XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3211
Onorevoli Colleghi! - Il comma 3 dell'articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il
2001), ha previsto che "a decorrere dall'anno 2002, ai
lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74
per cento o ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è
riconosciuto, a loro richiesta per ogni anno di servizio
presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero
cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è
riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di
contribuzione figurativa".
In seguito all'entrata in vigore di tale norma sia
l'INPDAP (con informativa n. 75 del 27 dicembre 2001) che
l'INPS (con circolari n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16
maggio 2002) diramando le disposizioni operative e applicative
della norma citata, hanno disatteso la volontà del legislatore
e lo spirito della legge, nella parte in cui asseriscono e
dispongono alle loro strutture che il calcolo dei due mesi di
contribuzione figurativa va effettuato soltanto sul servizio
prestato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità e non
dall'inizio della carriera lavorativa.
Sembra chiaro invece che la norma non ha stabilito che
devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi
di lavoro svolto in concomitanza con il requisito sanitario
richiesto.
Se così fosse il legislatore l'avrebbe espressamente
esplicitato ed invece di "(...) per ogni anno di servizio
prestato presso (...)" si sarebbe espresso "(...) per ogni
anno di servizio prestato, in concomitanza del requisito
sanitario, presso (...)".
D'altronde lo spirito della norma punta a tutelare il
lavoratore dipendente che, ad un certo momento della propria
vita, ha riportato menomazioni, fisiche e patologie, tali da
comportare un alto grado di invalidità e penalizzarlo
fortemente rispetto agli altri lavoratori consentendo allo
stesso lavoratore di raggiungere il diritto alla prestazione
pensionistica, qualche anno prima rispetto ad un lavoratore
ancora fisicamente integro.
Va infine chiarito, per una omogeneità dei comportamenti
fra gli istituti previdenziali, che la contribuzione
figurativa deve incidere non solo per il raggiungimento del
diritto alla pensione ma anche in relazione alla
determinazione della misura della stessa.
Su questa problematica il proponente ha presentato il 29
gennaio 2002 un'interrogazione a risposta scritta al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (si veda alle l'allegato
B della seduta del 30 gennaio 2002 pagine 2575 e 2576), per la
quale ad oggi non è stata data alcuna risposta.
Pertanto, al fine di evitare che si continui ad applicare
in maniera difforme la norma oggetto della presente proposta
di legge, tenuto conto altresì dell'attesa che la norma aveva
suscitato nei lavoratori portatori di un alto grado
d'invalidità, a favore dei quali va previsto un beneficio
realmente ed interamente fruibile, con la presente proposta di
legge si intende dare l'interpretazione autentica della citata
disposizione nel senso che ai lavoratori dipendenti che si
trovano nelle condizioni d'invalidità previste dal comma 3
dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 deve essere
concessa una maggiorazione contributiva di due mesi per ogni
anno di lavoro effettivamente prestato, fino ad un massimo di
sessanta mesi, a partire dalla carriera lavorativa e
prescindendo dalla data in cui è stato riconosciuto loro lo
stato d'invalidità.
La suddetta maggiorazione contributiva è utile non solo
per il diritto alla prestazione pensionistica ma anche ai fini
della determinazione della misura della stessa.