XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3211




        Onorevoli Colleghi! - Il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), ha previsto che "a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
        In seguito all'entrata in vigore di tale norma sia l'INPDAP (con informativa n. 75 del 27 dicembre 2001) che l'INPS (con circolari n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16 maggio 2002) diramando le disposizioni operative e applicative della norma citata, hanno disatteso la volontà del legislatore e lo spirito della legge, nella parte in cui asseriscono e dispongono alle loro strutture che il calcolo dei due mesi di contribuzione figurativa va effettuato soltanto sul servizio prestato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità e non dall'inizio della carriera lavorativa.
        Sembra chiaro invece che la norma non ha stabilito che devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il requisito sanitario richiesto.
        Se così fosse il legislatore l'avrebbe espressamente esplicitato ed invece di "(...) per ogni anno di servizio prestato presso (...)" si sarebbe espresso "(...) per ogni anno di servizio prestato, in concomitanza del requisito sanitario, presso (...)".
        D'altronde lo spirito della norma punta a tutelare il lavoratore dipendente che, ad un certo momento della propria vita, ha riportato menomazioni, fisiche e patologie, tali da comportare un alto grado di invalidità e penalizzarlo fortemente rispetto agli altri lavoratori consentendo allo stesso lavoratore di raggiungere il diritto alla prestazione pensionistica, qualche anno prima rispetto ad un lavoratore ancora fisicamente integro.
        Va infine chiarito, per una omogeneità dei comportamenti fra gli istituti previdenziali, che la contribuzione figurativa deve incidere non solo per il raggiungimento del diritto alla pensione ma anche in relazione alla determinazione della misura della stessa.
        Su questa problematica il proponente ha presentato il 29 gennaio 2002 un'interrogazione a risposta scritta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (si veda alle l'allegato B della seduta del 30 gennaio 2002 pagine 2575 e 2576), per la quale ad oggi non è stata data alcuna risposta.
        Pertanto, al fine di evitare che si continui ad applicare in maniera difforme la norma oggetto della presente proposta di legge, tenuto conto altresì dell'attesa che la norma aveva suscitato nei lavoratori portatori di un alto grado d'invalidità, a favore dei quali va previsto un beneficio realmente ed interamente fruibile, con la presente proposta di legge si intende dare l'interpretazione autentica della citata disposizione nel senso che ai lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni d'invalidità previste dal comma 3 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 deve essere concessa una maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, fino ad un massimo di sessanta mesi, a partire dalla carriera lavorativa e prescindendo dalla data in cui è stato riconosciuto loro lo stato d'invalidità.
        La suddetta maggiorazione contributiva è utile non solo per il diritto alla prestazione pensionistica ma anche ai fini della determinazione della misura della stessa.




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