XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3218
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Lo spettacolo è bene culturale, libera espressione del
pensiero artistico di donne e di uomini, patrimonio culturale,
storico e artistico della collettività, strumento
indispensabile di crescita civile, diffusione e conoscenza di
culture e di linguaggi artistici.
2. Allo scopo di dare attuazione agli articoli 3, 9 e 33
della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo, la
produzione, la diffusione e la fruizione dello spettacolo dal
vivo da parte di tutti i cittadini, e a garanzia dei diritti
sociali fondamentali realizza azioni positive per assicurare
condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione,
alla produzione e alla diffusione di attività culturali dello
spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze, con
particolare attenzione a nuove produzioni e talenti, nonché
accesso alle professioni artistiche. La Repubblica tutela la
libertà espressiva degli artisti, valorizza l'innovazione
artistica, la sperimentazione e la ricerca, sostiene le
produzioni giovanili e indipendenti, le forme di cooperazione
e di associazione fra diverse realtà artistiche, sostiene
l'educazione e la formazione ai linguaggi artistici
nell'ambito dei curricoli scolastici.
3. Sono considerate attività dello spettacolo dal vivo
quelle che si svolgono alla presenza diretta del pubblico: la
musica, il teatro, la danza, le attività circensi
profondamente rinnovate, lo spettacolo viaggiante e popolare,
lo spettacolo degli artisti di strada e i reading
letterari.
Art. 2.
(Indirizzi per la valorizzazione
dello spettacolo dal vivo).
1. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in
materia di spettacolo, al fine di salvaguardare gli interessi
sociali e culturali della collettività, di valorizzare il
ruolo dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale e
sociale di tutti i cittadini, di sostenere lo sviluppo delle
attività e dei linguaggi artistici nel territorio della
Repubblica. Conseguentemente, la presente legge prevede
interventi pubblici dello Stato e degli enti locali ai sensi
del titolo V della parte seconda della Costituzione, in grado
di garantire, in un quadro di unitarietà della cultura, le
condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà
nell'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione
dello spettacolo, in particolare della contemporaneità, quale
componente fondamentale della cultura, bene universale,
inalienabile e indivisibile.
2. Per il conseguimento degli obiettivi del presente
legge, nel rispetto dei princìpi sanciti all'articolo 1, è
istituita la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza
per lo spettacolo, di seguito denominata "Commissione", con
compiti di definizione degli indirizzi e delle priorità di
intervento sullo spettacolo dal vivo, di vigilanza sul
rispetto dei criteri di assegnazione delle risorse stabiliti
dalla presente legge e di tutela delle libertà delle
espressioni artistiche e creative sancite dalla Costituzione.
La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo.
3. Il Governo, le regioni, le province e i comuni, anche
in forma associata, sulla base degli indirizzi generali di
intervento espressi dalla Commissione concorrono allo sviluppo
della produzione, della distribuzione, della ricerca, della
fruizione dello spettacolo dal vivo attraverso una politica
delle risorse e una programmazione nazionale di interventi
pubblici finalizzate a:
a) valorizzare tutti i linguaggi artistici, nonché
le forme di ricerca e di sperimentazione attraverso il
sostegno di progetti specifici di produzione, di distribuzione
e di rappresentazione di spettacolo dal vivo di realtà
artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in
particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento
al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali
della presente legge;
b) sostenere progetti di autoproduzione
consortile, valorizzando la capacità di associazione fra
diversi soggetti culturali sul territorio nazionale, e le
coproduzioni tra due o più regioni;
c) promuovere giovani artisti e autori che operano
nell'ambito della sperimentazione innovativa e della
ricerca;
d) incentivare il recupero di spazi di uso
pubblico, destinati alla produzione e alla rappresentazione
dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale,
ivi comprese residenze multidisciplinari di gestione pubblica
con sezioni per iniziative di autogestione e di
sperimentazione innovativa;
e) garantire l'educazione e la formazione ai
linguaggi musicali, teatrali e artistici, a partire dalla
revisione delle attuali discipline artistiche nei curricoli
scolastici di ogni ordine;
f) sostenere le attività di spettacolo dal vivo
destinate ai giovani e ai bambini, anche nell'ambito di
attività didattiche scolastiche;
g) promuovere interventi di welfare per la
cultura, attraverso interventi pubblici a favore dell'accesso
alla produzione e alla fruizione di attività e di prodotti
culturali, anche mediante incentivi e interventi fiscali per
gli artisti, defiscalizzazione dei prodotti rivolti ad uso
sociale ed educativo, riduzione dell'aliquota IVA al 4 per
cento sugli spettacoli e sui prodotti di interesse culturale,
creazione di condizioni di diritto di accesso egualitario e
universale;
h) garantire sezioni per le iniziative di
sperimentazione innovativa nelle strutture pubbliche;
i) sostenere le produzioni musicali delle
etichette indipendenti.
