XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3215
Onorevoli Colleghi! - Appare ormai inderogabile e
sempre più pressante la necessità di procedere ad
un'armonizzazione legislativa a livello europeo per combattere
in maniera più efficace il fenomeno della corruzione, che
rappresenta una minaccia costante alla preminenza del diritto,
della democrazia e dei diritti dell'uomo, dei princìpi di
buona amministrazione, di equità e di giustizia sociale e che
costituisce, inoltre, un grave rischio per la concorrenza, lo
sviluppo economico e la stabilità delle istituzioni
democratiche.
In vista di questa ormai non più sindacabile esigenza, la
presente proposta di legge contiene una serie di previsioni
normative che hanno la precisa finalità di introdurre una
nuova disciplina dei delitti contro la pubblica
amministrazione e contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio che sia in linea con la Convenzione penale sulla
corruzione adottata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999
e contestualmente firmata dall'Italia.
La Convenzione mira ad individuare in modo univoco e
coordinato un'esaustiva serie di fattispecie criminose
riconducibili al reato di corruzione, con il preciso obiettivo
di migliorare le forme e le modalità di mutua assistenza
giudiziaria tra le Parti contraenti attraverso la definizione
di un livello minimo di armonizzazione legislativa in tema di
incriminazione sia del soggetto corruttore che del
corrotto.
La presente proposta di legge, precipuamente destinata ad
ottenere la ratifica e l'esecuzione della citata Convenzione,
si pone l'ulteriore obiettivo di introdurre disposizioni
normative supplementari che assicurino piena coerenza al nuovo
sistema penale e rappresentino, quindi, uno strumento
ulteriore di lotta alla corruzione che sarà tanto più efficace
quanto più rigorosa, univoca ed integrata sarà la cooperazione
internazionale penale in materia.
I due aspetti più rilevanti della proposta di legge, in
quanto costituiscono un'assoluta novità nel nostro
ordinamento, hanno ad oggetto la previsione di una forma
specifica di corruzione nel settore privato e del traffico
d'influenza.
La prima fattispecie è presa in considerazione in quanto
mira ad evitare che vengano falsate le regole della
concorrenza e vengano compromessi i princìpi di apertura e di
libertà dei mercati, con particolare riferimento alla
trasparenza e al buon funzionamento di quello interno. In tale
senso il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 22
dicembre 1998 un'azione comune sulla corruzione nel settore
privato che prevede l'elaborazione di una politica globale di
lotta contro il fenomeno criminoso con l'obiettivo di
contribuire a creare un ambiente commerciale esente da
corruzione e nella consapevolezza che la fase della
prevenzione non è meno importante di quella della
repressione.
La seconda nuova previsione è quella che introduce il
reato di traffico d'influenza, a tale scopo novellando
l'articolo 346 del codice penale, che prevede la punibilità di
chi lasci intendere di poter esercitare un'influenza, reale o
supposta, presso un pubblico ufficiale od incaricato di un
pubblico servizio e si faccia dare o promettere denaro o altra
utilità quale compenso della propria mediazione.
Viene infine semplificata la disciplina della materia,
eliminando la fattispecie della concussione - con i relativi
problemi interpretativi di distinzione da quella della
corruzione - e limitando le distinzioni oggi esistenti a
quella tra corruzione attiva e corruzione passiva.
Il testo della proposta di legge si compone di quattordici
articoli prevalentemente di modifica al codice penale.
I primi due articoli autorizzano la ratifica della
Convenzione e ne individuano la data di esecuzione.
