XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3226
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica tutela e valorizza le botteghe storiche
di interesse artistico e gli antichi mestieri in attuazione
del secondo comma, lettera s), e del terzo comma
dell'articolo 117 della Costituzione, dichiarandoli beni
culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito
denominato "testo unico".
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni
culturali appartenenti al patrimonio storico ed artistico
nazionale:
a) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte
attività artistiche consistenti nel realizzare creazioni,
produzioni ed opere di elevato valore estetico, ispirate a
forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che
costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica
del Paese, anche con riferimento a zone di affermata ed
intensa produzione artistica, ivi comprese le attività di
restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte,
dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo unico;
b) gli esercizi commerciali connotati da
particolare interesse storico, artistico e tradizionale che
esercitano il commercio dei beni culturali e degli oggetti
d'arte, dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo
unico;
c) ai sensi dell'articolo 2 del testo unico, gli
antichi mestieri e le attività commerciali che hanno
conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione
derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di
scomparire.
2. Alle botteghe storiche di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni vigenti relative al settore del
commercio, ivi comprese le norme sugli orari di vendita, di
apertura e di chiusura.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
"b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai
pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico,
artistico e tradizionale ovvero che costituiscono
testimonianza storico-culturale e
demo-etno-antropologica;".
Art. 3.
(Competenze).
1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della
Costituzione sono attuate forme d'intesa e di coordinamento
fra lo Stato, le regioni e gli enti locali ai fini
dell'individuazione delle botteghe storiche e degli antichi
mestieri definiti all'articolo 2 della presente legge e della
loro dichiarazione come beni culturali, ai sensi e per gli
effetti del testo unico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono un
apposito piano comunale delle botteghe storiche e un apposito
piano comunale degli antichi mestieri, da aggiornare
annualmente. I piani sono redatti recependo e formalizzando le
istanze degli operatori rientranti nell'ambito di applicazione
dei medesimi piani, sentite le rappresentanze delle
confederazioni maggiormente rappresentative del settore
commerciale, artigianale e dell'antiquariato.
Art. 4.
(Requisiti).
1. Sono requisiti che caratterizzano la bottega storica e
gli antichi mestieri:
a) lo svolgimento dell'attività, nella medesima
sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;
b) la presenza di strumenti, apparecchiature,
arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e
storico, nonché l'inventario degli archivi e del
patrimonio;
c) lo svolgimento di un antico mestiere con
tecniche di lavorazione prevalentemente manuali;
d) l'esercizio di una attività commerciale storica
o tradizionale cittadina.
2. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui al
comma 1, dell'articolo 2, sono considerati elementi di
prioritaria valutazione:
a) la collocazione all'interno di un edificio
storico classificato;
b) la presenza di una architettura d'autore o di
elementi architettonici di pregio;
c) la presenza di una riconosciuta
tradizione familiare.
3. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono
sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di
mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio
riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e
nelle suppellettili presenti all'interno della bottega
storica. Lo stesso si applica alle apparecchiature d'epoca e
agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.
Art. 5.
(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi
mestieri).
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali il Fondo nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri
con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno
2002, di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e di 30 milioni di
euro per l'anno 2004. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive
e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi
per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.
2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal
Fondo di cui al comma 1 tra i comuni che ne fanno richiesta
secondo i seguenti criteri:
a) popolazione residente;
b) numero di botteghe storiche e di antichi
mestieri riconosciuti ed inseriti tramite i Piani di cui al
comma 2 dell'articolo 3.
3. Le regioni in accordo con i comuni finanziano progetti
formativi presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai
comuni finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento
ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli
apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono
crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche
locali.
4. I comuni possono accedere al Fondo di cui al comma 1
per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura
e dei gestori delle attività di cui all'articolo 1 volte alla
riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per
l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è
subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché
alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88,
paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.