XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3208
Onorevoli Colleghi! - A seguito della stipula avvenuta
a Parigi il 10 settembre 1947 del Trattato di pace tra le
Potenze alleate e associate e l'Italia, reso esecutivo dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430
del 1947, ed in particolar modo dei commi 1 e 2 dell'articolo
19, i cittadini italiani nati e residenti nei territori che,
già facenti parte dello Stato italiano, furono ceduti alla
Jugoslavia in virtù del medesimo Trattato, persero la
cittadinanza italiana nel momento in cui divennero -
automaticamente, anche in assenza di una spontanea ed
esplicita presa di posizione in tale senso - cittadini "dello
Stato subentrante".
Con l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
("Nuove norme sulla cittadinanza"), il legislatore attribuì il
diritto di optare per la cittadinanza italiana anche a coloro
che l'avevano perduta ai sensi degli articoli 8 e 12 della
legge n. 555 del 1912 (per aver spontaneamente acquisito una
cittadinanza straniera ed aver stabilito all'estero la propria
residenza ovvero per aver rinunciato espressamente alla
cittadinanza italiana dopo aver acquistato involontariamente
una cittadinanza straniera).
Con una circolare interpretativa del 1993 (protocollo n. K
601 del 28 settembre 1993), il Ministero dell'interno - preso
atto, fra l'altro, dell'orientamento assunto al riguardo dalla
Cassazione (Cassazione civile, sentenza n. 764 del 1963) e dal
Consiglio di Stato (sentenza n. 1660 del 1990 e parere n. 209
del 1979) - precisò che fra i titolari del diritto di opzione
previsto dall'articolo 17 dovevano intendersi ricompresi anche
tutti i soggetti che, essendo in grado di dimostrare
l'appartenenza al gruppo etnico di lingua e di cultura
italiane, risultavano nati e residenti nei territori (già
facenti parte dello Stato italiano) ceduti alla Repubblica
jugoslava (e successivamente alle neo costituite Repubbliche
di Slovenia e di Croazia) a seguito della stipula del Trattato
di pace di Parigi.
Allo stesso tempo, il Ministero dell'interno riconobbe la
medesima facoltà anche ai connazionali che fossero nati e
risiedessero nei territori - anche questi già facenti parte
dello Stato italiano - che erano stati fatti oggetto del
Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
Per tali categorie di connazionali, tuttavia, il
riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana venne
limitato sotto un duplice punto di vista:
a) introducendo - in via normativa - un termine
decadenziale (due anni dalla data di entrata in vigore della
legge n. 91 del 1992, successivamente prorogato sino al 31
dicembre 1997) entro cui gli aventi diritto avrebbero dovuto
presentare una specifica dichiarazione;
b) prevedendo - in via interpretativa - che tale
diritto spettasse solo ai nati prima del 15 settembre 1947,
data di entrata in vigore del Trattato di pace di Parigi.
Tali limiti risultano iniqui.
Il primo, in quanto con la generalizzata previsione di un
siffatto termine decadenziale non è stata attribuita la dovuta
considerazione agli eventi che, in quel periodo (metà degli
anni 1990), stavano caratterizzando la scena politica dei
Paesi dell'ex Jugoslavia.
Nel mentre, invero, entrava in vigore la nuova disciplina
italiana sulla cittadinanza (febbraio 1992), era già in atto
la disgregazione della Repubblica jugoslava con la conseguente
nascita delle attuali Repubbliche di Slovenia e di Croazia.
E' intuibile come, in un siffatto contesto storico e
politico, la diffusione delle "informazioni" utili al
riacquisto della cittadinanza italiana risultasse
particolarmente pregiudicata e come, al contempo,
sull'argomento venissero fornite - ad arte - interpretazioni
erronee.
Il secondo, in quanto comportante (in assenza, lo si
ribadisce, del benché minimo appiglio normativo):
1) una discriminazione fondata esclusivamente sulla data
di nascita;
2) una sostanziale abolizione del (pur generalmente
riconosciuto) principio dello ius sanguinis;
3) due ulteriori elementi di discriminazione, posto che,
da un lato, i figli minorenni (nati pertanto - vista l'entrata
in vigore della nuova normativa - dopo il 1974 e, quindi, ben
17 anni dopo la stipula del Trattato di pace) degli aventi
diritto potevano divenire cittadini italiani solo qualora il
rispettivo genitore avesse presentato, nei termini previsti,
una precisa opzione in tale senso e, dall'altro, veniva
disconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana di tutti
coloro che, pur appartenendo appieno al nostro gruppo etnico,
ebbero la "sventura" di nascere fra il 1948 ed il 1974.
L'artificiosità e l'iniquità insite in tali limitazioni
sono state, peraltro, riconosciute in una recente pronuncia
del Consiglio di Stato (n. 8844/01 del 21 novembre 2001) con
la quale è stata, fra l'altro, evidenziata la necessità di una
modifica integrativa della vigente normativa nell'ottica del
doveroso riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana
per tutti coloro che mostrino di essere di lingua e di cultura
italiane, di fare conseguentemente parte del gruppo etnico
italiano e di essere discendenti da famiglie di ceppo
italiano.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene doveroso
presentare una proposta di legge che ripristini i diritti
primari dei connazionali che, nonostante il difficile, se non
drammatico, contesto in cui hanno vissuto, hanno conservato e
conservano tuttora la propria identità italiana ed hanno
impiegato e continuano tuttora ad impiegare quotidianamente ed
istituzionalmente la lingua italiana, mantenendone la
cultura.