XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3209
Onorevoli Colleghi! - La legge-quadro sul volontariato
(legge 11 agosto 1991, n. 266) recepisce le dichiarazioni di
tutte le forze istituzionali in favore dell'associazionismo e
del volontariato. Essa stabilisce che le attività delle
associazioni che si ispirano agli ideali del volontariato,
svolgendo la loro attività senza scopo di lucro, rappresentano
una risorsa economicamente e socialmente utile ed importante
per l'intera comunità, rappresentano l'impegno nei vari campi
sociali, della cultura, dello sport, del tempo libero con il
solo fine di far crescere e di aiutare tutti i soggetti
presenti sul territorio ed in particolare rivolgono il loro
sostegno e la loro assistenza a categorie di persone disagiate
o emarginate.
Chi sceglie di operare all'interno di queste associazioni
offre il proprio sacrificio e si adopera con disinteresse per
la realizzazione concreta e il sempre maggiore sviluppo
dell'associazionismo; questa è la più spontanea e libera forma
di aggregazionismo degli individui. Si tratta sicuramente di
un nobile esempio dell'impegno di cittadini nella compagine
sociale.
Purtroppo, allo stato attuale della legislazione anche
queste associazioni sono costrette a corrispondere alla SIAE i
diritti di autore per le esecuzioni realizzate a favore dei
loro associati, tuttavia dato il carattere privo di lucro
delle iniziative stesse, questo obbligo si profila come
eccessivamente gravoso e sproporzionato in relazione allo
spirito con cui gli organizzatori operano. E' anche da
considerare che le associazioni di cui si parla possono essere
considerate come cerchie private equiparate a quelle di cui al
comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 633 del 1941
(famiglia, convitto, scuola, luoghi di ricovero), le quali
vengono espressamente esonerate dal contributo alla SIAE. A
questo proposito è opportuno ricordare una sentenza della
Sezione III del Consiglio di Stato in data 12 novembre 1960,
nella quale si sostiene che, in relazione all'articolo 15
della legge n. 633 del 1941, la "cerchia ordinaria della
famiglia deve essere intesa non come nucleo familiare in senso
stretto, cioè come gruppo di persone legate da vincolo di
parentela o di consanguineità, o abitanti in una stessa casa,
ma come complesso di persone legate all'ambito della famiglia,
sia pure per ragioni di semplice amicizia e partecipanti di
solito alle riunioni della famiglia stessa, per consuetudini
di vita e per stretti rapporti di dimestichezza. Quando
ricorrono questi caratteri la riunione deve ritenersi non
pubblica (...)".
Si ritiene, quindi, che il contributo da corrispondere
alla SIAE nei casi suddetti rappresenti un ostacolo ingiusto e
vessatorio all'attività svolta dagli enti e dalle associazioni
di volontariato che, con disinteresse, si impegnano per
assistere i più deboli e per reperire i fondi per scopi
benefici.
Per questa ragione, è doveroso da parte del Parlamento,
sostenere tale impegno e proporre con questo provvedimento
l'abolizione dell'obbligo che grava sulle categorie di cui
sopra, adeguando in tal modo la normativa allo spirito della
legge n. 266 del 1991 e modificandola alla luce delle nuove
realtà associative e di servizio tipiche dell'età moderna.