XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3212




        Onorevoli Colleghi! - L'avvio della previdenza complementare costituisce, anche per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, un passaggio indispensabile per mitigare gli inevitabili effetti riduttivi della riforma introdotta nel sistema pensionistico obbligatorio di base.
        In tale contesto, l'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ampliato per il personale del cosiddetto "Comparto sicurezza e difesa" le procedure di negoziazione e di concertazione, comprendendo anche la disciplina del trattamento di fine rapporto nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari.
        I successivi provvedimenti di negoziazione e di concertazione, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, hanno stabilito all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, i contenuti della concertazione previdenziale.
        La presente proposta di legge è finalizzata ad aprire ufficialmente la concertazione previdenziale per dare modo anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di istituire uno o più fondi pensione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.
        Nella proposta di legge è stata, peraltro, inserita una disposizione che prevede la cessazione della contribuzione in favore delle casse ufficiali e sottufficiali. La presenza di tali istituti, infatti, caratterizzati dall'obbligatorietà della contribuzione male si concilia con la previdenza complementare che, come noto, è volontaria per espresso dettato legislativo.
        In particolare:

            "a) l'articolo 1 è volto a istituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, forme di previdenza complementare con le procedure di concertazione previste nei confronti del personale del Comparto sicurezza e difesa;

                b) l'articolo 2 prevede la cessazione, a decorrere dal 1^ giugno 2003, della contribuzione obbligatoria in favore delle casse ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. I diritti acquisiti dal personale, prescindendo dal maturato diritto alla pensione, sono corrisposti all'atto del collocamento in quiescenza sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse, comprensivo della tredicesima mensilità e incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione previste dall'articolo 2120 del codice civile. Tali oneri, unitamente ai patrimoni delle relative casse sono posti a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), presso il quale è istituita una apposita evidenza contabile;

                c) l'articolo 3 è una norma transitoria che permette al personale in servizio di continuare a versare i contributi previsti alle casse fino alla data in cui uno o più fondi pensione saranno effettivamente operativi nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa;

                d) l'articolo 4 rinvia alle procedure di concertazione la definizione delle modalità, nonché dei criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione alla legge.




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