XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3212




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme per la costituzione delle forme di previdenza
complementare).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.


Art. 2.

(Passaggio del patrimonio e dell'obbligo di contribuzione
a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica).

        1. 1. A decorrere dal 1^ giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e successive modificazioni, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, nonché delle casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 3 della presente legge.
        2. Gli oneri relativi ai trattamenti da corrispondere al personale all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse di cui al comma 1, comprensivo della tredicesima mensilità e incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica presso il quale è istituita una apposita evidenza contabile, alla quale sono imputati i patrimoni delle citate casse.


Art. 3.

(Norme transitorie).

        1. In attesa dell'istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dall'articolo 1, il personale iscritto alle casse di cui all'articolo 2, comma 1, può, previa domanda da presentare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuare a usufruire del vigente regime contributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data nella quale uno o più fondi pensione complementare saranno operativi, con facoltà di revoca anticipata.


Art. 4.

(Modalità di attuazione).

        1. Nell'ambito delle procedure di concertazione di cui all'articolo 1 sono, altresì, previsti le modalità nonché i criteri organizzativi e gestionali per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.



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