XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3221
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo
professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612,
e successive modificazioni, è riconosciuto il diritto al
trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei
seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta
anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso
diverse forme obbligatorie di previdenza;
b) un'anzianità contributiva di almeno
trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla
lettera a), in concorrenza con almeno cinquantotto anni
di età anagrafica.
2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei
requisiti previsti all'articolo 59, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai
sensi del comma 1, lettere a) e b), è erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi
dell'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2002, 6,5 milioni
di euro per l'anno 2003 e 6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.