L'articolo 3, comma 2, in particolare. prevede
l'abrogazione dei reati di concussione, corruzione per un atto
d'ufficio, delle circostanze aggravanti, di corruzione in atti
giudiziari, ed infine del reato ex articolo 322-bis del
codice penale che, come noto, disciplina le ipotesi di
peculato, concussione, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
L'articolo 5 riformula per intero la disciplina del
delitto di corruzione, definita come l'indebita percezione o
la accettazione della promessa di denaro o altra utilità da
parte del pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico
servizio per il compimento, l'omissione, il ritardo di un atto
del suo ufficio o servizio, o per il compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alle
sue qualità o funzioni e ne sancisce l'aumento della pena
edittale da quattro a dodici anni. I commi 1 e 2 distinguono,
ai soli fini della entità della pena prevista, tra corruzione
attiva e passiva. Il comma 3 introduce una particolare
circostanza aggravante, nel caso in cui il delitto di
corruzione sia commesso da magistrati, militari di carriera,
funzionari o agenti di polizia, rappresentanti diplomatici o
consolari all'estero. Per questi ultimi la previsione di un
aumento della pena, rispetto alla diversa circostanza di un
rappresentante diplomatico che sul territorio italiano
commetta gli stessi fatti criminosi, è da ricollegare alla
"spendita" del potere di rappresentanza del Paese
all'estero.
L'articolo 6 è volto ad inserire nel sistema penale
interno la fattispecie del traffico d'influenza, abrogando
quella del millantato credito ex articolo 346 del codice
penale. La norma sanziona con la reclusione da quattro a dieci
anni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici chi,
lasciando intendere di poter esercitare un'influenza presso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si
faccia dare o promettere quale compenso per la propria
mediazione denaro o altra utilità; la sanzione è da due a
cinque anni per chi, nell'ipotesi precedente, versi denaro o
prometta altra utilità. Laddove l'influenza sia vantata verso
magistrati, militari di carriera, funzionari o agenti di
polizia, ovvero rappresentanti diplomatici o consolari
all'estero, la pena è aumentata fino alla metà.
Il testo della proposta di legge, all'articolo 7 amplia la
nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico
servizio ricomprendendo, anche se in forma sintetica, il
disposto dell'abrogando articolo 322-bis del codice
penale e cioè coloro che esercitano funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali di cui
l'Italia fa parte o di altre organizzazioni pubbliche
internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a
sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali: in quest'ultimo caso è necessario il dolo
specifico. L'espressa previsione della fattispecie di
corruzione attiva e passiva dei parlamentari nazionali,
regionali, locali, stranieri e dei membri delle Assemblee
parlamentari internazionali, contenuta nella citata
Convenzione del 1999, non trova esplicita corrispondenza
nell'articolato della proposta di legge in quanto già
l'articolo 357 del codice penale definisce pubblico ufficiale
chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
L'articolo 8 introduce l'articolo 360-bis del codice
penale ed individua, quale causa di non punibilità, la
denuncia dei delitti di corruzione, traffico d'influenza da
parte degli stessi soggetti agenti prima che la notizia di
reato sia nota all'autorità e comunque entro sei mesi dalla
commissione del fatto e ponga a disposizione dell'autorità una
somma pari a quanto versato in fattispecie di corruzione o
traffico d'influenza passiva, o in tale ultima ipotesi,
fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme od altre
utilità trasferite. In tali casi non risulta punibile chi ha
commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice
civile, al decreto legislativo n. 507 del 1999, all'articolo 3
della legge n. 1383 del 1941, all'articolo 4 della legge n.
659 del 1981, ove aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2),
del codice penale o commessi in concorso formale con i reati
di corruzione o traffico d'influenza quando per questi ultimi
si applichi la causa di non punibilità. Il comma 2 prevede che
le sanzioni previste dai commi primo, secondo e terzo, prima
parte, dell'articolo 368 del codice penale, siano raddoppiate
quando il delitto di calunnia è stato commesso in una
dichiarazione rilevante ai fini delle cause di non punibilità
di cui agli articoli 360-bis e 513-quater del
medesimo codice.
