XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3226




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, individua e classifica un complesso di beni culturali, mobili ed immobili, che presentano interesse artistico-storico-culturale, sottoponendoli ad una procedura di individuazione, dichiarazione e riconoscimento.
        In particolare, va rilevato che i beni immobili suscettibili di rientrare nella disciplina in materia sono quelli aventi caratteristiche costitutive di interesse storico o culturale.
        D'altronde ogni normativa vigente che riguarda i beni culturali - in conformità al dettato costituzionale ove si parla di tutela e valorizzazione dei beni culturali - fa riferimento a categorie oggettive di beni in quanto dotate di caratteristiche costitutive meritevoli di tutela per il loro interesse artistico-storico-culturale.
        Il riferimento si può applicare alle cosiddette "botteghe storiche" le quali, proprio per le caratteristiche che negli anni hanno acquisito attraverso attività artistiche o esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico artistico e tradizionale, possono essere riconducibili alla categoria dei beni culturali.
        In questa ottica debbono essere considerati come, testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico gli antichi mestieri, le attività artigianali che hanno conservato fino ad oggi antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o culture locali che rischiano la scomparsa.
        Il richiamo a questa tutela delle "botteghe storiche" deriva proprio dall'articolo 4 del citato testo unico ove si prevede la potestà legislativa dello Stato di individuare altre categorie di "beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà".
        Un altro riferimento utile per chiarire le ragioni che rendono necessaria l'approvazione della presente proposta di legge va, sempre per analogia, visto nell'articolo 52 del medesimo testo unico ove si fa riferimento ai noti "studi d'artista" il cui contenuto in "opere, documenti, cimeli e simili, è tutelato per il suo storico valore" (addirittura, in tal caso, se ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso).
        Nella proposta di legge vi sono, poi, una serie di articoli che fanno riferimento non soltanto alle botteghe d'arte di interesse artistico ma anche, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, a quegli "esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale che esercitano il commercio dei beni culturali e degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione" di cui al testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
        Sempre con l'articolo 2, comma 2, si introduce una deroga al decreto legislativo n. 114 del 1998 in base alla quale le botteghe storiche sono escluse dall'applicazione delle disposizioni vigenti relative al settore del commercio, ivi comprese le norme sugli orari di vendita e di apertura e di chiusura.
        Inoltre, al comma 3, si propone anche la modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 introducendo la lettera b-bis) con la quale si stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto legislativo non si applicano agli esercizi commerciali, artigianali ed ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero che costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica.
        E' evidente che le botteghe con un esercizio commerciale nel quale viene esercitato anche un antico mestiere così come definito dall'articolo 2 della presente proposta di legge possono essere ricondotte nella categoria dei beni culturali esclusivamente a condizione che presentino connotazioni strutturali ed architettoniche ed altri requisiti di prioritaria valutazione che con l'articolo 4 vengono indicati nella presenza di architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio nella bottega; nell'esercizio di un'attività di interesse particolarmente importante per la tradizione storica cittadina; nella presenza di una riconosciuta tradizione familiare.
        Con l'articolo 4 le botteghe storiche sono sottoposte, inoltre, al vincolo di una destinazione a garanzia della continuazione dell'attività.
        Con questa proposta di legge in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, sono previste forme d'intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali ai fini dell'individuazione delle "botteghe storiche e degli antichi mestieri".
        Resta sempre ai comuni la potestà di provvedere ad una relazione annuale del Piano comunale delle botteghe storiche e di un Piano degli antichi mestieri, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori artistici, artigiani e commerciali.
        Con l'articolo 5 si intende istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.
        I finanziamenti derivanti dal Fondo verranno ripartiti dalle regioni tra i comuni che ne faranno richiesta secondo i criteri previsti dal medesimo articolo 5.
        Con l'articolo 6 si provvede alla copertura finanziaria della legge.
        Onorevoli colleghi, stiamo vivendo un momento particolare nel nostro Paese, sia per la salvaguardia di alcune attività artigianali e commerciali sia per la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni locali che nel tempo stanno rischiando la scomparsa.
        Con la presente proposta di legge riteniamo che la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri, affidate ad una normativa statale, possa costituire non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà ed alla tradizione artistica italiana ma soprattutto possa essere un contributo alla nostra economia. Uno strumento per non fare scomparire dalle nostre città ma anzi salvaguardare, tutelare e valorizzare quelle botteghe e quei mestieri che meritano una particolare attenzione da parte del legislatore.




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