XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3209
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non è, inoltre, considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera da parte degli
istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri
sociali per disabili, per giovani e per altre categorie
sociali, formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente
dalla pubblica amministrazione, nonché delle associazioni
culturali o di volontariato, purché destinate, per queste
ultime, ai soli soci o invitati, e sempre che non sussistano
scopi di lucro".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Agli autori non spetta alcun compenso da parte delle
categorie di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo
15".
Art. 3.
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può
concedere permessi per l'utilizzazione gratuita delle opere,
qualora l'utilizzazione delle stesse avvenga nel corso di
manifestazioni organizzate e svolte nei casi di cui ai commi
secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941,
n. 633.
2. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, dello
statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1995, n. 223, è adeguata a quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo.