XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3209




        Onorevoli Colleghi! - La legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) recepisce le dichiarazioni di tutte le forze istituzionali in favore dell'associazionismo e del volontariato. Essa stabilisce che le attività delle associazioni che si ispirano agli ideali del volontariato, svolgendo la loro attività senza scopo di lucro, rappresentano una risorsa economicamente e socialmente utile ed importante per l'intera comunità, rappresentano l'impegno nei vari campi sociali, della cultura, dello sport, del tempo libero con il solo fine di far crescere e di aiutare tutti i soggetti presenti sul territorio ed in particolare rivolgono il loro sostegno e la loro assistenza a categorie di persone disagiate o emarginate.
        Chi sceglie di operare all'interno di queste associazioni offre il proprio sacrificio e si adopera con disinteresse per la realizzazione concreta e il sempre maggiore sviluppo dell'associazionismo; questa è la più spontanea e libera forma di aggregazionismo degli individui. Si tratta sicuramente di un nobile esempio dell'impegno di cittadini nella compagine sociale.
        Purtroppo, allo stato attuale della legislazione anche queste associazioni sono costrette a corrispondere alla SIAE i diritti di autore per le esecuzioni realizzate a favore dei loro associati, tuttavia dato il carattere privo di lucro delle iniziative stesse, questo obbligo si profila come eccessivamente gravoso e sproporzionato in relazione allo spirito con cui gli organizzatori operano. E' anche da considerare che le associazioni di cui si parla possono essere considerate come cerchie private equiparate a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 633 del 1941 (famiglia, convitto, scuola, luoghi di ricovero), le quali vengono espressamente esonerate dal contributo alla SIAE. A questo proposito è opportuno ricordare una sentenza della Sezione III del Consiglio di Stato in data 12 novembre 1960, nella quale si sostiene che, in relazione all'articolo 15 della legge n. 633 del 1941, la "cerchia ordinaria della famiglia deve essere intesa non come nucleo familiare in senso stretto, cioè come gruppo di persone legate da vincolo di parentela o di consanguineità, o abitanti in una stessa casa, ma come complesso di persone legate all'ambito della famiglia, sia pure per ragioni di semplice amicizia e partecipanti di solito alle riunioni della famiglia stessa, per consuetudini di vita e per stretti rapporti di dimestichezza. Quando ricorrono questi caratteri la riunione deve ritenersi non pubblica (...)".
        Si ritiene, quindi, che il contributo da corrispondere alla SIAE nei casi suddetti rappresenti un ostacolo ingiusto e vessatorio all'attività svolta dagli enti e dalle associazioni di volontariato che, con disinteresse, si impegnano per assistere i più deboli e per reperire i fondi per scopi benefici.
        Per questa ragione, è doveroso da parte del Parlamento, sostenere tale impegno e proporre con questo provvedimento l'abolizione dell'obbligo che grava sulle categorie di cui sopra, adeguando in tal modo la normativa allo spirito della legge n. 266 del 1991 e modificandola alla luce delle nuove realtà associative e di servizio tipiche dell'età moderna.




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