XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3221
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la legge 16 luglio
1997, n. 230, ha soppresso il Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali, con ciò risolvendo
parte dei problemi che, da tempo, la categoria affrontava,
relativamente agli aspetti legati al trattamento
pensionistico.
Tuttavia è rimasta inalterata la problematica riguardante
i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per
l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a
seguito del venire meno della figura dello spedizioniere
doganale: infatti, in base alla normativa vigente, gli anni
contributivi maturati presso il Fondo e quelli maturati presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono
cumulabili e di conseguenza molti spedizionieri oggi pur
avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi,
non possono godere di un trattamento pensionistico, nonostante
l'età anagrafica avanzata. Peraltro a tale situazione si
aggiunge la crisi del settore, derivata dalla nuova disciplina
europea che, con l'abbattimento delle frontiere
intracomunitarie, ha determinato una pesante flessione della
domanda di lavoro di questa specifica categoria.
La presente proposta di legge costituisce, quindi, un
necessario passaggio legislativo per consentire il
riconoscimento del giusto trattamento pensionistico a
lavoratori non più giovani. Essa interviene pertanto per
riconoscere il trattamento pensionistico di anzianità agli
spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale
istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che hanno
maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme
obbligatorie di previdenza, l'anzianità contributiva ed
anagrafica minima prevista dalla legislazione vigente per
maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità.
Occorre evidenziare che l'intervento legislativo che si
sottopone all'esame dell'Assemblea consentirebbe l'acceso al
lavoro di nuove forze e di fare posto ai giovani che,
attualmente, trovano quei posti ancora preclusi da chi
dovrebbe, con ragione, essere in pensione.
In realtà, si tratta di un numero ristretto di persone - o
meglio di lavoratori - che si sono trovati "a cavallo" fra la
soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali ed il
conseguente passaggio alla gestione da parte dell'INPS di
tutta la categoria. Questo significa che con il tempo, il
problema si risolverà automaticamente per via del
completamento di tale passaggio.
La proposta di legge si compone di due articoli: al comma
1 dell'articolo 1 si prevede che agli spedizionieri doganali
già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22
dicembre 1960, n. 1612, sia riconosciuto il diritto al
trattamento pensionistico di anzianità in presenza di
un'anzianità contributiva minima di 40 anni, ancorché
maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme
obbligatorie di previdenza, ovvero del requisito anagrafico di
58 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni,
computata secondo lo stesso criterio. Il comma 2 fa salva
l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti
dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, mentre il comma 3 chiarisce che il trattamento
pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1 è
erogato dall'INPS, secondo la disciplina di cui all'articolo 3
della legge 16 luglio 1997, n. 230.
L'articolo 2 reca disposizioni di copertura finanziaria
della legge nella redazione delle quali si è proceduto alla
quantificazione dei relativi oneri.
E' auspicabile che la Camera dei deputati approvi al più
presto un provvedimento che introduce una misura di equità e
giustizia sociale, riconoscendo i diritti di lavoratori che
non chiedono altro che il riconoscimento della contribuzione
versata.