Art. 3.
(Compiti delle istituzioni).
1. Gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo
sulla base delle priorità fissate dalla Commissione sono
coordinati a livello nazionale nell'ambito della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata", nell'ambito dei princìpi e degli indirizzi
stabiliti dalla presente legge.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
acquisito il parere della Conferenza unificata, opera il
riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, successive modificazioni, fra
quote di riserva statale destinate a progetti di rilevanza
nazionale, e quote di riserva regionale destinate ai programmi
regionali di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Al fine di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche
destinate allo spettacolo dal vivo, è istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, in concorso con
le regioni, un servizio di monitoraggio sugli obiettivi dei
progetti finanziati dai relativi Fondi statali di cui agli
articoli 4, 5 e 6.
4. In attuazione degli articoli 1 e 2, e nell'ambito di
quanto stabilito dal titolo V della parte seconda della
Costituzione, le regioni:
a) concorrono, nell'ambito della Conferenza
unificata, allo sviluppo della produzione, della
distribuzione, della ricerca e della fruizione dello
spettacolo dal vivo, attraverso la programmazione di
interventi pubblici;
b) attivano presso i competenti assessorati, un
ufficio per il diritto all'accesso ai finanziamenti, con il
compito di istituire elenchi pubblici dei soggetti e delle
reti culturali richiedenti risorse pubbliche;
c) definiscono, in concorso con le province e con
i comuni del proprio territorio, un programma regionale per la
promozione e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo,
sostenendo progetti di produzione, di distribuzione e di
rappresentazione di spettacolo dal vivo, della durata massima
di tre anni, con particolare attenzione alle realtà artistiche
giovanili imprenditoriali o in forma di associazionismo,
nonché ai campi della ricerca e della sperimentazione di tutti
i linguaggi artistici;
d) costituiscono nei propri bilanci un fondo per
lo spettacolo dal vivo. A tale fondo affluiscono le risorse
del FUS destinate allo svolgimento della programmazione
definita nell'ambito dalla Conferenza unificata sulla base dei
programmi regionali. Le regioni concorrono, altresì, con
proprie risorse alla formazione dei fondi di bilancio, per una
quota pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario
derivante dalla programmazione regionale degli interventi per
lo spettacolo dal vivo;
e) svolgono, in concorso con il Ministero per i
beni e le attività culturali, il monitoraggio sul
perseguimento degli obiettivi e dei risultati dei progetti
finanziati sul proprio territorio.
5. I comuni e le province:
a) partecipano alla programmazione regionale degli
interventi per lo spettacolo dal vivo;
b) promuovono e realizzano, nell'ambito del
programma regionale, progetti per il recupero, la
ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici,
strutture, immobili e beni demaniali, da destinare allo
spettacolo dal vivo;
c) svolgono i compiti attinenti alla erogazione
dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ovvero alla
distribuzione e all'esercizio dello spettacolo sul proprio
territorio attraverso i circuiti ed i teatri municipali;
d) concorrono alla programmazione delle residenze
multidisciplinari, in osservanza dei princìpi stabiliti dalla
presente legge;
e) partecipano, anche in forma associata, alla
costituzione e alla gestione di soggetti stabili di spettacolo
dal vivo e di residenze multidisciplinari pubbliche.
