XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3215
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ratifica di atto internazionale).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione penale sulla corruzione fra gli
Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati
firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
Art. 2.
(Esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore in conformità all'articolo 32 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
(Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 160 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Il corso della prescrizione è altresì interrotto quando è
stato commesso un delitto di corruzione per ottenere
l'occultamento od il mancato perseguimento di un reato. Il
termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento
della consumazione del delitto di corruzione. Non si applica
il limite di cui al terzo comma".
2. Gli articoli 317, 318, 319-bis, 319-ter e
322-bis del codice penale sono abrogati.
3. Al primo comma dell'articolo 317-bis del codice
penale, le parole: "per i reati di cui agli articoli 314 e
317" sono sostituite dalle seguenti: "per il reato di cui
all'articolo 314".
Art. 4.
(Istigazione alla corruzione).
1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 322. - (Istigazione alla corruzione).-
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a
un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato in
relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto
del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto
contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in
relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua
attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da
parte di un privato in relazione al compimento, all'omissione
o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al
compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del
servizio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue
funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni".
Art. 5.
(Corruzione).
1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 319. - (Corruzione passiva).- Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che
indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra
utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento,
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o
servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri
dell'ufficio o del servizio, o comunque in relazione alla sua
qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici".
2. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 320. - (Corruzione attiva).- Chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio il denaro o altra utilità nei casi di cui
all'articolo 319, è punito con la reclusione da tre a otto
anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
3. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 321. - (Circostanza aggravante).- Se il fatto
di cui all'articolo 319 è commesso da un magistrato, un
militare di carriera, un funzionario o agente di polizia, un
rappresentante diplomatico o consolare all'estero, la pena
prevista dal medesimo articolo è aumentata.
Nei casi di cui all'articolo 320, qualora il denaro a
l'altra utilità siano promessi o dati a una delle persone
indicate al primo comma la pena è aumentata".
4. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 323-bis.- (Circostanza attenuante).-
Se i fatti previsti dagli articoli 319 e 320 sono di
particolare tenuità, le pene ivi previste sono diminuite fino
alla metà e la condanna importa la interdizione temporanea dai
pubblici uffici".
Art. 6.
(Traffico d'influenza).
1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 346 - (Traffico d'influenza).- Chiunque
vantando credito o influenza, reale o supposta, presso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio,
ovvero adducendo di doverne comprare il favore o di doverne
soddisfare le richieste si fa dare o promettere per sé o per
altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta la consegna o
la promessa quale compenso per la propria mediazione o quale
remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, è punito con la reclusione da quattro a
dieci anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
Chi nell'ipotesi di cui al primo comma versa o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a
cinque anni.
Qualora l'influenza sia vantata verso una delle persone
indicate nell'articolo 321 ovvero una di tali persone sia
reputata o indicata quale destinataria del denaro o altra
utilità, le pene previste dai commi primo e secondo sono
aumentate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
323-bis".
Art. 7.
(Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico
servizio).
1. All'articolo 357 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge
penale, le persone che esercitano:
1) funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di
organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa
parte;
2) funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali nell'ambito di altre organizzazioni
pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni
economiche internazionali".
2. All'articolo 358 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli
effetti della legge penale, le persone che esercitano:
1) attività corrispondenti a quelle degli incaricati di
un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di
organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa
parte;
2) attività corrispondenti a quelle degli incaricati di
un pubblico servizio nell'ambito di altre organizzazioni
pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni
economiche internazionali".
Art. 8.
(Causa di non punibilità).
1. Dopo l'articolo 360 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 360-bis.- (Causa di non punibilità).-
Non è punibile chi ha commesso i delitti di cui agli articoli
319, 320 e 346 qualora, prima che la notizia di reato sia nota
all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del
fatto, spontaneamente lo denuncia, fornendo indicazioni utili
all'individuazione degli altri responsabili e ponendo
irrevocabilmente a disposizione dell'autorità una somma pari a
quanto ricevuto in fattispecie di corruzione o traffico
d'influenza passivi, ovvero, qualora abbia trasferito ad altri
in tutto o in parte quanto ricevuto, fornisca indicazioni
utili al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nei casi previsti dal primo comma non è punibile chi ha
commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice
civile, all'articolo 3 della legge 9 maggio 1941, n. 1383, e
successive modificazioni, all'articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ove aggravati ai
sensi dell'articolo 61, n. 2), ovvero commessi in concorso
formale ai sensi dell'articolo 81, primo comma, con i reati di
cui al primo comma del presente articolo, quando per questi
ultimi si applichi la causa di non punibilità".
2. All'articolo 368 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima
parte, sono raddoppiate quando il delitto è stato commesso in
una dichiarazione rilevante agli effetti delle cause di non
punibilità di cui agli articoli 360-bis e
513-quater".
