XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3208
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto
alle persone che appartengono al gruppo etnico di lingua e di
cultura italiane e abbiano un genitore o un ascendente in
linea retta il quale abbia fatto o faccia tuttora parte del
gruppo etnico di lingua e di cultura italiane e abbia
risieduto o risieda tuttora nei territori, già facenti parte
dello Stato italiano, ceduti alla Repubblica jugoslava ai
sensi del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate
ed associate, firmato a Parigi 10 settembre 1947, reso
esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero nei territori, già
facenti parte dello Stato italiano, oggetto del Trattato
firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla
legge 14 marzo 1977, n. 73.
Art. 2.
1. Le persone di cui all'articolo 1 esercitano il diritto
alla cittadinanza italiana mediante richiesta da presentare,
anche per tramite delle agenzie consolari italiane, al
Ministero dell'interno.