XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3215




        Onorevoli Colleghi! - Appare ormai inderogabile e sempre più pressante la necessità di procedere ad un'armonizzazione legislativa a livello europeo per combattere in maniera più efficace il fenomeno della corruzione, che rappresenta una minaccia costante alla preminenza del diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo, dei princìpi di buona amministrazione, di equità e di giustizia sociale e che costituisce, inoltre, un grave rischio per la concorrenza, lo sviluppo economico e la stabilità delle istituzioni democratiche.
        In vista di questa ormai non più sindacabile esigenza, la presente proposta di legge contiene una serie di previsioni normative che hanno la precisa finalità di introdurre una nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio che sia in linea con la Convenzione penale sulla corruzione adottata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999 e contestualmente firmata dall'Italia.
        La Convenzione mira ad individuare in modo univoco e coordinato un'esaustiva serie di fattispecie criminose riconducibili al reato di corruzione, con il preciso obiettivo di migliorare le forme e le modalità di mutua assistenza giudiziaria tra le Parti contraenti attraverso la definizione di un livello minimo di armonizzazione legislativa in tema di incriminazione sia del soggetto corruttore che del corrotto.
        La presente proposta di legge, precipuamente destinata ad ottenere la ratifica e l'esecuzione della citata Convenzione, si pone l'ulteriore obiettivo di introdurre disposizioni normative supplementari che assicurino piena coerenza al nuovo sistema penale e rappresentino, quindi, uno strumento ulteriore di lotta alla corruzione che sarà tanto più efficace quanto più rigorosa, univoca ed integrata sarà la cooperazione internazionale penale in materia.
        I due aspetti più rilevanti della proposta di legge, in quanto costituiscono un'assoluta novità nel nostro ordinamento, hanno ad oggetto la previsione di una forma specifica di corruzione nel settore privato e del traffico d'influenza.
        La prima fattispecie è presa in considerazione in quanto mira ad evitare che vengano falsate le regole della concorrenza e vengano compromessi i princìpi di apertura e di libertà dei mercati, con particolare riferimento alla trasparenza e al buon funzionamento di quello interno. In tale senso il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 22 dicembre 1998 un'azione comune sulla corruzione nel settore privato che prevede l'elaborazione di una politica globale di lotta contro il fenomeno criminoso con l'obiettivo di contribuire a creare un ambiente commerciale esente da corruzione e nella consapevolezza che la fase della prevenzione non è meno importante di quella della repressione.
        La seconda nuova previsione è quella che introduce il reato di traffico d'influenza, a tale scopo novellando l'articolo 346 del codice penale, che prevede la punibilità di chi lasci intendere di poter esercitare un'influenza, reale o supposta, presso un pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio e si faccia dare o promettere denaro o altra utilità quale compenso della propria mediazione.
        Viene infine semplificata la disciplina della materia, eliminando la fattispecie della concussione - con i relativi problemi interpretativi di distinzione da quella della corruzione - e limitando le distinzioni oggi esistenti a quella tra corruzione attiva e corruzione passiva.
        Il testo della proposta di legge si compone di quattordici articoli prevalentemente di modifica al codice penale.
        I primi due articoli autorizzano la ratifica della Convenzione e ne individuano la data di esecuzione.
        L'articolo 3, comma 2, in particolare. prevede l'abrogazione dei reati di concussione, corruzione per un atto d'ufficio, delle circostanze aggravanti, di corruzione in atti giudiziari, ed infine del reato ex articolo 322-bis del codice penale che, come noto, disciplina le ipotesi di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
        L'articolo 5 riformula per intero la disciplina del delitto di corruzione, definita come l'indebita percezione o la accettazione della promessa di denaro o altra utilità da parte del pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio per il compimento, l'omissione, il ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, o per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alle sue qualità o funzioni e ne sancisce l'aumento della pena edittale da quattro a dodici anni. I commi 1 e 2 distinguono, ai soli fini della entità della pena prevista, tra corruzione attiva e passiva. Il comma 3 introduce una particolare circostanza aggravante, nel caso in cui il delitto di corruzione sia commesso da magistrati, militari di carriera, funzionari o agenti di polizia, rappresentanti diplomatici o consolari all'estero. Per questi ultimi la previsione di un aumento della pena, rispetto alla diversa circostanza di un rappresentante diplomatico che sul territorio italiano commetta gli stessi fatti criminosi, è da ricollegare alla "spendita" del potere di rappresentanza del Paese all'estero.
        L'articolo 6 è volto ad inserire nel sistema penale interno la fattispecie del traffico d'influenza, abrogando quella del millantato credito ex articolo 346 del codice penale. La norma sanziona con la reclusione da quattro a dieci anni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici chi, lasciando intendere di poter esercitare un'influenza presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare o promettere quale compenso per la propria mediazione denaro o altra utilità; la sanzione è da due a cinque anni per chi, nell'ipotesi precedente, versi denaro o prometta altra utilità. Laddove l'influenza sia vantata verso magistrati, militari di carriera, funzionari o agenti di polizia, ovvero rappresentanti diplomatici o consolari all'estero, la pena è aumentata fino alla metà.
