XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3209




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Non è, inoltre, considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera da parte degli istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri sociali per disabili, per giovani e per altre categorie sociali, formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente dalla pubblica amministrazione, nonché delle associazioni culturali o di volontariato, purché destinate, per queste ultime, ai soli soci o invitati, e sempre che non sussistano scopi di lucro".


Art. 2.

        1. Il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Agli autori non spetta alcun compenso da parte delle categorie di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 15".


Art. 3.

        1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può concedere permessi per l'utilizzazione gratuita delle opere, qualora l'utilizzazione delle stesse avvenga nel corso di manifestazioni organizzate e svolte nei casi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
        2. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 223, è adeguata a quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo.



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