XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3226
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo n. 490 del 1999, individua e classifica
un complesso di beni culturali, mobili ed immobili, che
presentano interesse artistico-storico-culturale,
sottoponendoli ad una procedura di individuazione,
dichiarazione e riconoscimento.
In particolare, va rilevato che i beni immobili
suscettibili di rientrare nella disciplina in materia sono
quelli aventi caratteristiche costitutive di interesse storico
o culturale.
D'altronde ogni normativa vigente che riguarda i beni
culturali - in conformità al dettato costituzionale ove si
parla di tutela e valorizzazione dei beni culturali - fa
riferimento a categorie oggettive di beni in quanto dotate di
caratteristiche costitutive meritevoli di tutela per il loro
interesse artistico-storico-culturale.
Il riferimento si può applicare alle cosiddette "botteghe
storiche" le quali, proprio per le caratteristiche che negli
anni hanno acquisito attraverso attività artistiche o esercizi
commerciali connotati da particolare interesse storico
artistico e tradizionale, possono essere riconducibili alla
categoria dei beni culturali.
In questa ottica debbono essere considerati come,
testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica, ai
sensi dell'articolo 2 del citato testo unico gli antichi
mestieri, le attività artigianali che hanno conservato fino ad
oggi antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da
tradizioni o culture locali che rischiano la scomparsa.
Il richiamo a questa tutela delle "botteghe storiche"
deriva proprio dall'articolo 4 del citato testo unico ove si
prevede la potestà legislativa dello Stato di individuare
altre categorie di "beni culturali in quanto testimonianza
avente valore di civiltà".
Un altro riferimento utile per chiarire le ragioni che
rendono necessaria l'approvazione della presente proposta di
legge va, sempre per analogia, visto nell'articolo 52 del
medesimo testo unico ove si fa riferimento ai noti "studi
d'artista" il cui contenuto in "opere, documenti, cimeli e
simili, è tutelato per il suo storico valore" (addirittura, in
tal caso, se ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del
quale contestualmente si vieta la modificazione della
destinazione d'uso).
Nella proposta di legge vi sono, poi, una serie di
articoli che fanno riferimento non soltanto alle botteghe
d'arte di interesse artistico ma anche, al comma 1, lettera
b), dell'articolo 2, a quegli "esercizi commerciali
connotati da particolare interesse storico, artistico e
tradizionale che esercitano il commercio dei beni culturali e
degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione" di cui
al testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali
e ambientali.
Sempre con l'articolo 2, comma 2, si introduce una deroga
al decreto legislativo n. 114 del 1998 in base alla quale le
botteghe storiche sono escluse dall'applicazione delle
disposizioni vigenti relative al settore del commercio, ivi
comprese le norme sugli orari di vendita e di apertura e di
chiusura.
Inoltre, al comma 3, si propone anche la modifica
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del
1998 introducendo la lettera b-bis) con la quale si
stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto
legislativo non si applicano agli esercizi commerciali,
artigianali ed ai pubblici esercizi connotati da particolare
interesse storico, artistico e tradizionale ovvero che
costituiscono testimonianza storico-culturale e
demo-etno-antropologica.
E' evidente che le botteghe con un esercizio commerciale
nel quale viene esercitato anche un antico mestiere così come
definito dall'articolo 2 della presente proposta di legge
possono essere ricondotte nella categoria dei beni culturali
esclusivamente a condizione che presentino connotazioni
strutturali ed architettoniche ed altri requisiti di
prioritaria valutazione che con l'articolo 4 vengono indicati
nella presenza di architettura d'autore o di elementi
architettonici di pregio nella bottega; nell'esercizio di
un'attività di interesse particolarmente importante per la
tradizione storica cittadina; nella presenza di una
riconosciuta tradizione familiare.
Con l'articolo 4 le botteghe storiche sono sottoposte,
inoltre, al vincolo di una destinazione a garanzia della
continuazione dell'attività.
Con questa proposta di legge in attuazione dell'articolo
118, terzo comma, della Costituzione, sono previste forme
d'intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli
enti locali ai fini dell'individuazione delle "botteghe
storiche e degli antichi mestieri".
Resta sempre ai comuni la potestà di provvedere ad una
relazione annuale del Piano comunale delle botteghe storiche e
di un Piano degli antichi mestieri, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative degli operatori artistici,
artigiani e commerciali.
Con l'articolo 5 si intende istituire presso il Ministero
per i beni e le attività culturali, un Fondo per la tutela e
la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi
mestieri.
I finanziamenti derivanti dal Fondo verranno ripartiti
dalle regioni tra i comuni che ne faranno richiesta secondo i
criteri previsti dal medesimo articolo 5.
Con l'articolo 6 si provvede alla copertura finanziaria
della legge.
Onorevoli colleghi, stiamo vivendo un momento particolare
nel nostro Paese, sia per la salvaguardia di alcune attività
artigianali e commerciali sia per la tutela di quelle antiche
lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni
locali che nel tempo stanno rischiando la scomparsa.
Con la presente proposta di legge riteniamo che la tutela
e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse
artistico e degli antichi mestieri, affidate ad una normativa
statale, possa costituire non soltanto un riconoscimento alla
cultura, alla civiltà ed alla tradizione artistica italiana ma
soprattutto possa essere un contributo alla nostra economia.
Uno strumento per non fare scomparire dalle nostre città ma
anzi salvaguardare, tutelare e valorizzare quelle botteghe e
quei mestieri che meritano una particolare attenzione da parte
del legislatore.