6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 5 e al fine di
individuare le priorità della programmazione regionale degli
interventi per lo spettacolo di cui al comma 4, i comuni,
all'interno di una logica partecipativa delle municipalità che
prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle
cittadine e di tutte le realtà territoriali impegnate nel
campo dello spettacolo dal vivo e della cultura, attivano
consultazioni di base e cicli di incontri.
Capo II
STRUMENTI E RISORSE
Art. 4.
(Risorse del Fondo unico per lo spettacolo).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il FUS, per il perseguimento degli obiettivi
di sostegno e di sviluppo di tutti i settori dello spettacolo
dal vivo previsti dalla presente legge, è incrementato
annualmente, in sede di legge finanziaria, del 5 per cento.
L'incremento delle risorse finanziarie da destinare al FUS è
aggiornato in base al tasso di inflazione programmata previsto
per l'anno cui è riferito l'incremento.
2. Le quote del FUS da assegnare alle regioni per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera d), sono definite nell'ambito della Conferenza
unificata in relazione alla programmazione nazionale degli
interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo determinata
secondo i princìpi e gli indirizzi stabiliti dalla presente
legge.
3. La relazione annuale sulla utilizzazione del FUS e
sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui
all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa
alla Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza e alle
competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. La relazione deve
contenere anche i dati dei singoli contributi pubblici
concessi sulla base dei princìpi stabiliti dalla presente
legge, con l'indicazione dell'iniziativa. Le Commissioni
parlamentari esprimono il proprio parere in riferimento alla
realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla
relazione.
4. All'incremento del finanziamento del FUS previsto dal
comma 1 si provvede mediante:
a) l'utilizzo di una quota minima del 10 per cento
dei proventi della Società italiana dagli autori ed editori
(SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio
pubblico;
b) i fondi non ripartibili incassati dalla
SIAE;
c) l'utilizzo dei proventi derivanti dal gioco del
bingo.
Art. 5.
(Fondo per gli spazi pubblici).
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, il Fondo per il recupero, la
ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici,
strutture, immobili e beni demaniali, da destinare alle
attività dello spettacolo da vivo, per la realizzazione di:
a) residenze multidisciplinari di gestione
pubblica;
b) sale teatrali;
c) sale di registrazione e di esecuzione
musicale;
d) laboratori per artisti.
2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati a
progetti di cui sono titolari regioni, province e comuni,
anche in forma associata, allo scopo di:
a) incentivare la riqualificazione di spazi urbani
in disuso per finalità culturali e sociali;
b) sostenere la creazione di una rete di strutture
pubbliche destinate alle attività dello spettacolo, in
particolare delle associazioni, delle cooperative e delle
realtà imprenditoriali giovanili.
3. Il contributo è erogato nella misura del 50 per cento
dell'ammontare complessivo del progetto di cui al comma 2. I
progetti costituiscono parte della programmazione nazionale
degli interventi pubblici per lo spettacolo, realizzata
attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai
quali concorrono i comuni e le province, nell'ambito della
Conferenza unificata, allo scopo di determinare le priorità di
accesso dei progetti ai finanziamenti del Fondo di cui al
comma 1.
Art. 6.
(Fondo per la produzione culturale
indipendente e cooperativa).
1. A sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo è
istituito presso il Ministero per i beni e le attività
culturali, il Fondo per la produzione culturale indipendente e
cooperativa, destinato in particolare alle produzioni
indipendenti e giovanili, con attenzione alle forme di ricerca
e di sperimentazione, e alle forme di integrazione e di
interazione fra le diverse attività dello spettacolo dal vivo,
a cui si accede per progetti a termine, della durata massima
di tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. Le
risorse del Fondo sono gestite dallo Stato in concorso con le
regioni, che, nell'ambito della propria autonomia legislativa
e amministrativa e nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla
presente legge, definiscono un programma regionale di
interventi pubblici.
