XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3226




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica tutela e valorizza le botteghe storiche di interesse artistico e gli antichi mestieri in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dichiarandoli beni culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali appartenenti al patrimonio storico ed artistico nazionale:

                a) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nel realizzare creazioni, produzioni ed opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo unico;

                b) gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale che esercitano il commercio dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo unico;

                c) ai sensi dell'articolo 2 del testo unico, gli antichi mestieri e le attività commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire.

        2. Alle botteghe storiche di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni vigenti relative al settore del commercio, ivi comprese le norme sugli orari di vendita, di apertura e di chiusura.
        3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero che costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica;".


Art. 3.

(Competenze).

        1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione sono attuate forme d'intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali ai fini dell'individuazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri definiti all'articolo 2 della presente legge e della loro dichiarazione come beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono un apposito piano comunale delle botteghe storiche e un apposito piano comunale degli antichi mestieri, da aggiornare annualmente. I piani sono redatti recependo e formalizzando le istanze degli operatori rientranti nell'ambito di applicazione dei medesimi piani, sentite le rappresentanze delle confederazioni maggiormente rappresentative del settore commerciale, artigianale e dell'antiquariato.


Art. 4.

(Requisiti).

        1. Sono requisiti che caratterizzano la bottega storica e gli antichi mestieri:

                a) lo svolgimento dell'attività, nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;
                b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

                c) lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali;

                d) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale cittadina.

        2. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui al comma 1, dell'articolo 2, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

                a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

                b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

                c) la presenza di una riconosciuta
tradizione familiare.

        3. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Lo stesso si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.


Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi
mestieri).

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2002, di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e di 30 milioni di euro per l'anno 2004. Il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.
        2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal Fondo di cui al comma 1 tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i seguenti criteri:

                a) popolazione residente;

                b) numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti ed inseriti tramite i Piani di cui al comma 2 dell'articolo 3.

        3. Le regioni in accordo con i comuni finanziano progetti formativi presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.
        4. I comuni possono accedere al Fondo di cui al comma 1 per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui all'articolo 1 volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
        5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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