XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3221




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

                a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

                b) un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a), in concorrenza con almeno cinquantotto anni di età anagrafica.

        2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti previsti all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
        3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2002, 6,5 milioni di euro per l'anno 2003 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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