Art. 9.
(Corruzione nel settore privato).
1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 513-ter.- (Corruzione nel settore
privato).- Chiunque, dirigendo un ente di diritto privato,
lavorando alle dipendenze dello stesso o comunque prestando la
sua opera a favore dello stesso, riceve per sé o per un terzo
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, allo scopo di
compiere od omettere un atto in violazione di un dovere,
nell'ambito di un'attività d'affari, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si
intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una
violazione di un obbligo legale, di normative professionali o
di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito
dell'attività dell'ente.
Alla stessa pena soggiace chi dà o promette denaro o altra
utilità nei casi indicati al primo comma.
Nei casi di speciale tenuità si applica la pena della
multa da duemila a cinquemila euro.
Il fatto è punibile ove la condotta produca o possa
produrre una distorsione della concorrenza nell'ambito del
mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche
attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta
esecuzione di un contratto.
Art. 513-quater.- (Causa di non punibilità).
- Non è punibile chi ha commesso i delitti di cui all'articolo
513-ter qualora, prima che la notizia di reato sia nota
all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del
reato, spontaneamente lo denuncia, fornendo indicazioni utili
all'individuazione degli altri responsabili e ponendo
irrevocabilmente a disposizione dell'autorità una somma pari a
quanto ricevuto in fattispecie di corruzione passiva, ovvero,
qualora abbia trasferito ad altri in tutto o in parte quanto
ricevuto, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme
o altre utilità trasferite.
Nei casi previsti dal primo comma non è punibile chi ha
commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice
civile, e al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ove
aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), ovvero commessi in
concorso formale ai sensi dell'articolo 81, primo comma, con i
reati di cui al citato primo comma del presente articolo,
quando per questi ultimi si applichi la causa di non
punibilità e sempre che pongano a disposizione o consentano il
sequestro delle utilità ricavate dai reati indicati".
Art. 10.
(Estorsione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un
pubblico servizio).
1. All'articolo 629 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando
la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della
qualità o dei poteri. In ogni caso si applica la pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
Art. 11.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari
connessi al delitto di corruzione).
1. Quando sia stato commesso un delitto di corruzione in
relazione ad accertamenti, verifiche o comunque all'esazione
di tributi o per ottenere l'occultamento o il mancato
perseguimento di violazioni amministrative, il termine di
prescrizione per le somme dovute a pubbliche amministrazioni
ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del
predetto delitto.
2. L'accertamento è rinnovato o emesso nel termine di sei
mesi dalla sentenza di condanna anche non definitiva.
Art. 12.
(Attività di contrasto).
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria
della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali
e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione
o di traffico d'influenza nei confronti di persone già
sottoposte ad indagine per tali reati, promettono ovvero
offrono denaro od altra utilità.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria
della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali
e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione
o di traffico d'influenza, simulano di accettare, direttamente
o per interposta persona, la promessa o la consegna di denaro
o altra utilità, anche attribuendosi la qualità di altro
pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.
3. Nei casi indicati dai commi 1 e 2 possono essere
ritardati gli atti di arresto, di fermo o di sequestro.
4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e del ritardo
degli atti di cui al comma 3 deve essere data immediata
notizia all'autorità giudiziaria, la quale può, con decreto
motivato, differire il sequestro, il fermo o l'esecuzione di
misura di custodia cautelare fino alla conclusione delle
indagini preliminari, impartendo le necessarie istruzioni per
la prosecuzione delle attività sotto copertura.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i delitti di cui
agli articoli 319 e 346, primo comma, del codice penale, si
considerano consumati anche nel caso in cui l'offerta o la
promessa sia stata simulatamente effettuata da ufficiali di
polizia giudiziaria direttamente o per interposta persona e
sia stata accettata. I delitti di cui agli articoli 320 e 346,
secondo comma, del codice penale, si considerano consumati
anche quando l'offerta o la promessa di denaro sia stata
effettuata da ufficiali di polizia giudiziaria sotto copertura
e questi direttamente o per interposta persona ne abbiano
simulato l'accettazione.
Art. 13.
(Norme processuali).
1. Le funzioni di pubblico ministero nelle indagini
preliminari e nei procedimenti di primo grado nei procedimenti
per i delitti di cui agli articoli 319, 320 e 346 del codice
penale, sono esercitate dai magistrati della procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario avente sede nel
capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato.
2. Quando si tratta di procedimenti per i delitti di cui
agli articoli 319, 320 e 346 del codice penale, le funzioni di
giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un
magistrato del tribunale ordinario avente sede nel capoluogo
della provincia in cui è stato commesso il reato.
Art. 14.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla partecipazione della
Repubblica italiana al gruppo di Stati contro la corruzione
(GRECO) di cui agli articoli 24 e 33 della Convenzione di cui
all'articolo 1, valutato in un milione di euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.