XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3218
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 163 del 1985, che
istituiva il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rinviava la
regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo a leggi
specifiche mai approvate dal Parlamento. La presente proposta
di legge rappresenta uno strumento normativo di indirizzi e di
princìpi, che mette al centro il ruolo strategico
dell'intervento pubblico nella diffusione e nell'accesso alle
attività dello spettacolo e dunque ai diversi linguaggi
artistici, considerandoli patrimonio culturale della
collettività. Obiettivo della proposta di legge è quello di
dare piena attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della
Costituzione, tenendo conto delle modifiche introdotte al
titolo V della parte seconda, e in questo quadro di
riferimento fissare linee generali di intervento, strumenti
obiettivi, al fine di promuovere pari opportunità di accesso
alla produzione, da parte di tutti gli operatori culturali
organizzati in forme stabili o in forme indipendenti,
valorizzando l'innovazione artistica, la sperimentazione e la
ricerca. Parallelamente la proposta di legge si pone
l'obiettivo di garantire la fruizione dello spettacolo di
diverse tradizioni ed esperienze da parte di tutti i cittadini
attraverso la realizzazione di azioni positive ed interventi
pubblici che delineano una forte politica di welfare per
la cultura. Ciò che proponiamo è una cittadinanza della
cultura legata alla partecipazione, al pluralismo, alla
crescita delle diverse realtà artistiche nazionali,
imprenditoriali e in forma di associazionismo. Sulla base di
questo principio di fondo, la proposta di legge si prefigge di
migliorare e di estendere le possibilità di concorrere alla
programmazione pubblica dello Stato, delle regioni e degli
enti locali. Obiettivo prioritario è quello di delineare un
processo di discontinuità con gli attuali meccanismi di
definizione e di attribuzione delle risorse pubbliche
destinate alle attività dello spettacolo, introducendo
parametri di qualità anche in forma ridefinita, e nuovi
criteri di erogazione delle risorse pubbliche; e al contempo
promuovendo novità rilevanti nel quadro degli interventi
pubblici, quali l'aumento del 5 per cento delle risorse
destinate al FUS e la costituzione di fondi di sostegno:
a) per il recupero, la ristrutturazione e la
riconversione di spazi pubblici da destinare alle attività
dello spettacolo;
b) per la produzione indipendente e
cooperativa.
La capacità di attrarre capitali privati attraverso forme
di defiscalizzazione non può rappresentare il perno della
politica pubblica per la valorizzazione dello spettacolo, ma
può rappresentare una forma di valore aggiunto, da cui è
necessario svincolare criteri di attribuzione delle risorse
che rischiano sempre più di soffocare il pluralismo nella
produzione e nella diffusione dello spettacolo.
Contestualmente, i processi di privatizzazione in corso nel
campo dei beni culturali non garantiscono gli interessi della
collettività e rischiano di progredire verso una pericolosa
mercificazione del patrimonio storico-culturale. E' necessario
quindi rilanciare la funzione strategica del pubblico,
promuovendo quel virtuoso concorso di risorse e di
investimenti fra Stato e regioni, che sappia valorizzare e
coinvolgere le esperienze artistiche più produttive, in
relazione con il territorio, le città, le periferie,
valorizzando in primo luogo la capacità di cooperazione, di
associazione, di rete, fra diverse realtà artistiche e fra
enti pubblici.
Al contempo è fra i princìpi e gli indirizzi della
proposta di legge quello di riconoscere pienamente la
necessità di un investimento sulla formazione ai linguaggi
artistici per i ragazzi e le ragazze, a partire dalla
revisione delle attuali discipline artistiche nei curriculi
scolastici di ogni ordine. Per queste ragioni, promuovere la
diffusione dello spettacolo dal vivo nell'ambito degli
istituti pubblici e delle università è considerato un criterio
cardine per l'erogazione delle risorse pubbliche destinate
alle compagnie, alle associazioni, alle cooperative dello
spettacolo e ai soggetti indipendenti. A tal fine la proposta
di legge istituisce il Centro per lo spettacolo nelle scuole e
nelle università (articolo 7), con lo scopo altresì di
promuovere l'accesso delle scuole e delle università agli
spazi dello spettacolo.
Nell'ambito delle politiche di welfare introdotte
dalla proposta di legge mettiamo in primo piano il diritto
all'accesso per tutti i cittadini e le cittadine, in un
sistema in cui diseguaglianze ed esclusioni basate sul censo
tendono sempre più ad acuirsi e a rappresentare una
limitazione alla fruizione delle manifestazioni culturali. Al
capo III sono introdotti interventi rivolti alla gratuità e
alla definizione di tariffe sociali, e alla riduzione
dell'aliquota IVA al 4 per cento per le attività dello
spettacolo, ma anche per quei prodotti di interesse culturale
(supporti audio visivi, fonografici e multimediali), che
oramai in maniera imprenscindibile sono legati alla produzione
e alla riproduzione delle attività dello spettacolo. Fra le
politiche di welfare sono inserite forme di detrazioni
fiscale per i lavoratori dello spettacolo e modifiche alle
attuali normative sulla previdenza e assistenza. Il capo IV
della proposta di legge prevede, infine, indirizzi per
interventi fiscali da realizzare a favore delle attività
produttive e professionali, quali agevolazioni per iniziative
imprenditoriali giovanili e femminili, compagnie, associazioni
e cooperative dello spettacolo. E, inoltre, nuove misure di
controllo da parte dello Stato della Società italiana degli
autori ed editori, allo scopo di raggiungere un riequilibrio
dell'attuale meccanismo di distribuzione dei proventi a favore
degli iscritti.