione verso le problematiche
relative all'affievolimento della tutela del
creditore-imprenditore nei confronti dei ritardi di pagamento,
in particolar modo nell'epoca in cui la crescita e la
competitività delle aziende sono legate alla soluzione dei
problemi just in time e dove - pertanto - la tempistica
dilatata del recupero dei crediti per via giudiziale è
assolutamente inconciliabile con i veloci ritmi
imprenditoriali.
In quest'ottica è stato sviluppato, sin dal secolo scorso,
un efficiente strumento amministrativo, finalizzato ad una
gestione dei crediti aziendali più razionale ed economica: il
recupero crediti in via stragiudiziale.
Nel nostro Paese, le prime agenzie di recupero crediti
risalgono alla metà degli anni '70 (nel 1974 viene fondata a
Milano l'Associazione dei credit manager italiani, ma è
solo dieci anni dopo circa che iniziano a svilupparsi nel
settore e a radicarsi i primi service veramente
strutturati e con le idee chiare su come aggredire un mercato
chiaramente destinato ad una crescita esponenziale).
Negli anni '90, infatti, il settore ha conosciuto uno
sviluppo tumultuoso e disordinato: basti pensare che si è
passati dalle 100 agenzie iscritte nel registro delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli anni
'80, alle circa 500 della metà degli anni '90 e alle 2.338
attuali.
Naturalmente le crescite tumultuose si verificano
raramente in modo ordinato; nello specifico, la situazione è
aggravata dal fatto che la materia sino ad oggi è stata
regolata - in via indiretta - da una norma vecchia di oltre
settanta anni.
Le imprese che svolgono l'attività di recupero crediti
sono state, infatti, ricondotte alle agenzie pubbliche di
affari e, quindi, regolamentate dall'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
Il Comitato antiriciclaggio ha iniziato fin dal luglio
1993 ad esaminare la questione relativa all'assoggettabilità
delle società di recupero crediti alle disposizioni contenute
nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
provvedimenti urgenti per contrastare l'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio: si pose la questione,
infatti, se nei "servizi all'incasso, pagamento e
trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di
carte di credito" annoverati all'articolo 4, comma 2, fra le
attività finanziarie, potessero essere inquadrate anche le
attività di gestione e di recupero dei crediti insoluti.
Il testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ha
definitivamente posto fine alla querelle escludendo che
l'attività di recupero crediti abbia - in generale o in
particolare - una valenza di rilievo finanziario; essa,
dunque, non è assoggettabile a quanto previsto nella normativa
antiriciclaggio di cui al citato decreto-legge n. 143 del
1991, tuttavia - ferma restando la necessità di predisporre
una disciplina integrativa della vigente normativa del 1931 ed
essendo necessario adottare per tali attività misure che
contrastino fenomeni di riciclaggio - ai sensi del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le agenzie di recupero
crediti sono assoggettate anche al controllo dell'Ufficio
italiano dei cambi.
La crescita tumultuosa del settore negli anni più recenti
- durante i quali accanto alle agenzie tradizionali si è
assistito alla nascita di soggetti nuovi anch'essi dediti
all'attività di recupero crediti ma non necessariamente
assoggettati a quanto disposto dal citato articolo 115 del
TULPS (società di factoring, finanziarie fiduciarie,
concessionarie per la riscossione dei tributi, broker)
con oltre 30.000 unità di addetti ai lavori - ha evidenziato
l'esigenza di predisporre una regolamentazione moderna ed
efficiente al fine di tutelare da un lato i consumatori e
dall'altro gli stessi professionisti.
Nel rispetto del principio della libera iniziativa
economica privata degli operatori del settore e della libertà
di scelta del consumatore e non essendosi prodotti in Italia
sistemi alternativi a quello degli albi, ordini e collegi
professionali (che, tuttavia, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato invita a limitare ai soli casi di
necessità di tutela di un interesse pubblico tradizionale) si
profila, dunque, l'esigenza di organizzare dei sistemi di
certificazione che rappresentino un marchio di qualità per il
consumatore (sia egli il creditore o il debitore) e che lo
mettano in condizione di scegliere fra professionisti
preparati e rispettosi nel loro operare di un codice
deontologico.
L'associazione di categoria che raccoglie i professionisti
del recupero crediti - UNIREC - ha elaborato, in quest'ottica,
una sorta di "certificato professionale controllato" che
rappresenta un attestato di qualità e non un'abilitazione
all'esercizio della professione al fine di fornire una
corretta informazione agli utenti.
Ovviamente tutto ciò rimane in un ambito strettamente
privatistico dove lo Stato è chiamato solo a verificare il
rispetto delle regole che la categoria si è data; occorre,
d'altro canto, un rapido adeguamento della vigente normativa
agli orientamenti espressi in ambito comunitario di
salvaguardia delle regole della libera concorrenza e del
mercato, di tutela degli interessi degli utenti, nonché di
crescita e di progresso della stessa categoria professionale
in modo da arrivare in tempi brevi ad un mercato sempre più
trasparente ed efficiente.