XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3208




        Onorevoli Colleghi! - A seguito della stipula avvenuta a Parigi il 10 settembre 1947 del Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l'Italia, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 1947, ed in particolar modo dei commi 1 e 2 dell'articolo 19, i cittadini italiani nati e residenti nei territori che, già facenti parte dello Stato italiano, furono ceduti alla Jugoslavia in virtù del medesimo Trattato, persero la cittadinanza italiana nel momento in cui divennero - automaticamente, anche in assenza di una spontanea ed esplicita presa di posizione in tale senso - cittadini "dello Stato subentrante".
        Con l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("Nuove norme sulla cittadinanza"), il legislatore attribuì il diritto di optare per la cittadinanza italiana anche a coloro che l'avevano perduta ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 (per aver spontaneamente acquisito una cittadinanza straniera ed aver stabilito all'estero la propria residenza ovvero per aver rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana dopo aver acquistato involontariamente una cittadinanza straniera).
        Con una circolare interpretativa del 1993 (protocollo n. K 601 del 28 settembre 1993), il Ministero dell'interno - preso atto, fra l'altro, dell'orientamento assunto al riguardo dalla Cassazione (Cassazione civile, sentenza n. 764 del 1963) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1660 del 1990 e parere n. 209 del 1979) - precisò che fra i titolari del diritto di opzione previsto dall'articolo 17 dovevano intendersi ricompresi anche tutti i soggetti che, essendo in grado di dimostrare l'appartenenza al gruppo etnico di lingua e di cultura italiane, risultavano nati e residenti nei territori (già facenti parte dello Stato italiano) ceduti alla Repubblica jugoslava (e successivamente alle neo costituite Repubbliche di Slovenia e di Croazia) a seguito della stipula del Trattato di pace di Parigi.
        Allo stesso tempo, il Ministero dell'interno riconobbe la medesima facoltà anche ai connazionali che fossero nati e risiedessero nei territori - anche questi già facenti parte dello Stato italiano - che erano stati fatti oggetto del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
        Per tali categorie di connazionali, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana venne limitato sotto un duplice punto di vista:

                a) introducendo - in via normativa - un termine decadenziale (due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1997) entro cui gli aventi diritto avrebbero dovuto presentare una specifica dichiarazione;

                b) prevedendo - in via interpretativa - che tale diritto spettasse solo ai nati prima del 15 settembre 1947, data di entrata in vigore del Trattato di pace di Parigi.

        Tali limiti risultano iniqui.
        Il primo, in quanto con la generalizzata previsione di un siffatto termine decadenziale non è stata attribuita la dovuta considerazione agli eventi che, in quel periodo (metà degli anni 1990), stavano caratterizzando la scena politica dei Paesi dell'ex Jugoslavia.
        Nel mentre, invero, entrava in vigore la nuova disciplina italiana sulla cittadinanza (febbraio 1992), era già in atto la disgregazione della Repubblica jugoslava con la conseguente nascita delle attuali Repubbliche di Slovenia e di Croazia.
        E' intuibile come, in un siffatto contesto storico e politico, la diffusione delle "informazioni" utili al riacquisto della cittadinanza italiana risultasse particolarmente pregiudicata e come, al contempo, sull'argomento venissero fornite - ad arte - interpretazioni erronee.
        Il secondo, in quanto comportante (in assenza, lo si ribadisce, del benché minimo appiglio normativo):

            1) una discriminazione fondata esclusivamente sulla data di nascita;

            2) una sostanziale abolizione del (pur generalmente riconosciuto) principio dello ius sanguinis;

            3) due ulteriori elementi di discriminazione, posto che, da un lato, i figli minorenni (nati pertanto - vista l'entrata in vigore della nuova normativa - dopo il 1974 e, quindi, ben 17 anni dopo la stipula del Trattato di pace) degli aventi diritto potevano divenire cittadini italiani solo qualora il rispettivo genitore avesse presentato, nei termini previsti, una precisa opzione in tale senso e, dall'altro, veniva disconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana di tutti coloro che, pur appartenendo appieno al nostro gruppo etnico, ebbero la "sventura" di nascere fra il 1948 ed il 1974.
        L'artificiosità e l'iniquità insite in tali limitazioni sono state, peraltro, riconosciute in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 8844/01 del 21 novembre 2001) con la quale è stata, fra l'altro, evidenziata la necessità di una modifica integrativa della vigente normativa nell'ottica del doveroso riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per tutti coloro che mostrino di essere di lingua e di cultura italiane, di fare conseguentemente parte del gruppo etnico italiano e di essere discendenti da famiglie di ceppo italiano.
        Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene doveroso presentare una proposta di legge che ripristini i diritti primari dei connazionali che, nonostante il difficile, se non drammatico, contesto in cui hanno vissuto, hanno conservato e conservano tuttora la propria identità italiana ed hanno impiegato e continuano tuttora ad impiegare quotidianamente ed istituzionalmente la lingua italiana, mantenendone la cultura.




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