XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3212
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme per la costituzione delle forme di previdenza
complementare).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, forme di previdenza complementare per il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Art. 2.
(Passaggio del patrimonio e dell'obbligo di contribuzione
a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica).
1. 1. A decorrere dal 1^ giugno 2003 ha termine la
contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali
dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930,
n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14
giugno 1934, n. 1015, e alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e
successive modificazioni, del Fondo di previdenza
sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, nonché delle
casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22
giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933,
n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2
giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e
successive modificazioni, fatta salva la facoltà prevista
dall'articolo 3 della presente legge.
2. Gli oneri relativi ai trattamenti da corrispondere al
personale all'atto del collocamento in quiescenza, valutando
le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione
e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di
cessazione della contribuzione alle casse di cui al comma 1,
comprensivo della tredicesima mensilità e incrementato di un
importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui
all'articolo 2120 del codice civile, sono a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica presso il quale è istituita una
apposita evidenza contabile, alla quale sono imputati i
patrimoni delle citate casse.
Art. 3.
(Norme transitorie).
1. In attesa dell'istituzione di forme di previdenza
complementare, da realizzare in favore del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze
di polizia, a conclusione dei procedimenti di concertazione
previsti dall'articolo 1, il personale iscritto alle casse di
cui all'articolo 2, comma 1, può, previa domanda da presentare
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, continuare a usufruire del vigente regime contributivo
senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la
data nella quale uno o più fondi pensione complementare
saranno operativi, con facoltà di revoca anticipata.
Art. 4.
(Modalità di attuazione).
1. Nell'ambito delle procedure di concertazione di cui
all'articolo 1 sono, altresì, previsti le modalità nonché i
criteri organizzativi e gestionali per l'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge.