XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3212
Onorevoli Colleghi! - L'avvio della previdenza
complementare costituisce, anche per il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia, un passaggio indispensabile
per mitigare gli inevitabili effetti riduttivi della riforma
introdotta nel sistema pensionistico obbligatorio di base.
In tale contesto, l'articolo 26, comma 20, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ha ampliato per il personale del
cosiddetto "Comparto sicurezza e difesa" le procedure di
negoziazione e di concertazione, comprendendo anche la
disciplina del trattamento di fine rapporto nonché
l'istituzione di forme pensionistiche complementari.
I successivi provvedimenti di negoziazione e di
concertazione, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e
al biennio economico 1998-1999, hanno stabilito all'articolo
40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254, e all'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, i contenuti della
concertazione previdenziale.
La presente proposta di legge è finalizzata ad aprire
ufficialmente la concertazione previdenziale per dare modo
anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di istituire uno o più fondi pensione nell'ambito del Comparto
sicurezza e difesa.
Nella proposta di legge è stata, peraltro, inserita una
disposizione che prevede la cessazione della contribuzione in
favore delle casse ufficiali e sottufficiali. La presenza di
tali istituti, infatti, caratterizzati dall'obbligatorietà
della contribuzione male si concilia con la previdenza
complementare che, come noto, è volontaria per espresso
dettato legislativo.
In particolare:
"a) l'articolo 1 è volto a istituire, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, forme di
previdenza complementare con le procedure di concertazione
previste nei confronti del personale del Comparto sicurezza e
difesa;
b) l'articolo 2 prevede la cessazione, a decorrere
dal 1^ giugno 2003, della contribuzione obbligatoria in favore
delle casse ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e
dell'Arma dei carabinieri. I diritti acquisiti dal personale,
prescindendo dal maturato diritto alla pensione, sono
corrisposti all'atto del collocamento in quiescenza sulla base
del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo
lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione
alle casse, comprensivo della tredicesima mensilità e
incrementato di un importo calcolato con le modalità di
rivalutazione previste dall'articolo 2120 del codice civile.
Tali oneri, unitamente ai patrimoni delle relative casse sono
posti a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), presso il
quale è istituita una apposita evidenza contabile;
c) l'articolo 3 è una norma transitoria che
permette al personale in servizio di continuare a versare i
contributi previsti alle casse fino alla data in cui uno o più
fondi pensione saranno effettivamente operativi nell'ambito
del Comparto sicurezza e difesa;
d) l'articolo 4 rinvia alle procedure di
concertazione la definizione delle modalità, nonché dei
criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione alla
legge.