XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3228
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il recupero crediti in via stragiudiziale è attuato nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personali; sono garantiti,
altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione eventualmente coinvolti nella procedura di
recupero crediti in via stragiudiziale, per conto terzi.
2. Ai fini della presente legge:
a) per impresa di recupero crediti in via
stragiudiziale per conto terzi si intendono tutte le imprese
tenute all'obbligo di iscrizione nel registro presso le
competenti camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile con
il codice "recupero crediti" e che svolgono per conto terzi
l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale;
b) per attività di recupero crediti in via
stragiudiziale per conto terzi si intende l'attività di
gestione e recupero di crediti insoluti mediante
sollecitazione dei debitori e trasmissione delle disponibilità
finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro
corresponsione di onorari e di rimborsi spese, svolta anche
con l'ausilio degli agenti di recupero;
c) per agente di recupero crediti in via
stragiudiziale per conto terzi si intende qualsiasi soggetto,
iscritto nell'apposito registro degli agenti esattoriali
tenuto dalla questura del luogo ove risiede, che svolge
attività di recupero crediti senza vincoli territoriali,
allorquando tale attività lo ponga in contatto con il
debitore, per conto dell'impresa di recupero dei crediti in
via stragiudiziale per conto terzi.
3. La presente legge si applica a tutti i soggetti che
svolgono attività di recupero crediti in via stragiudiziale
per conto terzi di cui alla lettera b) del comma 2,
fatti salvi coloro che possiedono un titolo autonomo per
esercitare tale attività.
4. Le imprese di recupero crediti in via stragiudiziale
per conto terzi svolgono la loro attività nelle forme
societarie di cui al titolo V ed al Titolo VI del libro V del
codice civile.
Art. 2.
1. Il controllo di una società di recupero crediti in via
stragiudiziale per conto terzi o la partecipazione al capitale
sociale in misura superiore al 5 per cento, sono interdetti a
coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza
irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a
pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme
in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di
pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei
mesi per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V
del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni; alla reclusione per un tempo non
inferiore a un anno per un reati contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per avere violato le leggi tributarie; alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque reato non colposo;
c) sono stati condannati ad una delle pene
indicate alla lettera b) con sentenza che applica la
pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione
del reato.
2. Qualora la partecipazione al capitale sociale sia
detenuta da una persona giuridica, i requisiti cui al comma l
devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore
generale, dai preposti, ovvero dai soggetti che ricoprono
cariche equivalenti.
3. Il Ministero dell'interno ha comunque facoltà, anche in
caso di soggetti non interdetti ai sensi del comma 1, di
valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di
coloro che partecipano al capitale della società di recupero
crediti in via stragiudiziale per conto terzi anche in misura
non superiore al 5 per cento.
4. Spetta agli amministratori delle società di recupero
crediti in via stragiudiziale per conto terzi di procedere
alla verifica dei requisiti di cui al comma 1, almeno una
volta all'anno in occasione dell'assemblea dei soci, e di
escludere dal voto in assemblea coloro che rientrano nelle
fattispecie previste al medesimo comma.
Art. 3.
1. Gli amministratori e i legali rappresentanti delle
società di recupero crediti in via stragiudiziale per conto
terzi debbono possedere uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media superiore;
b) una esperienza lavorativa di cinque anni nel
settore del recupero crediti in via stragiudiziale ovvero
della riscossione delle imposte e tasse con incarichi di
responsabilità.
Art. 4.
1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro degli
agenti esattoriali tenuto dalla questura del luogo ove
risiede, l'agente di recupero crediti in via stragiudiziale
per conto terzi deve essere in possesso di specifici requisiti
di onorabilità e dichiarare di non essere stato:
a) sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) condannato con sentenza irrevocabile, fatti
salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva
per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) condannato ad una delle pene indicate alla
lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
2. La sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 non
preclude, comunque, al Ministero dell'interno di valutare ogni
precedente penale o indagine penale a carico di coloro che
intendono iscriversi nell'elenco tenuto presso le questure di
cui al medesimo comma.
3. E' fatto obbligo agli amministratori della società di
recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi, in
relazione ai loro compiti di verifica della regolare gestione
dell'impresa e della legittimazione dei dipendenti e dei
collaboratori subordinati, parasubordinati e autonomi, di
verificare l'iscrizione nel registro tenuto presso la questura
attestante il possesso del requisito di onorabilità
relativamente agli agenti che lavorano per conto dell'impresa.
L'agente di recupero crediti in via stragiudiziale per conto
terzi è tenuto periodicamente a dichiarare il possesso dei
requisiti anche mediante autocertificazione.
Art. 5.
1. L'agente di recupero crediti in via stragiudiziale per
conto terzi può ricevere mandati professionali di recupero
crediti esclusivamente dalle imprese di recupero crediti.
Art. 6.
1. Le società di recupero crediti in via stragiudiziale
per conto terzi devono dotarsi di un conto corrente bancario o
postale nel quale, se non versate direttamente e
immediatamente al committente, devono transitare
esclusivamente le somme incassate per conto del committente.
Tale conto deve essere distinto dai conti dell'impresa.
Art. 7.
1. Il trattamento dei dati personali finalizzato al
recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi
effettuato da persone fisiche o da società di recupero non è
soggetto all'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni, a condizione che i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione, e fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Al trattamento dei dati previsto al comma 1 del
presente articolo si applicano, in ogni caso, le disposizioni
in tema di sicurezza di cui agli articoli 15, 18 e 36 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Art. 8.
1. Le imprese di recupero crediti in via stragiudiziale
per conto terzi non possono richiedere ai debitori somme
superiori ai costi addebitati ai committenti. E' comunque
facoltà delle medesime imprese richiedere ai debitori gli
oneri di recupero in osservanza delle norme vigenti.
Art. 9.
1. Le società di recupero crediti in via stragiudiziale
per conto terzi, al fine esclusivo di adempiere al mandato
ricevuto ed esclusa ogni altra finalità economica, possono
effettuare ricerche presso le banche dati pubbliche. Le stesse
società possono, altresì, richiedere certificati anagrafici
senza obbligo di versamento della relativa imposta di bollo,
rientrando tali documenti negli atti esenti previsti dalla
tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni.
Art. 10.
1. Le relazioni di inesigibilità del credito rilasciate
dalle imprese di recupero crediti in via stragiudiziale per
conto terzi, al fine di rendere deducibile per l'impresa
committente la perdita sul credito medesimo, devono essere
redatte secondo i seguenti criteri:
a) indice cronologico dell'attività svolta;
b) dati anagrafici e fiscali dell'impresa e
dell'agente di recupero crediti inserito nell'apposito
registro tenuto dalla questura ai sensi dell'articolo 4, comma
1;
c) copia della lettera attestante il ricevimento o
l'impossibilità di ricezione per cause non imputabili al
mittente, della messa in mora formalizzata dall'impresa di
recupero crediti;
d) dichiarazione del titolare dell'impresa di
recupero crediti attestante l'inesigibilità del credito ovvero
l'antieconomicità del recupero giudiziale.
Art. 11.
1. Gli agenti e le imprese di recupero crediti in via
stragiudiziale per conto terzi, al fine di adempiere al
mandato ricevuto, godono delle esenzioni previste dalle
disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali.
Art. 12.
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del
settore, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 4, e dell'articolo 3 è differita al secondo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.