L'articolo 9 disciplina la nuova previsione della
corruzione nel settore privato (articolo 513-ter del
codice penale). La norma punisce chi, dirigendo, lavorando
alle dipendenze o prestando la sua opera a favore di un
soggetto privato, cioè persona giuridica o impresa
individuale, riceva la dazione o la promessa per sé o per un
terzo di denaro o altra utilità allo scopo di compiere od
omettere un atto in violazione di un dovere nell'ambito
dell'attività d'affari, qualora la condotta produca o possa
produrre una distorsione della concorrenza, danni economici
all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta
aggiudicazione o esecuzione di un contratto. Il concetto di
direzione, conformemente a quanto contenuto nell'articolo 5
della già citata azione comune del 1998, si basa sul triplice
concetto di: a) potere di rappresentanza; b)
autorità di prendere decisioni; c) esercizio del
controllo in seno all'ente di diritto privato. Per "violazione
di un dovere" è la norma stessa a chiarire il concetto: si
tratta di un qualsiasi comportamento sleale idoneo a violare
un obbligo legale, normative o istruzioni professionali o
contrattuali.
Alla luce della indefettibile necessità di armonizzazione
legislativa a livello europeo, già l'articolo 316-ter
del codice penale, introdotto dalla legge n. 300 del 2000 di
ratifica di alcuni Atti internazionali elaborati in base
all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea ( prima
delle modifiche apportate al medesimo Trattato dal Trattato di
Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998) e la convenzione
OCSE sulla lotta alla corruzione, ha da un lato completato il
sistema di repressione penale delle frodi ai danni dello Stato
e delle Comunità europee e, dall'altro, ha introdotto
nell'ordinamento interno la responsabilità delle persone
giuridiche, per una serie di reati commessi dagli
amministratori: detta responsabilità, che la norma definisce
ripetutamente amministrativa, viene accertata e sanzionata dal
giudice penale, anche in sede di applicazione delle misure
cautelari. L'ulteriore passo verso l'integrazione europea non
può che essere rappresentato dalla nuova fattispecie di
corruzione nel settore privato.
In ultimo, devono essere escluse dal settore dell'attività
d'affari le associazioni non lucrative.
Il medesimo articolo introduce, inoltre, l'articolo
513-quater del codice penale ed individua, quale causa
di non punibilità, la denuncia del reato di corruzione nel
settore privato da parte del soggetto agente secondo le stesse
modalità di cui all'articolo 360-bis, secondo comma, del
medesimo codice.
L'articolo 10 prevede che dopo i primi due commi
dell'articolo 629 del codice penale, che disciplinano il reato
di estorsione, sia inserita la previsione secondo la quale si
applica la pena da sei a venti anni, e comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici, quando la violenza o la minaccia
è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio con abuso della qualità o dei poteri. E'
intenzione del legislatore quella di voler sanzionare più
gravemente quei comportamenti rientranti nella abroganda
previsione del delitto di concussione.
L'articolo 11 prevede che il termine di prescrizione per
il delitto di corruzione, commesso in relazione ad
accertamenti, verifiche o all'esazione di tributi per ottenere
l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni
amministrative, ricominci a decorrere dal momento della
consumazione del delitto stesso.
L'articolo 12 esclude la punibilità degli ufficiali di
polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o
dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12
del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, che, al fine di
acquisire elementi di prova in ordine a delitti di corruzione
o traffico d'influenza nei confronti di soggetti sottoposti ad
indagini, promettano o offrano denaro o altra utilità. Nei
casi indicati possono essere ritardati gli atti di arresto,
fermo o sequestro. I delitti citati si considerano consumati
anche quando l'offerta o la promessa siano state effettuate
simultaneamente da ufficiali di polizia giudiziaria o dagli
stessi sotto copertura.
L'articolo 13 detta talune disposizioni di natura
processuale; in particolare stabilisce che la competenza per i
delitti di corruzione e traffico d'influenza si radichi presso
il tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della
provincia in cui è stato commesso il reato.
Con l'articolo 14 si individua la copertura finanziaria,
valutata in un milione di euro a decorrere dall'anno 2002, per
la partecipazione della Repubblica italiana al Gruppo di Stati
contro la corruzione (GRECO).