XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3211
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si interpreta nel senso che il beneficio
contributivo ivi previsto a favore dei lavoratori sordomuti di
cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché
degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata
riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o
ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, è riconosciuto a
prescindere dalla data di riconoscimento della citata
percentuale di invalidità ed è riferito alla intera vita
lavorativa del soggetto beneficiario.
2. La disposizione di cui al comma 1 si interpreta altresì
nel senso che la maggiorazione contributiva è riconosciuta ai
fini sia del diritto che della misura della prestazione
pensionistica.