        Il testo della proposta di legge, all'articolo 7 amplia la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio ricomprendendo, anche se in forma sintetica, il disposto dell'abrogando articolo 322-bis del codice penale e cioè coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa parte o di altre organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali: in quest'ultimo caso è necessario il dolo specifico. L'espressa previsione della fattispecie di corruzione attiva e passiva dei parlamentari nazionali, regionali, locali, stranieri e dei membri delle Assemblee parlamentari internazionali, contenuta nella citata Convenzione del 1999, non trova esplicita corrispondenza nell'articolato della proposta di legge in quanto già l'articolo 357 del codice penale definisce pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
        L'articolo 8 introduce l'articolo 360-bis del codice penale ed individua, quale causa di non punibilità, la denuncia dei delitti di corruzione, traffico d'influenza da parte degli stessi soggetti agenti prima che la notizia di reato sia nota all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del fatto e ponga a disposizione dell'autorità una somma pari a quanto versato in fattispecie di corruzione o traffico d'influenza passiva, o in tale ultima ipotesi, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme od altre utilità trasferite. In tali casi non risulta punibile chi ha commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice civile, al decreto legislativo n. 507 del 1999, all'articolo 3 della legge n. 1383 del 1941, all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, ove aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), del codice penale o commessi in concorso formale con i reati di corruzione o traffico d'influenza quando per questi ultimi si applichi la causa di non punibilità. Il comma 2 prevede che le sanzioni previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, dell'articolo 368 del codice penale, siano raddoppiate quando il delitto di calunnia è stato commesso in una dichiarazione rilevante ai fini delle cause di non punibilità di cui agli articoli 360-bis e 513-quater del medesimo codice.
        L'articolo 9 disciplina la nuova previsione della corruzione nel settore privato (articolo 513-ter del codice penale). La norma punisce chi, dirigendo, lavorando alle dipendenze o prestando la sua opera a favore di un soggetto privato, cioè persona giuridica o impresa individuale, riceva la dazione o la promessa per sé o per un terzo di denaro o altra utilità allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione di un dovere nell'ambito dell'attività d'affari, qualora la condotta produca o possa produrre una distorsione della concorrenza, danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o esecuzione di un contratto. Il concetto di direzione, conformemente a quanto contenuto nell'articolo 5 della già citata azione comune del 1998, si basa sul triplice concetto di: a) potere di rappresentanza; b) autorità di prendere decisioni; c) esercizio del controllo in seno all'ente di diritto privato. Per "violazione di un dovere" è la norma stessa a chiarire il concetto: si tratta di un qualsiasi comportamento sleale idoneo a violare un obbligo legale, normative o istruzioni professionali o contrattuali.
        Alla luce della indefettibile necessità di armonizzazione legislativa a livello europeo, già l'articolo 316-ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 300 del 2000 di ratifica di alcuni Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea ( prima delle modifiche apportate al medesimo Trattato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998) e la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione, ha da un lato completato il sistema di repressione penale delle frodi ai danni dello Stato e delle Comunità europee e, dall'altro, ha introdotto nell'ordinamento interno la responsabilità delle persone giuridiche, per una serie di reati commessi dagli amministratori: detta responsabilità, che la norma definisce ripetutamente amministrativa, viene accertata e sanzionata dal giudice penale, anche in sede di applicazione delle misure cautelari. L'ulteriore passo verso l'integrazione europea non può che essere rappresentato dalla nuova fattispecie di corruzione nel settore privato.
        In ultimo, devono essere escluse dal settore dell'attività d'affari le associazioni non lucrative.
        Il medesimo articolo introduce, inoltre, l'articolo 513-quater del codice penale ed individua, quale causa di non punibilità, la denuncia del reato di corruzione nel settore privato da parte del soggetto agente secondo le stesse modalità di cui all'articolo 360-bis, secondo comma, del medesimo codice.
        L'articolo 10 prevede che dopo i primi due commi dell'articolo 629 del codice penale, che disciplinano il reato di estorsione, sia inserita la previsione secondo la quale si applica la pena da sei a venti anni, e comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quando la violenza o la minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della qualità o dei poteri. E' intenzione del legislatore quella di voler sanzionare più gravemente quei comportamenti rientranti nella abroganda previsione del delitto di concussione.
        L'articolo 11 prevede che il termine di prescrizione per il delitto di corruzione, commesso in relazione ad accertamenti, verifiche o all'esazione di tributi per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, ricominci a decorrere dal momento della consumazione del delitto stesso.
        L'articolo 12 esclude la punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, che, al fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti di corruzione o traffico d'influenza nei confronti di soggetti sottoposti ad indagini, promettano o offrano denaro o altra utilità. Nei casi indicati possono essere ritardati gli atti di arresto, fermo o sequestro. I delitti citati si considerano consumati anche quando l'offerta o la promessa siano state effettuate simultaneamente da ufficiali di polizia giudiziaria o dagli stessi sotto copertura.
        L'articolo 13 detta talune disposizioni di natura processuale; in particolare stabilisce che la competenza per i delitti di corruzione e traffico d'influenza si radichi presso il tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato.
        Con l'articolo 14 si individua la copertura finanziaria, valutata in un milione di euro a decorrere dall'anno 2002, per la partecipazione della Repubblica italiana al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).




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