Art. 7.
(Centro per lo spettacolo nelle scuole
e nelle università).
1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti all'articolo 2,
al fine di promuovere e di sostenere le attività di spettacolo
dal vivo destinate ai giovani e ai bambini, anche nell'ambito
delle attività didattiche scolastiche, è istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo, il Centro per lo
spettacolo nelle scuole e nelle università. Il Centro dispone
di uno specifico finanziamento la cui entità è definita
nell'ambito degli indirizzi generali e delle priorità
stabiliti dalla Commissione, nel limite dei finanziamenti
erogati ai sensi dell'articolo 9.
2. Allo scopo di organizzare gli eventi e le attività
didattiche previsti all'articolo 8, comma 1, lettera b),
è istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo
dal vivo di cui al comma 1, un ufficio di coordinamento, con
una propria rappresentanza decentrata in ciascuna regione, con
il compito di promuovere e distribuire le attività di
spettacolo all'interno delle strutture scolastiche e
universitarie.
Art. 8
(Criteri per l'erogazione delle risorse).
1. Gli interventi pubblici programmati in sede di
Conferenza unificata e la distribuzione delle risorse dei
Fondi statali di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono compiuti
secondo parametri qualitativi, per la valorizzazione delle
realtà artistiche più produttive non necessariamente dotate di
residenza, a sostegno di progetti della durata massima di tre
anni, e sulla base dei seguenti princìpi:
a) capacità di rete e di associazione fra realtà
artistiche organizzate, di artisti e di tecnici della medesima
regione, o di regioni diverse, destinate alla rappresentazione
di spettacoli dal vivo;
b) attività nelle scuole e nelle università, per
la rappresentazione di spettacoli dal vivo, stage,
attività didattiche multidisciplinari e corsi sulla cultura
dello spettacolo;
c) promozione della contemporaneità italiana e
straniera, con particolare riferimento alla sperimentazione
innovativa e alla ricerca nei diversi settori dello spettacolo
dal vivo;
d) sviluppo di soggetti stabili non aventi fini di
lucro i cui utili sono interamente reinvestiti nella propria
attività;
e) diffusione della produzione di spettacolo dal
vivo nazionale all'estero, mediante iniziative di scambi e di
coproduzioni promossi dal Ministero per i beni e le attività
culturali, dalle regioni e dagli enti locali anche in forma
associata.
2. Le compagnie, le associazioni e le cooperative dello
spettacolo, in attività da almeno tre anni e disponibili ad
effettuare in un anno almeno trenta spettacoli all'interno di
istituti scolastici e universitari, possono concorrere
all'ottenimento dei finanziamenti pubblici previsti dalla
presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:
a) statuto che comprovi la costituzione delle
realtà artistiche da almeno tre anni;
b) applicazione delle norme contrattuali,
previdenziali e assistenziali vigenti nelle forme di
assunzione a tempo determinato o indeterminato, di
collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione
occasionale;
c) attività economica rendicontata che attesti la
continuità della produzione artistica da almeno tre anni;
d) produzione di materiali pubblicitari
sull'attività artistica prodotta.
3. L'entità del finanziamento pubblico per uno specifico
progetto è inversamente proporzionale alla disponibilità di
sponsorizzazioni private ad esso destinate.
Art. 9.
(Fonti di finanziamento).
1. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli
5, 6 e 7 si provvede tramite:
a) l'utilizzo dei proventi derivanti allo Stato
dalla vendita dei biglietti delle lotterie;
b) l'utilizzo di una quota minima del 30 per cento
dei proventi del lotto, secondo l'aliquota fissata annualmente
in sede di legge finanziaria;
c) fondi dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della programmazione annuale il Ministero
per i beni e le attività culturali ripartisce le quote
derivanti dalle entrate di cui al comma 1 da destinare agli
interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
Capo III
POLITICHE DI WELFARE
Art. 10.
