XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3192
Onorevoli Colleghi! - Nel 1999 il Parlamento ha
approvato in via definitiva la legge 3 dicembre 1999, n. 493,
per la tutela della salute nelle abitazioni.
Tale legge introduce l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni domestici per le casalinghe: in particolare,
l'articolo 7, comma 4, fissa il diritto alla rendita per le
invalidità permanenti non inferiori al 33 per cento. Tale
limite è stato individuato con riferimento ai dati ISTAT del
periodo.
In attuazione della legge n. 493 del 1999, sono stati
successivamente emanati due decreti ministeriali in data 15
settembre 2000, recanti le modalità di attuazione
dell'assicurazione e l'individuazione da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) delle persone soggette all'obbligo assicurativo,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 2000, che hanno definito alcuni criteri e modalità
essenziali per l'applicazione della legge.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge,
secondo i dati ISTAT e come sottolineato nella relazione
dell'INAIL al comitato amministratore del Fondo autonomo
speciale di cui all'articolo 10 della legge n. 493 del 1999,
si rileva una incidenza di invalidità gravi (pari o superiori
al 33 per cento) minore di quanto fosse possibile prevedere
dai dati statistici disponibili nella fase di formulazione del
progetto di legge.
La legge prevede, all'articolo 10 istitutivo del Fondo
autonomo speciale, al comma 4, che le eventuali eccedenze
possano essere destinate "al perseguimento delle finalità di
cui al comma 5 dell'articolo 7" ovvero "al miglioramento delle
prestazioni di cui all'articolo 9".
Al comma 5 dell'articolo 7 è espressamente previsto che,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerti se
l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consenta
"l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio
mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i
provvedimenti necessari".
Di certo, secondo i dati disponibili, è possibile
presumere che il Fondo abbia tuttora una capienza sufficiente
per prevedere un ampliamento delle prestazioni e, in
particolare, requisiti meno restrittivi per l'accesso alla
rendita per inabilità permanente, con una riduzione dal 33 al
25 per cento del limite di "inabilità permanente al lavoro"
derivante da infortuni avvenuti in ambito domestico.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede
pertanto l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 9
della legge n. 493 del 1999 per tutti i casi di infortunio in
ambito domestico derivanti dallo svolgimento di attività
"finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente
domestico" come definite dall'articolo 6 della citata legge,
dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non
inferiore al 25 per cento.
All'articolo 2 si amplia il limite di reddito individuale
e familiare per beneficiare del diritto alla gratuità
dell'iscrizione al Fondo, previsto dal comma 2 dell'articolo
8.
In particolare, il limite di reddito individuale è elevato
da 9 milioni di lire all'anno a 6.713,98 euro, mentre il nuovo
limite di riferimento per il reddito familiare è di 11.271,39
euro (nella legge n. 493 del 1999 era stato fissato in 18
milioni di lire all'anno).
Tale limite di reddito viene opportunamente ampliato, sia
in relazione all'incremento registrato nel 2002 nelle
iscrizioni (circa il 69,9 per cento rispetto al 2001) sia in
considerazione del fatto che gli infortuni domestici
presentano un'incidenza più elevata tra le persone anziane a
basso reddito I limiti di reddito di cui alla presente
proposta di legge sono i medesimi livelli di riferimento
stabiliti dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria 2002) per l'incremento di pensione
attribuito a soggetti disagiati.