XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3228




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il recupero crediti in via stragiudiziale è attuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personali; sono garantiti, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione eventualmente coinvolti nella procedura di recupero crediti in via stragiudiziale, per conto terzi.
        2. Ai fini della presente legge:

            a) per impresa di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi si intendono tutte le imprese tenute all'obbligo di iscrizione nel registro presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile con il codice "recupero crediti" e che svolgono per conto terzi l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale;

            b) per attività di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi si intende l'attività di gestione e recupero di crediti insoluti mediante sollecitazione dei debitori e trasmissione delle disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e di rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero;

            c) per agente di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi si intende qualsiasi soggetto, iscritto nell'apposito registro degli agenti esattoriali tenuto dalla questura del luogo ove risiede, che svolge attività di recupero crediti senza vincoli territoriali, allorquando tale attività lo ponga in contatto con il debitore, per conto dell'impresa di recupero dei crediti in via stragiudiziale per conto terzi.
        3. La presente legge si applica a tutti i soggetti che svolgono attività di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi di cui alla lettera b) del comma 2, fatti salvi coloro che possiedono un titolo autonomo per esercitare tale attività.
        4. Le imprese di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi svolgono la loro attività nelle forme societarie di cui al titolo V ed al Titolo VI del libro V del codice civile.


Art. 2.

        1. Il controllo di una società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi o la partecipazione al capitale sociale in misura superiore al 5 per cento, sono interdetti a coloro che:

            a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

            b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per avere violato le leggi tributarie; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque reato non colposo;

            c) sono stati condannati ad una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
        2. Qualora la partecipazione al capitale sociale sia detenuta da una persona giuridica, i requisiti cui al comma l devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, dai preposti, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
        3. Il Ministero dell'interno ha comunque facoltà, anche in caso di soggetti non interdetti ai sensi del comma 1, di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi anche in misura non superiore al 5 per cento.
        4. Spetta agli amministratori delle società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi di procedere alla verifica dei requisiti di cui al comma 1, almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea dei soci, e di escludere dal voto in assemblea coloro che rientrano nelle fattispecie previste al medesimo comma.


Art. 3.

        1. Gli amministratori e i legali rappresentanti delle società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi debbono possedere uno dei seguenti requisiti:

            a) diploma di scuola media superiore;

            b) una esperienza lavorativa di cinque anni nel settore del recupero crediti in via stragiudiziale ovvero della riscossione delle imposte e tasse con incarichi di responsabilità.


Art. 4.

        1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro degli agenti esattoriali tenuto dalla questura del luogo ove risiede, l'agente di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e dichiarare di non essere stato:

            a) sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

            b) condannato con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi;

            c) condannato ad una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

        2. La sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 non preclude, comunque, al Ministero dell'interno di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che intendono iscriversi nell'elenco tenuto presso le questure di cui al medesimo comma.
        3. E' fatto obbligo agli amministratori della società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi, in relazione ai loro compiti di verifica della regolare gestione dell'impresa e della legittimazione dei dipendenti e dei collaboratori subordinati, parasubordinati e autonomi, di verificare l'iscrizione nel registro tenuto presso la questura attestante il possesso del requisito di onorabilità relativamente agli agenti che lavorano per conto dell'impresa. L'agente di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi è tenuto periodicamente a dichiarare il possesso dei requisiti anche mediante autocertificazione.


Art. 5.

        1. L'agente di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi può ricevere mandati professionali di recupero crediti esclusivamente dalle imprese di recupero crediti.


Art. 6.

        1. Le società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi devono dotarsi di un conto corrente bancario o postale nel quale, se non versate direttamente e immediatamente al committente, devono transitare esclusivamente le somme incassate per conto del committente. Tale conto deve essere distinto dai conti dell'impresa.


Art. 7.

        1. Il trattamento dei dati personali finalizzato al recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi effettuato da persone fisiche o da società di recupero non è soggetto all'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, a condizione che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, e fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
        2. Al trattamento dei dati previsto al comma 1 del presente articolo si applicano, in ogni caso, le disposizioni in tema di sicurezza di cui agli articoli 15, 18 e 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.


Art. 8.

        1. Le imprese di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi non possono richiedere ai debitori somme superiori ai costi addebitati ai committenti. E' comunque facoltà delle medesime imprese richiedere ai debitori gli oneri di recupero in osservanza delle norme vigenti.


Art. 9.

        1. Le società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi, al fine esclusivo di adempiere al mandato ricevuto ed esclusa ogni altra finalità economica, possono effettuare ricerche presso le banche dati pubbliche. Le stesse società possono, altresì, richiedere certificati anagrafici senza obbligo di versamento della relativa imposta di bollo, rientrando tali documenti negli atti esenti previsti dalla tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Art. 10.

        1. Le relazioni di inesigibilità del credito rilasciate dalle imprese di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi, al fine di rendere deducibile per l'impresa committente la perdita sul credito medesimo, devono essere redatte secondo i seguenti criteri:

            a) indice cronologico dell'attività svolta;

            b) dati anagrafici e fiscali dell'impresa e dell'agente di recupero crediti inserito nell'apposito registro tenuto dalla questura ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

            c) copia della lettera attestante il ricevimento o l'impossibilità di ricezione per cause non imputabili al mittente, della messa in mora formalizzata dall'impresa di recupero crediti;

            d) dichiarazione del titolare dell'impresa di recupero crediti attestante l'inesigibilità del credito ovvero l'antieconomicità del recupero giudiziale.


Art. 11.

        1. Gli agenti e le imprese di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi, al fine di adempiere al mandato ricevuto, godono delle esenzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.


Art. 12.

        1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3 è differita al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione