XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3208




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone che appartengono al gruppo etnico di lingua e di cultura italiane e abbiano un genitore o un ascendente in linea retta il quale abbia fatto o faccia tuttora parte del gruppo etnico di lingua e di cultura italiane e abbia risieduto o risieda tuttora nei territori, già facenti parte dello Stato italiano, ceduti alla Repubblica jugoslava ai sensi del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi 10 settembre 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero nei territori, già facenti parte dello Stato italiano, oggetto del Trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.


Art. 2.

        1. Le persone di cui all'articolo 1 esercitano il diritto alla cittadinanza italiana mediante richiesta da presentare, anche per tramite delle agenzie consolari italiane, al Ministero dell'interno.



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