(Gratuità e condizioni tariffarie ridotte
per l'accesso alle attività culturali).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle loro competenze, sono tenuti a garantire condizioni
tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso alle
manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici,
destinate ai cittadini e alle cittadine a basso reddito, e ai
giovani fino al termine degli studi.
Art. 11.
(Riduzione dell'aliquota IVA).
1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, sulle attività che si
svolgono nell'ambito della cultura e degli audiovisivi, ovvero
sugli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, sui concerti
vocali e strumentali, sugli spettacoli di burattini e di
marionette, sulle mostre ed esposizioni, si applica l'aliquota
IVA al 4 per cento.
2. Sui prodotti di interesse culturale, come definiti al
comma 3, nonchè sulle attività che si svolgono nell'ambito
della cultura e degli audiovisivi, ivi compresi quelli
contrassegnati dal bollo SIAE, si applica l'aliquota IVA al 4
per cento.
3. Per prodotti di interesse culturale si intendono i
supporti audiovisivi, fonografici e multimediali, quali
cassette audio e video, CD, CDROM, DVD, i prodotti
cinematografici e discografici.
4. Sono fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli
in materia di IVA previste da norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Ai teatri con capienza fino a cento posti e agli spazi
riconosciuti, a livello nazionale e locale, come luoghi della
ricerca e della sperimentazione si applica, esclusivamente per
quanto riguarda i diritti d'autore, il 10 per cento dell'IVA
sugli incassi relativi alle attività di cui al comma 1.
Art. 12.
(Detrazioni fiscali per i lavoratori
dello spettacolo).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, agli artisti e ai tecnici professionisti dello
spettacolo è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA
relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento
della loro attività.
Art. 13.
(Previdenza e assistenza).
1. Fatta salva l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il contributo obbligatorio sugli emolumenti ricevuti
per lo svolgimento delle attività di spettacolo è ridotto al
15 per cento.
2. In considerazione della specificità del lavoro
artistico e allo scopo di valorizzare le giornate lavorative
impegnate nelle prove anche di artisti indipendenti da
compagnie e da gruppi stabili, il numero minimo annuo di
giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione è ridotto a cinquanta.
Capo IV
INTERVENTI DI RIFORMA FISCALE
Art. 14.
(Interventi fiscali per le attività
produttive e professionali).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri per i
beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze,
è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme
sulle misure e sugli interventi di riforma fiscale relativi
alle attività produttive e professionali connesse allo
spettacolo dal vivo. Il decreto legislativo è adottato sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) interventi di agevolazione fiscale a favore di
compagnie, di associazioni e di cooperative dello spettacolo
dal vivo;
b) agevolazioni fiscali per iniziative
imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello
spettacolo dal vivo;
c) norme di defiscalizzazione delle erogazioni
liberali compiute da persone fisiche e giuridiche destinate
alla produzione culturale che non abbiano qualità di
sponsor;
d) defiscalizzazione dei prodotti culturali
rivolti ad uso sociale e educativo.
Art. 15.
(Misure di controllo sul diritto di autore).
1. La presente legge dispone nuove misure di controllo da
parte dello Stato nei confronti della SIAE, allo scopo di
provvedere ad un riequilibrio del meccanismo di distribuzione
dei proventi a favore degli iscritti. A tale fine, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le trattenute per i costi di gestione della
SIAE, praticate dalla Società stessa sui diritti percepiti
dagli autori, sono ridotte al 5 per cento. Nel caso in cui
l'ammontare della somma si riveli insufficiente per la
copertura dei costi di gestione, la SIAE può trattenere una
parte dei proventi derivanti dalla rappresentazione e
dall'esecuzione di opere di pubblico dominio, nella misura
esclusivamente legata alla copertura del disavanzo;
b) le somme incassate dalla rappresentazione e
dall'esecuzione di opere di pubblico dominio sono utilizzate
per aumentare le quote destinate al pagamento dei diritti
d'autore ai singoli iscritti e per finanziare il FUS.