XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3215




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ratifica di atto internazionale).

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.


Art. 2.

(Esecuzione).

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 32 della Convenzione stessa.


Art. 3.

(Modifiche al codice penale).

        1. All'articolo 160 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il corso della prescrizione è altresì interrotto quando è stato commesso un delitto di corruzione per ottenere l'occultamento od il mancato perseguimento di un reato. Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Non si applica il limite di cui al terzo comma".

        2. Gli articoli 317, 318, 319-bis, 319-ter e 322-bis del codice penale sono abrogati.

        3. Al primo comma dell'articolo 317-bis del codice penale, le parole: "per i reati di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per il reato di cui all'articolo 314".

Art. 4.

(Istigazione alla corruzione).

        1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 322. - (Istigazione alla corruzione).- Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
        Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".


Art. 5.

(Corruzione).

        1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 319. - (Corruzione passiva).- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
        2. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 320. - (Corruzione attiva).- Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità nei casi di cui all'articolo 319, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

        3. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 321. - (Circostanza aggravante).- Se il fatto di cui all'articolo 319 è commesso da un magistrato, un militare di carriera, un funzionario o agente di polizia, un rappresentante diplomatico o consolare all'estero, la pena prevista dal medesimo articolo è aumentata.
        Nei casi di cui all'articolo 320, qualora il denaro a l'altra utilità siano promessi o dati a una delle persone indicate al primo comma la pena è aumentata".

        4. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 323-bis.- (Circostanza attenuante).- Se i fatti previsti dagli articoli 319 e 320 sono di particolare tenuità, le pene ivi previste sono diminuite fino alla metà e la condanna importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici".


Art. 6.

(Traffico d'influenza).

        1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 346 - (Traffico d'influenza).- Chiunque vantando credito o influenza, reale o supposta, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o di doverne soddisfare le richieste si fa dare o promettere per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta la consegna o la promessa quale compenso per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
        Chi nell'ipotesi di cui al primo comma versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
        Qualora l'influenza sia vantata verso una delle persone indicate nell'articolo 321 ovvero una di tali persone sia reputata o indicata quale destinataria del denaro o altra utilità, le pene previste dai commi primo e secondo sono aumentate.
        Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 323-bis".


Art. 7.

(Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico
servizio).

        1. All'articolo 357 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale, le persone che esercitano:

            1) funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa parte;

            2) funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di altre organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

        2. All'articolo 358 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale, le persone che esercitano:
            1) attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa parte;

            2) attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altre organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".


Art. 8.

(Causa di non punibilità).

        1. Dopo l'articolo 360 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 360-bis.- (Causa di non punibilità).- Non è punibile chi ha commesso i delitti di cui agli articoli 319, 320 e 346 qualora, prima che la notizia di reato sia nota all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denuncia, fornendo indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e ponendo irrevocabilmente a disposizione dell'autorità una somma pari a quanto ricevuto in fattispecie di corruzione o traffico d'influenza passivi, ovvero, qualora abbia trasferito ad altri in tutto o in parte quanto ricevuto, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
        Nei casi previsti dal primo comma non è punibile chi ha commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice civile, all'articolo 3 della legge 9 maggio 1941, n. 1383, e successive modificazioni, all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ove aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), ovvero commessi in concorso formale ai sensi dell'articolo 81, primo comma, con i reati di cui al primo comma del presente articolo, quando per questi ultimi si applichi la causa di non punibilità".
        2. All'articolo 368 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono raddoppiate quando il delitto è stato commesso in una dichiarazione rilevante agli effetti delle cause di non punibilità di cui agli articoli 360-bis e 513-quater".


Art. 9.

(Corruzione nel settore privato).

        1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 513-ter.- (Corruzione nel settore privato).- Chiunque, dirigendo un ente di diritto privato, lavorando alle dipendenze dello stesso o comunque prestando la sua opera a favore dello stesso, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione di un dovere, nell'ambito di un'attività d'affari, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
        Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
        Alla stessa pena soggiace chi dà o promette denaro o altra utilità nei casi indicati al primo comma.
        Nei casi di speciale tenuità si applica la pena della multa da duemila a cinquemila euro.
        Il fatto è punibile ove la condotta produca o possa produrre una distorsione della concorrenza nell'ambito del mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione di un contratto.

        Art. 513-quater.- (Causa di non punibilità). - Non è punibile chi ha commesso i delitti di cui all'articolo 513-ter qualora, prima che la notizia di reato sia nota all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del reato, spontaneamente lo denuncia, fornendo indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e ponendo irrevocabilmente a disposizione dell'autorità una somma pari a quanto ricevuto in fattispecie di corruzione passiva, ovvero, qualora abbia trasferito ad altri in tutto o in parte quanto ricevuto, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
        Nei casi previsti dal primo comma non è punibile chi ha commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice civile, e al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ove aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), ovvero commessi in concorso formale ai sensi dell'articolo 81, primo comma, con i reati di cui al citato primo comma del presente articolo, quando per questi ultimi si applichi la causa di non punibilità e sempre che pongano a disposizione o consentano il sequestro delle utilità ricavate dai reati indicati".


Art. 10.

(Estorsione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un
pubblico servizio).

        1. All'articolo 629 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della qualità o dei poteri. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici".


Art. 11.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari
connessi al delitto di corruzione).

        1. Quando sia stato commesso un delitto di corruzione in relazione ad accertamenti, verifiche o comunque all'esazione di tributi o per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, il termine di prescrizione per le somme dovute a pubbliche amministrazioni ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del predetto delitto.
        2. L'accertamento è rinnovato o emesso nel termine di sei mesi dalla sentenza di condanna anche non definitiva.


Art. 12.

(Attività di contrasto).

        1. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione o di traffico d'influenza nei confronti di persone già sottoposte ad indagine per tali reati, promettono ovvero offrono denaro od altra utilità.
        2. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione o di traffico d'influenza, simulano di accettare, direttamente o per interposta persona, la promessa o la consegna di denaro o altra utilità, anche attribuendosi la qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.
        3. Nei casi indicati dai commi 1 e 2 possono essere ritardati gli atti di arresto, di fermo o di sequestro.
        4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e del ritardo degli atti di cui al comma 3 deve essere data immediata notizia all'autorità giudiziaria, la quale può, con decreto motivato, differire il sequestro, il fermo o l'esecuzione di misura di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari, impartendo le necessarie istruzioni per la prosecuzione delle attività sotto copertura.
        5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i delitti di cui agli articoli 319 e 346, primo comma, del codice penale, si considerano consumati anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia stata simulatamente effettuata da ufficiali di polizia giudiziaria direttamente o per interposta persona e sia stata accettata. I delitti di cui agli articoli 320 e 346, secondo comma, del codice penale, si considerano consumati anche quando l'offerta o la promessa di denaro sia stata effettuata da ufficiali di polizia giudiziaria sotto copertura e questi direttamente o per interposta persona ne abbiano simulato l'accettazione.


Art. 13.

(Norme processuali).

        1. Le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 319, 320 e 346 del codice penale, sono esercitate dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato.
        2. Quando si tratta di procedimenti per i delitti di cui agli articoli 319, 320 e 346 del codice penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato.


Art. 14.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dalla partecipazione della Repubblica italiana al gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) di cui agli articoli 24 e 33 della Convenzione di cui all'articolo 1, valutato in un milione di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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