XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3221




        Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la legge 16 luglio 1997, n. 230, ha soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, con ciò risolvendo parte dei problemi che, da tempo, la categoria affrontava, relativamente agli aspetti legati al trattamento pensionistico.
        Tuttavia è rimasta inalterata la problematica riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a seguito del venire meno della figura dello spedizioniere doganale: infatti, in base alla normativa vigente, gli anni contributivi maturati presso il Fondo e quelli maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili e di conseguenza molti spedizionieri oggi pur avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi, non possono godere di un trattamento pensionistico, nonostante l'età anagrafica avanzata. Peraltro a tale situazione si aggiunge la crisi del settore, derivata dalla nuova disciplina europea che, con l'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, ha determinato una pesante flessione della domanda di lavoro di questa specifica categoria.
        La presente proposta di legge costituisce, quindi, un necessario passaggio legislativo per consentire il riconoscimento del giusto trattamento pensionistico a lavoratori non più giovani. Essa interviene pertanto per riconoscere il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che hanno maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, l'anzianità contributiva ed anagrafica minima prevista dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità. Occorre evidenziare che l'intervento legislativo che si sottopone all'esame dell'Assemblea consentirebbe l'acceso al lavoro di nuove forze e di fare posto ai giovani che, attualmente, trovano quei posti ancora preclusi da chi dovrebbe, con ragione, essere in pensione.
        In realtà, si tratta di un numero ristretto di persone - o meglio di lavoratori - che si sono trovati "a cavallo" fra la soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali ed il conseguente passaggio alla gestione da parte dell'INPS di tutta la categoria. Questo significa che con il tempo, il problema si risolverà automaticamente per via del completamento di tale passaggio.
        La proposta di legge si compone di due articoli: al comma 1 dell'articolo 1 si prevede che agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sia riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva minima di 40 anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, ovvero del requisito anagrafico di 58 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, computata secondo lo stesso criterio. Il comma 2 fa salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre il comma 3 chiarisce che il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1 è erogato dall'INPS, secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
        L'articolo 2 reca disposizioni di copertura finanziaria della legge nella redazione delle quali si è proceduto alla quantificazione dei relativi oneri.
        E' auspicabile che la Camera dei deputati approvi al più presto un provvedimento che introduce una misura di equità e giustizia sociale, riconoscendo i diritti di lavoratori che non chiedono altro che il riconoscimento della contribuzione versata.




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